Rinuncia all’applicazione di limiti statutari alla circolazione di azioni e relativo trattamento IVA

La Redazione
04 Marzo 2026

Con risposta ad interpello n. 59/2026, l’AdE chiarisce alcune questioni relative al trattamento IVA di rinunce e consensi all'applicazione dei limiti statuari alla circolazione di azioni contenuti in un accordo tra i soci.

La vicenda narrata nel quesito è la seguente. Alpha S.r.l., holding attiva, è socio di maggioranza (54%) di “Target”; il 42% della Target è detenuto da Gamma S.p.A. (controllata da Gamma 1 e Gamma 2, già interamente possedute dal Fondo Gamma) e il 4% da due persone fisiche. Lo statuto di Target, che riproduce un precedente patto parasociale tra il suo fondatore (socio unico di Alpha) e il Fondo, prevede categorie di azioni (F, D, G) con diritti identici sotto il profilo economico ma differenti quanto alla libertà di circolazione, essendo riconosciuti alle azioni detenute dalla Alpha alcuni diritti atti a limitare la loro circolazione. Nel 2025 Delta, tramite la controllata Omega, decide di acquistare dal Fondo il controllo indiretto di Target (acquista cioè dal Fondo Gamma le partecipazioni totalitarie in Gamma 1 e Gamma 2 che, come prima accennato, a loro volta detengono il 100 per cento di Gamma S.p.A. che detiene il 42% del capitale di Target), operazione subordinata al consenso di Alpha e alla sua rinuncia ai vincoli statutari e parasociali (lock‑up, diritto di prima offerta, covendita, facoltà di retrocessione). Con un Accordo preso con il Fondo Gamma e Omega, Alpha acconsente alla deroga dei limiti, alla definitiva efficacia dei precedenti trasferimenti infragruppo e rinuncia ai propri diritti, in cambio di un corrispettivo complessivo di XX milioni di euro (parte da Omega, parte dal Fondo).

L'Istante Alpha chiedeva (prospettando la soluzione positiva) all’Agenzia delle Entrate di confermare che: 1) le rinunce e i consensi contenuti nell'Accordo sono «prestazioni verso corrispettivo dipendenti da (...) obbligazioni di fare, non fare e di permettere», rilevanti ai fini IVA ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, ''Decreto IVA'') [primo quesito];  2) dette prestazioni di servizi sono esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del Decreto IVA in quanto «operazioni relative ad azioni» [secondo quesito].

Quanto al primo quesito, l’AdE, condividendo la soluzione prospettata dall’istante, ravvisa l'esistenza di un vincolo sinallagmatico tra le obbligazioni «di non fare» e «di permettere», assunte dall'Istante e il corrispettivo pagato dal Fondo, tale da integrare gli estremi per l'applicazione dell'art. 3, comma 1, del Decreto IVA.

Quanto al secondo quesito, l’AdE rileva che il trasferimento dal fondo Gamma a Delta delle partecipazioni totalitarie in Gamma 1 e Gamma 2 non interessa le azioni di Target, né coinvolge i suoi soci. È, in altre parole, un trasferimento ''libero'', effettuato tra soggetti non soci di Target, su azioni di altre società, con riferimento al quale il Contribuente non può esercitare alcun diritto incorporato nei tioli azionari che detiene. Nessun regime di esenzione IVA può dunque essere invocato dalla Società con riferimento a tale operazione, sulla quale i suoi consensi e rinunce non impattano. L’AdE ricorda la costante interpretazione della Corte di Giustizia dell'UE (cfr. sentenza della Corte di Giustizia 13 dicembre 2001, C235/00): «le operazioni relative ad azioni» di cui all'articolo 10, primo comma, n. 4), del Decreto IVA «riguardano operazioni che possono creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli». Con risposta a interpello n. 130/E del 2021 era stato affermato che « come chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, caso C235/00, paragrafo 33, le ''operazioni relative a titoli'' sono operazioni atte a creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti in relazione al titolo, tuttavia ''solo le operazioni che producono effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nel titolo e sono atte ad incidere sul suo contenuto».

In conclusione, «non avendo l’operazione di trasferimento ad oggetto azioni di Target, i consensi e le rinunce dell'istante non possono né modificare, né estinguere i diritti e/o obblighi incorporati nelle azioni trasferite a novembre 2025, come invece asserito dall'Istante, che dovrà dunque fatturare il compenso ricevuto con aliquota IVA ordinaria».

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