PDA, istanza di revoca e improcedibilità del ricorso per cassazione

La Redazione
06 Marzo 2026

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4343, ha stabilito che l’omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Tale difetto di procedibilità va rilevato anche d’ufficio senza che possa rilevare la produzione della detta relata in una con l’istanza di decisione a seguito di proposta di definizione anticipata.

La fattispecie si riferiva ad un giudizio in materia di risarcimento dei danni in cui veniva formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149/2022, ravvisando l’improcedibilità del ricorso per omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata. Parte ricorrente formulava istanza di revoca della proposta di definizione accelerata e, successivamente, quella di richiesta di decisione.

Preliminarmente, la Corte di cassazione ha richiamato il recente orientamento secondo cui «le cause di improcedibilità del ricorso non possono essere rimediate mediante la produzione di documenti nei termini di cui all’art. 372 c.p.c., poiché l’art. 372 c.p.c. allude solo ai documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, espressione che - avuto riguardo al disposto del n. 2 del secondo comma dell’art. 369 c.p.c. (che parla espressamente di «sentenza o decisione impugnata con la relazione di notificazione») - non può considerarsi idonea a comprendere la produzione di cui a tale numero, anche tenuto conto dell’uso del termine «documenti» nel numero 4. La conclusione non muterebbe anche se la nozione di documento (di cui al citato art. 372, comma 2, c.p.c.) potesse estendersi alla copia notificata della sentenza, dal momento che il termine per il relativo deposito è previsto a pena di improcedibilità e non di inammissibilità del ricorso» (così testualmente, Cass. civ., sez. III, 29 agosto 2025 n. 24200, pag. 5).

Ha, quindi, ribadito che «l’omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a meno che essa risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio ove si verta in un'ipotesi in cui la legge, anche implicitamente, ricollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività di comunicazione doverose della cancelleria di cui resti traccia nel fascicolo d'ufficio (Cass. civ., sez. un., 6 luglio 2022 n. 21349; Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2024 n. 27313).

Il difetto di procedibilità va rilevato anche d’ufficio senza che possa rilevare la produzione della detta relata in una con l’istanza di decisione a seguito di proposta di definizione anticipata né potendo il vizio ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente. Cass. civ., sez. III,  29 ottobre 2024 n. 27883; cfr. anche, Cass. civ., sez III, 29 agosto 2025 n. 24199).

Nella specie, i giudici hanno ritenuto che l’istanza di revoca della proposta di definizione accelerata, oltre che irrituale, essendo prevista la sola istanza di decisione, fosse comunque da disattendere se intesa come richiesta di decisione in senso non conforme alla proposta, in quanto le deduzioni difensive e la documentazione allegata dal ricorrente non valevano a scalfire, per le ragioni evidenziate, la rilevata improcedibilità del ricorso.

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