Opposizione a d.i.: l’opposto può proporre una domanda nuova con la comparsa di risposta?

La Redazione
04 Marzo 2026

La Corte di cassazione, nell’ordinanza 25 febbraio 2026, n. 4186, ha chiarito che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.

La vicenda si riferiva ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto. La società appaltatrice aveva agito per ottenere il riconoscimento della somma indicata nel decreto ingiuntivo (al netto degli acconti già ricevuti), ma aveva poi chiesto, nel giudizio opposizione, l’accertamento mediante CTU delle opere complessivamente eseguite e del relativo valore.

La Corte di cassazione ha richiamato l’evoluzione giurisprudenziale sul tema (Cass. civ., sez. I, sent., 24 marzo 2022, n. 9633Cass., civ., sez. III, ord., 27 novembre 2023, n. 32933, per tutte) nel senso che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa anche per incompatibilità a quella originariamente proposta; ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo, dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. nel giudizio ordinario.

Il petitum sostanziale è, come noto, rappresentato dal bene della vita che si intende perseguire e non è revocabile in dubbio che l’appaltatrice intendesse conseguire la condanna dei committenti al pagamento del corrispettivo a essa dovuto per tutte le lavorazioni eseguite, al netto degli acconti medio tempore percepiti.

In quest’ottica, secondo i giudici, correttamente il Tribunale, prima, e la Corte d’appello, poi, avevano valorizzato la circostanza che la società avesse chiesto, nel giudizio di opposizione, l’accertamento mediante CTU delle opere complessivamente eseguite e del relativo valore; infatti, era su quell’importo che doveva essere calcolata l’incidenza dei vizi lamentati dai committenti e perciò calcolato il corrispettivo residuo spettante e richiesto dall’appaltatrice per tutti i lavori eseguiti.

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