Interdittiva antimafia e tutela dei mezzi di sostentamento: questione di legittimità inammissibile
06 Marzo 2026
Il fatto Il TAR Liguria, nelle vesti di giudice a quo, riferiva di essere chiamato a decidere sulla domanda di annullamento, proposta da una imprenditrice individuale, dell’informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Genova in esito al riscontro del tentativo di infiltrazione mafiosa nella propria microimpresa individuale (unico mezzo di sostentamento per sé e il proprio figlio disabile). I motivi di ricorso formulati dalla ricorrente erano incentrati sull’illegittimità della valutazione prefettizia in ordine al rapporto (di agevolazione o condizionamento) tra impresa e clan. Tali censure venivano essenzialmente destituite di fondamento dal Collegio di prime cure, il quale provvedeva comunque a sollevare q.l.c. - in riferimento agli artt. 3, 4e 41 Cost. - dell’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. «Codice antimafia») nella parte in cui «non consente al Prefetto di valutare l’impatto dell’informazione interdittiva sulle condizioni economiche del destinatario e, se del caso, di escluderne gli effetti, che incidono funditus sulle attività imprenditoriali». In particolare, il TAR evidenziava la disparità di trattamento tra i soggetti destinatari della informazione interdittiva e quelli interessati da misure di prevenzione personale applicate dall’autorità giudiziaria (per i quali, invece, l’art. 67, comma 5, Codice antimafia attribuisce al giudice la facoltà di escludere gli annessi divieti e decadenze «nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia») nonché gli inviti rivolti dagli stessi giudici costituzionali, nei riguardi del legislatore, a compiere una «rimeditazione» in tema (cfr. sent. n. 180/2022). Il giudizio della Consulta Le questioni di legittimità costituzionale devono ritenersi inammissibili nonostante lo ius superveniens Ancor prima di pronunciarsi sulle q.l.c. sollevate dal rimettente, la Corte costituzionale ha dovuto sottolineare la sopravvenienza di una novella normativa che, poco dopo il deposito dell’ordinanza di rimessione, ha attribuito al prefetto il potere valutativo oggetto d’attenzione. In particolare, con il d.l. n. 48/2025 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario), poi convertito nella l. n. 80/2025, è stato inserito nel Codice antimafia l’art. 94.1 a mente del quale il prefetto può escludere uno o più divieti e decadenze connessi all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva qualora da essa derivi la mancanza dei mezzi di sostentamento al destinatario e alla sua famiglia. L’introduzione dell’istituto, peraltro, non essendo stata accompagnata da una disciplina transitoria e in considerazione della giurisprudenza e prassi amministrativa immediatamente successiva, consente al destinatario delle informazioni antimafia emesse prima dell’entrata in vigore dell’art. 94.1 di proporre istanza all’organo amministrativo per ottenere la limitazione degli effetti interdittivi in atto. Tutto quanto precede, la Consulta ha quindi dichiarato inammissibili le q.l.c., rilevando l’estraneità della novella rispetto allo scrutinio del giudizio principale. Segnatamente, è stato osservato che, secondo costante giurisprudenza costituzionale, lo ius superveniens riguardante i parametri e il fondamento del potere amministrativo esercitato non spiega effetti sul sindacato di legittimità degli atti della PA rispetto al quale vige la regola del «tempus regit actum». La ragione a sostegno della declaratoria d’inammissibilità nello specifico. Quanto alla relazione fra le q.l.c. e il diritto sopravvenuto, la Consulta ha osservato che, diversamente dalla prospettiva del giudice a quo, l’eventuale accoglimento delle prime non «comporterebbe l’annullamento dell’informazione interdittiva, adottata dall’autorità prefettizia senza valutare le conseguenze sui mezzi di sostentamento». Ciò in quanto, la norma di cui si è invocata l’aggiunta (i.e. la previsione in capo al prefetto del potere di modulare l’efficacia del provvedimento interdittivo) non attiene alla valutazione discrezionale sulla sussistenza del rischio infiltrativo costituente uno dei presupposti per l’emissione dell’informazione antimafia (e posta al centro delle censure mosse nel giudizio principale) bensì la limitazione degli effetti discendenti dall’adottata interdizione. Carente, indi, nel caso di specie, è stato il «necessario rapporto di strumentalità e di pregiudizialità tra la risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale e la decisione della controversia». Sul potere del TAR di dichiarare la nullità dell’informazione interdittiva Nella medesima prospettiva, secondo la Corte, il T.A.R. Liguria non può dichiarare la nullità dell’informazione interdittiva (ex art. 31, comma 4, All. 1, d.lgs. n. 104/2010) poiché l’unica ipotesi in cui, a causa di una sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità, la giurisprudenza amministrativa riconosce la nullità del provvedimento per «difetto assoluto di attribuzione» (ex art. 21-septies, comma 1, l. n. 241/1990) si configura allorquando si discuta di una disposizione attributiva del potere amministrativo e non, invece, di una involgente le modalità di esercizio del medesimo. |