Rapporto tra sanzioni e divieto di porto d’armi e termine per la riproposizione dei motivi assorbiti
06 Marzo 2026
Le sanzioni amministrative previste dall’art. 32 della l. n. 157/1992, per i reati venatori non esauriscono le reazioni dell’ordinamento precludendo all’Amministrazione il potere di vietare la licenza di porto d’armi ex art. 39 r.d. n. 773/1931. Sussiste un rapporto di specialità tra le sanzioni previste dal precitato art. 32 e il generale potere discrezionale riconosciuto all'autorità di pubblica sicurezza, nonché l'autonomia e la diversa portata delle due previsioni. Le due disposizioni perseguono finalità diverse e non si escludono reciprocamente. Nella prima ipotesi le sanzioni sono collegate a uno specifico fatto illecito, la seconda implica una generale valutazione sul pericolo di abuso delle armi in connessione con l'inesistenza di un diritto soggettivo a portarle. Pertanto è giustificata la coesistenza delle sanzioni amministrative e del potere inibitorio, in quanto il divieto di porto d’armi si fonda su una valutazione complessiva del pericolo, non su un mero automatismo conseguente alla violazione venatoria. Sul piano procedurale, la fondatezza dell’appello impone l’esame dei motivi di censura del ricorso assorbiti in primo grado, la cui riproposizione da parte dell’appellato deve considerarsi tempestiva avendo riguardo all’osservanza del termine di cui all’art. 101, comma 2, c.p.a., non rilevando che la costituzione dell’appellato sia avvenuta con atto precedente. L’Amministrazione non è tenuta a rispondere analiticamente a ogni singola osservazione, essendo sufficiente dimostrare che siano state considerate e motivatamente disattese. |