Impugnazione della sentenza assolutoria della sola parte civile e deroga del principio di accessorietà
06 Marzo 2026
Massima Se la sola parte civile propone impugnazione avverso una sentenza di assoluzione, in caso di inapplicabilità dell’obbligo di rinvio al giudice civile competente ai sensi dell’art. 573, comma 1-bis c.p.p., il giudice dell’impugnazione penale è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulla responsabilità civile, applicando il criterio del «più probabile che non», senza poter riesaminare il fatto in termini penalistici né affermare, neppure implicitamente, la colpevolezza dell’imputato. Il caso Il Tribunale di Bari, in data 2 febbraio 2024, pronunciava sentenza di condanna nei confronti degli imputati per il reato di falso giuramento della parte previsto dall’art. 371 c.p., per aver giurato il falso nel giudizio civile di opposizione al decreto ingiuntivo emesso su ricorso della parte civile, in relazione a crediti derivanti da prestazioni professionali. Nello specifico, gli imputati avrebbero dichiarato falsamente di aver estinto la propria obbligazione. La Corte di appello di Bari, in data 13 novembre 2024, riformava la pronuncia di primo grado, assolvendo gli imputati con la formula «perché il fatto non sussiste» e revocando le relative statuizioni civili. La parte civile proponeva ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione in quanto la Corte di appello, in maniera del tutto contraddittoria, avrebbe ritenuto fondata la dichiarazione di estinzione da parte degli imputati in ragione della asserita compensazione di crediti vantati nei confronti della parte civile. Secondo quanto addotto dal ricorrente, la Corte di appello avrebbe impropriamente considerato congrua per entrambi gli imputati tale giustificazione, seppur riferibile alla posizione di uno solo di essi e, peraltro, in mancanza di adeguata prova documentale e di precedente menzione nelle more del giudizio civile di opposizione. Oltre a tale motivo, la parte civile presentava motivi aggiunti, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 546, lett. e), 603, 192 c.p.p. e all’art. 371 c.p., nonché vizio di motivazione in assenza di una parte motiva ritenuta insufficiente per riformare la sentenza di condanna di primo grado. La questione La risoluzione della questione sottoposta alla S.C., pertanto, imponeva, da un lato, la disamina dell’obbligo di motivazione della Corte di appello in caso di riforma in senso assolutorio di una precedente sentenza di condanna e, dall’altro, l’individuazione del perimetro di cognizione del giudicante in caso di impugnazione presentata per soli fini civili ai sensi dell’art. 576 c.p.p., nonché dei relativi criteri e limiti di accertamento rispetto al fatto di reato. In via preliminare, la S.C. ha escluso l’applicabilità dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., rilevando come la costituzione di parte civile fosse intervenuta prima dell’entrata in vigore della riforma del d.lgs. n. 150/2022. Ne è conseguita la ritenuta operatività della disciplina previgente, con esclusione dell’obbligo di rinvio per la prosecuzione alla sezione civile competente. Con riferimento all’obbligo di motivazione, la S.C. ha ribadito che la Corte di appello che riformi in senso assolutorio una sentenza di condanna non è gravata dall’obbligo di rinnovare l’istruttoria dibattimentale in relazione alle dichiarazioni ritenute decisive; deve, piuttosto, offrire una motivazione adeguata, coerente e idonea a giustificare razionalmente la diversa conclusione raggiunta. In tal senso, è sufficiente che la prospettazione difensiva offra una ricostruzione alternativa e plausibile del fatto, tale da rendere non certa la colpevolezza dell’imputato, senza che sia necessario il superamento di ogni ragionevole dubbio (cfr. Cass., sez. un., 21 dicembre 2017, n. 14800, Troise, Rv. 272430). Quanto, invece, alla cognizione del giudice dell’impugnazione in caso di ricorso della sola parte civile ai sensi dell’art. 576 c.p.p., essendo coperto da giudicato l’accertamento relativo alla insussistenza della responsabilità penale, la decisione non può che attenere unicamente alla responsabilità civile derivante dai fatti oggetto del procedimento, secondo il parametro civilistico del «più probabile che non» o della «probabilità prevalente», e non secondo il canone penalistico dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio» di cui all’art. 533 c.p.p. (cfr. Cass. pen., sez. III, 14 novembre 2024, n. 45810, Rv. 287215) Invero, il giudice «non deve verificare se si sia perfezionato il reato contestato, bensì accertare se la condotta dell'imputato sia stata idonea a provocare un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. secondo il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente"» (Cass. pen., sez. II, 14 gennaio 2022, n. 11808, Rv. 283377). Per decidere, dunque, la S.C. ha ritenuto indispensabile ripercorrere la portata del principio di accessorietà dell’azione civile rispetto a quella penale, nonché chiarire l’operatività del limite discendente dal principio di presunzione di innocenza nel peculiare contesto delineato dall’art. 576 c.p.p. Le soluzioni giuridiche La pronuncia in esame si colloca nel solco di un ormai consolidato orientamento volto a ricondurre a sistema il rapporto tra azione civile e azione penale, muovendo dal principio di accessorietà che governa l’innesto della domanda risarcitoria nel processo penale. Come noto, tale principio trova il suo fondamento normativo nell’art. 538, comma 1, c.p.p., disposizione che subordina la decisione del giudice penale sulla domanda di restituzioni o risarcimento del danno - posta attraverso la costituzione di parte civile - alla pronuncia di una sentenza di condanna ovvero - a seguito dell’intervento della Corte costituzionale attraverso la sentenza n. 173 del 2022 - di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p. In altri termini, l’azione civile, pur esercitata nel processo penale, resta ontologicamente distinta, ma funzionalmente subordinata all’esito dell’azione penale. Tuttavia, come riconosciuto dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent., 7 luglio 2021, n. 182; Corte cost., sent., 3 aprile 2019, n. 176), vi sono tre significative deroghe al principio di accessorietà, in cui la pretesa risarcitoria acquisisce una fisionomia parzialmente autonoma rispetto all’accertamento penale: (i) la prima è prevista dall’art. 576 c.p.p., che attribuisce alla parte civile la possibilità di impugnare la sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili; (ii) la seconda è disciplinata dall’art. 578 c.p.p., che impone al giudice dell’impugnazione di decidere sugli effetti civili in caso di sopravvenuta estinzione del reato per amnistia o prescrizione; (iii) la terza ipotesi è contemplata dall’art. 622 c.p.p., secondo cui, qualora in sede di legittimità gli effetti penali della sentenza siano ormai coperti da giudicato, la cognizione sulla pretesa risarcitoria si scinde definitivamente dall’accertamento penale: la Corte di cassazione provvede in sede rescindente e rimette al giudice civile competente in grado di appello per la fase rescissoria. Sennonché, l’operatività di tali eccezioni deve necessariamente coordinarsi con il principio di presunzione di innocenza, come declinato dall’art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (di seguito, CEDU) e costantemente interpretato dalla Corte EDU nel senso che chi sia stato assolto non può essere trattato dalle autorità pubbliche come colpevole del reato contestato. In tale prospettiva si colloca la sentenza n. 182/2021 della Corte costituzionale, chiamata a scrutinare la legittimità dell’art. 578 c.p.p. alla luce degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione tanto all’art. 6, par. 2, CEDU quanto all’art. 48 CDFUE e agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE. La questione traeva origine dal c.d. «diritto vivente» formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen., sez. un., 18 luglio 2013, n. 40109; Cass. pen., sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490), secondo cui il giudice dell’impugnazione, pur dichiarando l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, procede ad una riaffermazione in via incidentale della responsabilità penale dell’imputato quale presupposto logico-giuridico per la conferma delle statuizioni civili. Proprio tale ricostruzione è stata ritenuta dalla Corte rimettente potenzialmente lesiva della presunzione di innocenza, così come declinata dalla Corte EDU - segnatamente nella sentenza Pasquini c. San Marino del 20 ottobre 2020 - nel senso che il soggetto sottoposto a procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento (in rito o nel merito), non può essere coinvolto in procedimenti successivi (ivi compreso il giudizio di risarcimento del danno interno al processo penale) che presuppongano la sua responsabilità in ordine al reato che gli era stato contestato. La Consulta, muovendo espressamente dal dictum della Corte EDU, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale, basandosi su una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 578 c.p.p., ovverosia escludendo che la norma imponga al giudice penale dell’impugnazione di formulare, sia pure incidenter tantum, un giudizio sulla responsabilità penale dell’imputato. La cognizione demandata al giudicante - una volta dichiarata la causa estintiva del reato - non concerne la verifica della tipicità penale della condotta, bensì l’accertamento dei presupposti dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. Tale interpretazione consente di raggiungere un bilanciamento tra due esigenze di pari rango: da un lato, il diritto dell’imputato - prosciolto per prescrizione - a non subire una surrettizia riaffermazione di colpevolezza; dall’altro, il diritto della parte civile ad ottenere una decisione nel merito della domanda risarcitoria senza essere costretta a instaurare un autonomo giudizio civile. In questa cornice, l’art. 578 c.p.p. non si pone in contrasto con il principio di presunzione di innocenza, purché la motivazione del giudice non contenga affermazioni che presuppongano o implichino la responsabilità penale dell’imputato. Su tale tracciato si è poi innestata la pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 28 marzo 2024, n. 36208, Calpitano, Rv. 286880), chiamate a valutare se l’art. 578 c.p.p., per come interpretato dalla Consulta, una volta maturata la prescrizione, precluda l’accertamento a favore dell’imputato dei presupposti per l’assoluzione nel merito nei termini indicati dalla nota pronuncia Tettamanti (Cass. pen., sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490). Secondo quest’ultima pronuncia, infatti, il giudice dell’impugnazione, in presenza della parte civile, è comunque chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili e, dunque, riacquista prevalenza sulla causa estintiva anche il proscioglimento nel merito per contraddittorietà o insufficienza della prova ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. Tuttavia, si tratta di due principi riferibili a situazioni processuali ben distinte. La pronuncia della Consulta riguarda il caso in cui il giudice dell’impugnazione, dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione o amnistia, si sia definitivamente spogliato della cognizione sulla responsabilità penale e debba decidere ai soli effetti civili ex art. 578 c.p.p. Diversamente, il principio espresso attraverso la pronuncia Tettamanti opera quando il giudice conserva ancora la cognizione sulla responsabilità penale dell’imputato. In questa ipotesi, non si rinviene - neppure nella giurisprudenza della Corte EDU - un obbligo di applicare la causa estintiva con prevalenza sull’assoluzione nel merito. Anzi, negare al giudice la possibilità di verificare i presupposti del proscioglimento significherebbe comprimere il diritto di difesa dell’imputato. Le Sezioni Unite, attraverso la richiamata sentenza Calpitano (Cass. pen., sez. un., 28 marzo 2024, n. 36208), hanno dunque escluso ogni incompatibilità tra i due orientamenti: il vincolo negativo derivante dalla sentenza n. 182/2021 della Corte costituzionale impedisce soltanto che, una volta dichiarata l’estinzione del reato, la decisione sugli effetti civili contenga affermazioni - anche implicite - di responsabilità penale dell’autore del danno; non incide, invece, sul dovere del giudice - in presenza della parte civile - di valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito. Tale impostazione è stata recentemente ribadita dalla Consulta (Corte cost., sent., 16 gennaio 2026, n. 2), che ha confermato la compatibilità costituzionale dell’art. 578 c.p.p. con il principio di presunzione di innocenza. È in questo perimetro sistematico che si colloca la decisione della S.C. in commento, la quale ha esteso tali principi anche all’ipotesi di impugnazione della sola parte civile ex art. 576 c.p.p., valorizzando la medesima esigenza di tutela della pretesa risarcitoria, ma entro il limite invalicabile del giudicato penale assolutorio. La S.C. ha rigettato il ricorso, ritenendo esente da vizi la pronuncia della Corte di Appello che ha escluso che gli imputati avessero reso, nel giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarazioni false in sede di giuramento. In particolare, la dichiarazione di intervenuta estinzione del debito è stata ritenuta non connotata da mendacio, non emergendo - secondo il criterio della probabilità prevalente - elementi idonei a dimostrare la sussistenza di un illecito civile produttivo di danno in favore del ricorrente. Ciò è stato affermato anche a fronte della circostanza che i presupposti fattuali posti a fondamento della dichiarazione giurata - segnatamente, la dedotta compensazione tra i debiti verso la parte civile e crediti vantati nei confronti della medesima - fossero stati esplicitati soltanto nel corso del giudizio penale. Tali elementi sono stati oggetto di verifica nel corso dell’istruttoria dibattimentale, trovando riscontro tanto nelle dichiarazioni rese dalla stessa parte civile quanto nelle deposizioni di ulteriori testimoni escussi. Osservazioni Con la pronuncia in commento, la S.C. ha fatto propria la logica di fondo delle diverse sentenze della Consulta in relazione alle deroghe del principio di accessorietà dell’azione civile rispetto a quella penale, valorizzandone l’impianto sistematico e la funzione di bilanciamento tra tutela della parte civile e garanzia della presunzione di innocenza. L’obiettivo perseguito dal legislatore - e preservato dall’interpretazione costituzionalmente orientata - è quello di evitare che la parte civile, dopo aver legittimamente incardinato la propria pretesa risarcitoria nel processo penale, sia costretta a promuovere un nuovo e autonomo giudizio civile per ottenere una decisione nel merito. Le deroghe al principio di accessorietà, lungi dal costituire anomalie del sistema, rispondono dunque a un’esigenza di economia processuale e di effettività della tutela giurisdizionale. Al contempo, la S.C. ha ribadito che tale esigenza non può tradursi in una surrettizia riaffermazione della responsabilità penale in violazione del giudicato assolutorio. Il giudice dell’impugnazione, nei casi di cui all’art. 576 c.p.p., deve infatti muoversi entro un perimetro ben delineato: nessuna rivalutazione in termini penalistici, nessuna affermazione - neppure implicita - di colpevolezza, ma esclusivamente la verifica della sussistenza dell’illecito civile secondo i criteri propri di tale ambito, sebbene inserita nella cornice del processo penale. Peraltro, la Consulta, attraverso la richiamata sentenza n. 176/2019, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 576 c.p.p., escludendo che tale disposizione alteri la funzione del giudice penale e contrasti con i «principi costituzionali di efficienza ed efficacia della giurisdizione». Invero, la trattazione dell’impugnazione ai soli effetti civili secondo i dettami del processo penale è del tutto coerente con l’impianto del codice di rito, non essendo irragionevole investire il giudice penale del giudizio di impugnazione relativo a una sentenza pronunciata sempre secondo le regole processualpenalistiche. D’altra parte, è altresì doveroso rammentare che la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), con l’introduzione del comma 1-bis dell’art. 573 c.p.p., ha inteso restituire al giudice civile le impugnazioni proposte per soli interessi civili, previo vaglio di ammissibilità del giudice dell’impugnazione penale. |