La Corte EDU ha condannato l’Italia per le norme sulle ispezioni fiscali nei locali commerciali adibiti anche ad abitazione
05 Marzo 2026
Nel caso di specie, la decisione della Corte EDU (caso Edilsud 2014 s.r.l.s e Ferreri c. Italia, ricorsi nn. 32961/18 e 32984/18) è stata sollecitata da due ricorsi promossi da una società e dal suo rappresentante legale. Il PM aveva rilasciato, su richiesta del comandante locale della guardia di finanza, l’autorizzazione a perquisire i locali commerciali della società, che coincidevano con l’abitazione del legale rappresentante. Avendo subito la perquisizione dell'intera abitazione, comprese le camere da letto e i bagni, e due automobili, i ricorrenti avevano segnalato «l'eccessiva ampiezza del potere discrezionale conferito alle autorità nazionali dalla legislazione nazionale e la mancanza di garanzie procedurali sufficienti a proteggerli da eventuali abusi o arbitrarietà, e in particolare l'assenza di un controllo giurisdizionale o indipendente ex ante e/o ex post delle misure contestate». La Corte ha accertato la violazione dell’art. 8, par. 2, della Convenzione in relazione alla norma contenuta nell’art. 52, par. 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. L’art. 52 cit. stabilisce che, sebbene l'accesso ai locali commerciali utilizzati anche come abitazione richieda un'autorizzazione del Pubblico ministero, tale autorizzazione non debba essere motivata, in quanto considerata un “mero requisito procedurale”. «Infatti – sottolinea la Corte – la legislazione nazionale impone la motivazione solo quando il pubblico ministero autorizza la misura in questione nei confronti di abitazioni di privati che non sono al contempo locali commerciali». Richiamando i principi affermati nella citata causa Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri, la Corte chiarisce che «i ricorsi ex post dinanzi ai tribunali tributari o civili non possono essere considerati rimedi efficaci (…) e non costituiscono quindi vie di ricorso da esaurire» e che «il Governo non ha indicato alcuna nuova legge o decisione interna che metta in discussione tali conclusioni». Di qui, violazione dell'articolo 8 della Convenzione nei confronti di entrambi i ricorrenti. |