Reclamo ammesso anche contro il rigetto delle istanze sui figli, rese in corso di causa, se incide in modo sostanziale sulla responsabilità genitoriale
06 Marzo 2026
La Corte di cassazione, prima sezione civile, con ordinanza n. 4979 del 5 marzo 2026, ha accolto il ricorso proposto da una madre contro il provvedimento con cui la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso il rigetto dell’istanza di trasferimento all’estero dei figli minori. Nel giudizio di divorzio, il tribunale aveva confermato i precedenti provvedimenti di separazione – con affidamento condiviso e collocamento prevalente dei figli presso la madre – respingendo la richiesta di autorizzazione al trasferimento nel Paese d’origine della donna, ritenendo non conforme all’interesse dei minori lo sradicamento dal contesto di vita consolidato. La Corte d’appello aveva ritenuto non reclamabile, ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c., il provvedimento negativo reso in corso di causa, in quanto non modificativo dell’assetto preesistente di affidamento e collocamento, escludendo altresì profili di incostituzionalità della norma. La Cassazione, richiamando la propria giurisprudenza e i principi di eguaglianza, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti fondamentali, ha affermato che anche il rigetto dell’istanza di modifica dei provvedimenti provvisori, quando incide in modo sostanziale sull’esercizio della responsabilità genitoriale (come nel caso della richiesta di trasferimento all’estero dei minori), rientra tra i provvedimenti reclamabili ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c.; all’uopo viene anche richiamata la pronuncia della Consulta sull’originaria formulazione dell’art. 669-terdecies c.p.c. Ne deriva che il reclamo deve ritenersi ammissibile sia contro provvedimenti di accoglimento sia contro quelli di rigetto, ove dotati di forte incidenza sul rapporto genitore-figli. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione. |