Ricorso per Cassazione degli ascendenti: limiti soggettivi e tutela dei rapporti nonni–nipoti
05 Marzo 2026
Massima Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, essendosi posta una questione di rilevanza costituzionale in ordine all’ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Costituzione, avverso il provvedimento interinale pronunciato all’esito di un procedimento introdotto con reclamo ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c., dovendo, la Suprema Corte, valutare se i provvedimenti interinali emessi nell’ambito di un procedimento ex art. 317-bis c.c. (diritto degli ascendenti a mantenere i rapporti con i nipoti) rientrino, o meno, in quelli che “sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale”. Il caso Con ricorso ex art. 317-bis c.c., i nonni materni domandavano al Tribunale per i Minorenni di Potenza di poter continuare a mantenere rapporti significativi con i nipoti pur a fronte del diniego palesato dai genitori dei minori. Questi ultimi si costituivano nel procedimento, chiedendo il rigetto della domanda avanzata dagli ascendenti materni, vista l’esistenza, secondo loro, di un clima altamente conflittuale creato dai nonni rei, a dire dei genitori, di aver tenuto condotte recriminatorie e verbalmente aggressive in pregiudizio dei minori. Di converso, il Tribunale per i Minorenni accoglieva la domanda dei nonni, autorizzandoli, a cadenza quindicinale, a incontrare i nipoti in presenza degli operatori del Servizio Sociale competente. I genitori proponevano reclamo avverso il provvedimento interinale e la Corte d’Appello di Potenza, oltre a confermarne l’ammissibilità - che era stata contestata, sostenendo che il decreto impugnato fosse di natura provvisoria e, pertanto, non autonomamente reclamabile - affermava che “sono impugnabili i provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni quando, pure non emessi a conclusione del procedimento, rivestano, comunque, carattere decisorio (e siano come tali) idonei ad incidere su diritti personalissimi”. Gli ascendenti materni hanno presentato ricorso per Cassazione avverso il provvedimento emesso dai Giudici di secondo grado, ricorso che ha condotto la Suprema Corte a rimettere la trattazione del ricorso in pubblica udienza per stabilire, nel contraddittorio, la possibilità o meno di impugnare innanzi alla Corte di Cassazione la domanda proposta dai nonni ai sensi dell’art. 317-bis c.c., valutando se la natura del diritto di frequentazione degli ascendenti, in funzione della realizzazione del superiore interesse del minore, giustifichi l’ampliamento dei poteri processuali delle parti e se l’introduzione del rito unico in materia di persone, famiglia e minori si ponga in continuità con i principi ante riforma già affermati dai Giudici di legittimità. La questione L’ordinanza interlocutoria in commento fornisce importanti spunti di riflessione sulla tutela che il nostro ordinamento garantisce agli ascendenti, stante quanto espressamente previsto dall’art. 317-bis c.c., e di come tale tutela debba essere interpretata alla luce del best interest del minore. Se, da un lato, l’art. 317-bis c.c. afferma che “gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni” e che “L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore”, dall’altro lato è lecito domandarsi se i provvedimenti interinali che dispongono in merito al diritto, o meno, degli ascendenti a frequentare i nipoti possano rientrare in quelle pronunce che, ai sensi dell’art. 473-bis.24, n. 2, c.p.c., “sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale” e che, pertanto, sono reclamabili prima e ricorribili per Cassazione poi ex art. 473-bis.24, n. 2, c.p.c. La Corte di Cassazione, inoltre, ha ritenuto di rimettere alla trattazione in pubblica udienza anche l’ulteriore tema circa la necessità, o meno, della nomina di un curatore speciale per il minore ai sensi dell’art. 473-bis.8 c.p.c. nei procedimenti ex art .317-bis c.c. Osservazioni La Corte di Cassazione torna sul delicato e importante tema del diritto dei nonni a mantenere i rapporti con i nipoti, così come disciplinato dall’attuale art. 317-bis c.c., diritto già normato anche prima dell’arrivo della c.d. riforma Cartabia. Quest’ultima, tuttavia, nell’introdurre il rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis c.p.c. e s.s.), ha previsto, all’art. 473-bis.24 c.p.c., che: “Si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello: 1) contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis 22; 2) contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori […]. Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al primo comma, n. 2, è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione”. Nell’analizzare tale previsione normativa, è lecito domandarsi in che modo debba essere interpretato il diritto degli ascendenti previsto dall’art. 317-bis c.p.c., ovvero se, in virtù della realizzazione del superiore interesse del minore, i provvedimenti interinali emessi nel corso di un procedimento ex art. 317-bis c.c., che, quindi, vanno ad incidere sul rapporto nonni-nipoti, rientrino tra quelli che “sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale” e possano, pertanto, essere oggetto di ricorso in Cassazione ai sensi dell’art. 473-bis.24, ultimo comma, c.p.c.. Ante riforma Cartabia, la Suprema Corte si era espressa sul punto, affermando chiaramente che “i provvedimenti ablativi, modificativi o limitativi della responsabilità genitoriale sono impugnabili con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto adottati all’esito di un procedimento che, pur non avendo natura prettamente contenziosa, non esclude la presenza di parti in conflitto tra loro, ed incidenti su diritti di natura personalissima di primario rango costituzionale, con conseguente idoneità ad acquistare efficacia di giudicato rebus sic stantibus” e che tra tali provvedimenti “dev’essere annoverato anche quello adottato, ai sensi dell’art. 317-bis c.c., come sostituito dall’art. 42 del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, sul ricorso proposto dagli ascendenti a tutela del loro diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”. Pertanto, alla luce di tali pronunce e del conseguente orientamento formatosi pre-riforma, i provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 317-bis c.c. rientrerebbero pacificamente nell’ambito di quelli ablativi, modificativi o limitativi della responsabilità genitoriale e, come tali, sarebbero, all’esito di un procedimento di reclamo ex art .473-bis.24 c.p.c., ricorribili per Cassazione. Ciò che la Suprema Corte, con l’ordinanza interinale in esame, ha richiesto di valutare è: - se la natura del diritto di visita degli ascendenti sia idonea a giustificare l’ampliamento dei poteri processuali delle parti e venga, dunque, prevista la possibilità di ricorrere in Cassazione ex art. 473-bis.24 c.p.c.; - se, in tal senso, vi sia continuità con i principi di cui sopra, già affermati dalla Suprema Corte prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia. Tale valutazione deve essere fatta mettendo sempre al centro il preminente interesse del minore. La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte chiarito che il carattere significativo del rapporto di cui all’art. 317-bis c.c. implica una spontaneità di relazione e, pertanto, nessuna frequentazione può essere disposta contro la volontà manifestata dal minore che abbia compiuto dodici anni o che comunque risulti capace di discernimento. Il giudice deve anche procedere all’ascolto del minore e valutare, rispetto a ciascuno dei minori coinvolti e a ognuno degli ascendenti, quale sia il concreto superiore interesse in ogni singolo caso, al fine di stabilire se le contrapposte posizioni possano essere oggetto di bilanciamento e quali siano i provvedimenti più idonei. Con la medesima ordinanza, la Suprema Corte ha rimesso alla trattazione in pubblica udienza anche l’opportunità o meno di nominare un curatore speciale del minore ex art. 473-bis.8 c.p.c. nell’ambito dei procedimenti ex art. 317-bis c.c. Se è vero, da un lato, che l’art. 473-bis.8 c.p.c. non prevede espressamente l’obbligatorietà della nomina del curatore speciale del minore nei procedimenti che riguardano i rapporti tra ascendenti e nipoti minorenni, è anche vero, però, che il medesimo statuisce la necessarietà del curatore speciale ogniqualvolta emerga un conflitto di interessi tra il minore e i genitori rispetto all’oggetto del giudizio. Nel caso di specie, dovendosi tenere sempre a mente il principio del preminente interesse del minore, se tale interesse coincide con la previsione di mantenere un equilibrato e regolare rapporto tra nonni e nipoti, rapporto che viene ostacolato dai genitori dei minori, sorge, di fatto, un conflitto di interessi tra questi ultimi e i genitori stessi, tale da rendere necessaria la nomina di un curatore speciale. |