Quando il TAN non è indicato: condizioni di validità della clausola sugli interessi nei contratti bancari

06 Marzo 2026

La Corte di cassazione chiarisce se, per ritenere soddisfatto il requisito di determinatezza (o determinabilità) del tasso di interesse ai sensi dell’art. 117, commi 4 e 7, TUB, sia sufficiente la mera calcolabilità aritmetica del TAN o se la tutela del contraente richieda l’esplicitazione testuale del tasso debitore.

Massima

Il Tasso Annuo Nominale (TAN) di un finanziamento, pur in assenza di una sua puntuale indicazione testuale, deve ritenersi validamente pattuito ove risulti comunque determinabile mediante una definizione numerica ricavabile sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati in contratto e nel piano di ammortamento. Tali indicazioni contrattuali costituiscono elementi idonei a rendere determinabile, ai sensi dell’art. 1346 c.c., il preciso oggetto della pattuizione relativa agli interessi.

Il caso

La controversia trae origine da un contratto di finanziamento di euro 300.000, erogato da una società finanziaria a un professionista, caratterizzato da un piano di ammortamento “alla francese” in 180 rate e da un tasso variabile ancorato all’Euribor a 3 mesi, con clausola floor al 2,90%. A seguito della risoluzione stragiudiziale del rapporto, il mutuatario ha agito in giudizio eccependo la nullità parziale della clausola relativa agli interessi per violazione dell’art. 117, comma 4, TUB, lamentando l’omessa indicazione testuale del Tasso Annuo Nominale (TAN) e la conseguente necessità di applicare i tassi sostitutivi ex lege.

Il Tribunale di Milano, in primo grado, ha accolto la domanda, rilevando l’insostituibilità del TAN con l’ISC-TAEG, attesa la differente natura tecnica e informativa dei due indicatori: mentre il primo esprime il costo puro del capitale, il secondo rappresenta un indice sintetico comprensivo di oneri accessori, inidoneo, di per sé, a determinare la quota interessi della rata. Di contro, la Corte d’Appello di Milano ha riformato la decisione, statuendo che il requisito della forma scritta e della trasparenza sia soddisfatto ogniqualvolta il tasso di interesse risulti numericamente determinabile sulla base dei dati analitici contenuti nel piano di ammortamento allegato. Secondo i giudici di secondo grado, la presenza di scadenze certe e la scomposizione della rata tra quota capitale e quota interessi rendono il tasso un dato matematico oggettivamente desumibile, assolvendo così agli obblighi di determinatezza dell’oggetto contrattuale.

È stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, affidato a due motivi, inerenti principalmente alla sufficienza, o meno, della “desumibilità” del tasso di interesse ai fini della validità delle clausole economiche nel credito bancario.

La questione

Il fulcro del sindacato di legittimità risiede nella corretta interpretazione del requisito di determinatezza (o determinabilità) del tasso di interesse ai sensi dell’art. 117, commi 4 e 7, del TUB. La Corte di Cassazione è chiamata a dirimere il contrasto tra una visione “rigorista” della trasparenza bancaria - che richiede l’esplicitazione testuale del tasso debitore (TAN) a pena di nullità - e un orientamento più “pragmatico”, secondo cui l’obbligo della forma scritta si considera assolto qualora il tasso, pur non indicato letteralmente, sia matematicamente ricavabile dagli altri dati contrattuali o dagli allegati tecnici, quali il piano di ammortamento. In estrema sintesi, l’interrogativo giuridico riguarda la sufficienza della mera calcolabilità aritmetica del costo del finanziamento ai fini della validità delle pattuizioni economiche, o se la tutela del contraente richieda una chiarezza semantica immediata, non mediata da operazioni attuariali.

Le soluzioni giuridiche

L’art. 1284, comma 3, c.c., stabilisce che «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto». La giurisprudenza di legittimità ha costantemente interpretato tale disposizione nel senso che la determinazione del tasso convenzionale degli interessi ultralegali possa avvenire anche per relationem, purché la pattuizione contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta definizione del saggio di interesse (Cass. n. 12967/2018; Cass. n. 22179/2015; Cass. n. 25205/2014; Cass. n. 2072/2013; per la giurisprudenza di merito, v. App. Ancona 1.9.2025).

In particolare, la Cassazione ha affermato che il tasso di interesse può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre a essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, risultino sottratti all’unilaterale determinazione della banca: «il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ult. comma, c.c.) non postula necessariamente che la convenzione medesima contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, potendo essere soddisfatto, secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, contenuti nell’art. 1349 c.c., anche per relationem, attraverso il richiamo – operato per iscritto – a criteri prestabiliti ovvero ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, che consentano la concreta determinazione del relativo saggio di interesse, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità» (Cass. n. 20555/2020; conf. Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 16907/2019; Cass. n. 7896/2020; Cass. n. 12889/2021; Cass. n. 3930/2024; Cass. n. 13556/2024; Cass. n. 16456/2024: è determinato l’oggetto del contratto di mutuo che contenga la chiara e inequivoca indicazione, ex art. 1813 c.c., dell’importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato; Cass. n. 34872/2025).

La stessa regola è applicabile nella vigenza dell’art. 117, comma 4, TUB (Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 28824/2023; Cass. n. 16456/2024).

Sulla base di tali presupposti, sono stati censurati i rinvii contrattuali al «top rate di volta in volta vigente» o agli «interessi attivi bancari», poiché rappresentano riferimenti indeterminati e unilateralmente predeterminati (Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 12276/2010).

Una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto invalida la pattuizione del saggio di interesse operata mediante il riferimento a un generico “prime rate ABI”, la cui determinazione è affidata all’unilaterale apprezzamento di un organismo di categoria che rappresenta solo una delle due parti contrattuali (App. Bari 15 ottobre 2020). Di diverso tenore sono le conclusioni della Cassazione: una clausola che faccia riferimento al “prime rate ABI” per la determinazione del tasso di interesse non può, in quanto tale, considerarsi nulla, perché tale criterio, essendo rilevato e reso noto anche da informatori economici ("ilSole24ore"), è di sicuro determinabile attraverso quelle rilevazioni (Cass. n. 96/2022; Cass. n. 7356/2025).

La Cassazione ha stabilito, inoltre, che le indicazioni contenute nel corpo del contratto possono rappresentare elementi utili per rendere determinabile, ai sensi dell’art. 1346 c.c., la pattuizione relativa agli interessi. Ne consegue che il TAN del finanziamento, ancorché non puntualmente indicato, può comunque risultare determinabile ove sia suscettibile di definizione numerica sulla base del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto (Cass. n. 5151/2024; Cass. n. 16456/2024: il TAN del finanziamento, se non puntualmente indicato, può risultare determinabile ove sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto; Cass. n. 13556/2024; Cass. n. 34872/2025).

Questa conclusione è ulteriormente avvalorata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 15130/2024, secondo cui la verifica della determinatezza dell’oggetto del contratto attiene alla struttura dell’operazione negoziale e mira ad accertare la chiara definizione dell’an e del quantum degli interessi convenzionali, sulla base di criteri oggettivi e non rimessi alla discrezionalità di una delle parti. Tale requisito risulta soddisfatto quando il contratto di finanziamento contenga gli elementi tipici del mutuo ex artt. 1813 ss. c.c., ossia l’indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, desumibile dal piano di ammortamento allegato, comprensivo del numero e della composizione delle rate costanti, con specificazione delle quote capitale e interessi.

La sentenza in commento si colloca nel solco degli orientamenti giurisprudenziali predetti. In ambito bancario, è osservato, l’art. 117 TUB persegue la finalità di riequilibrare le asimmetrie informative tra intermediario e cliente. Tale obiettivo non richiede necessariamente l’indicazione numerica testuale del TAN, potendo ritenersi soddisfatto anche mediante il rinvio a criteri predeterminati ed elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, sottratti all’arbitrio unilaterale della banca e funzionali alla concreta determinazione del saggio (Cass. nn. 16456/2024, 28824/2023).

Il requisito della forma scritta previsto dall’art. 1284, comma 3, c.c., per gli interessi ultralegali non implica l’indicazione del tasso in cifre, risultando integrato quando il saggio sia ricavabile con certezza da parametri centralizzati e vincolanti, tali da escludere margini di discrezionalità del creditore (Cass. nn. 3480/2016, 20555/2020). In termini analoghi, l’art. 117, comma 4, TUB consente la determinazione per relationem del tasso - con esclusione del rinvio agli usi - mediante richiamo a elementi esterni recepiti nel contratto, idonei a disciplinare, ad esempio, la variabilità del saggio (Cass. n. 17110/2019).

Ai sensi dell’art. 1346 c.c., l’oggetto della clausola sugli interessi può considerarsi determinato o determinabile anche in assenza di un’indicazione espressa del TAN, ove questo sia numericamente desumibile dal TAEG e dagli ulteriori dati contrattuali (Cass. n. 13556/2024).

Il requisito della determinabilità deve ritenersi integrato quando il saggio sia agevolmente desumibile dal piano di ammortamento sottoscritto dalle parti. Il raffronto tra capitale iniziale, numero delle rate e ammontare degli interessi per ciascuna scadenza consente di cristallizzare l’oggetto del contratto, escludendo incertezze o spazi di discrezionalità tecnica (Cass. nn. 17110/2019, 16456/2024, 29818/2024). Il ricorso è rigettato.

Conclusioni

La giurisprudenza di legittimità supera un approccio meramente formalistico alla trasparenza bancaria, escludendo che l’indicazione testuale del TAN costituisca un requisito indefettibile di validità. In coerenza con gli artt. 1346 e 1349 c.c. e con l’art. 117 TUB, la Corte di Cassazione valorizza un criterio sostanziale di determinatezza: è sufficiente che il tasso sia oggettivamente ricavabile sulla base di parametri certi, predeterminati e sottratti alla discrezionalità unilaterale dell’intermediario.

La forma scritta richiesta dall’art. 1284, comma 3, c.c. risulta pertanto soddisfatta anche in assenza dell’indicazione numerica del saggio, ove il contratto - anche per relationem - contenga elementi idonei a consentirne la precisa determinazione matematica. A tal fine assumono rilievo i criteri esterni oggettivamente verificabili e i dati strutturali dell’operazione (importo, durata, periodicità), integrati da un piano di ammortamento analitico.

Il controllo di validità si concentra così sulla concreta individuabilità dell’an e del quantum degli interessi convenzionali: quando il tasso sia agevolmente desumibile dal complesso dei dati contrattuali, ivi compresi TAEG e piano di ammortamento, deve ritenersi integrato il requisito della determinabilità, con esclusione della nullità della clausola. La tutela del cliente è quindi garantita dalla verificabilità oggettiva del costo del finanziamento e dall’eliminazione di ogni margine di arbitrio dell’intermediario, e non da un formalismo meramente lessicale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.