Data di deliberazione anteriore alla scadenza dei termini: nullità della sentenza?

09 Marzo 2026

Proseguono le incertezze nella giurisprudenza di legittimità in relazione alle condizioni che determinano la nullità della sentenza derivante dall’omesso rispetto dei termini per il deposito a opera delle parti degli scritti difensivi conclusionali.

Il caso e la questione controversa

La questione oggetto di contrasto attiene alla possibilità di presumere che la data di deliberazione della sentenza sia coincidente con la data di pubblicazione nell’ipotesi in cui solo la prima di esse preceda la scadenza del termine concesso alle parti per il deposito degli scritti difensivi ai sensi dell’art. 190 c.p.c. (ratione temporis vigente).

Il principio di diritto

Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2024, n. 32538

Se la data di deliberazione della sentenza risulta anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione è a quella successiva, la sentenza è nulla, salvo il caso di errore materiale nell'indicazione della prima, non potendosi, tuttavia, ascrivere la divergenza delle date a errore materiale in base a una semplice presunzione.

                                                                                                                            Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2021, n. 3569

Se la data di deliberazione riportata in calce ad una sentenza collegiale è anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione - che segna il momento in cui la decisione viene ad esistenza - è successiva a detta scadenza, si presume, in assenza di contrari elementi, che l'indicata data di deliberazione sia affetta da semplice errore materiale e che, pertanto, il processo deliberativo si sia correttamente svolto mediante l'esame degli scritti difensivi depositati, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa delle parti.

Il contrasto

Data di deliberazione della sentenza anteriore alla scadenza dei termini: nullità della sentenza?

Proseguono le incertezze nella giurisprudenza di legittimità in relazione alle condizioni che determinano la nullità della sentenza derivante dall’omesso rispetto dei termini per il deposito a opera delle parti degli scritti difensivi conclusionali.

In altro commento per la Rubrica si è dato conto del contrasto esistente nella giurisprudenza della Corte in relazione alla circostanza se la deliberazione della sentenza prima della scadenza del termine ultimo per il deposito delle memorie previste dall’art. 190 c.p.c. (ratione temporis vigente) renda automaticamente nulla la sentenza, ovvero se la parte che eccepisce la lesione al proprio diritto di difesa abbia anche l’onere di allegare e dimostrare il concreto pregiudizio che l’anticipazione della deliberazione abbia arrecato alle proprie ragioni difensive.

La questione si arricchisce in questa sede con l’esame della questione attinente alla sorte della sentenza che risulti deliberata in una data antecedente alla scadenza dei termini concessi alle parti ai sensi dell’art. 190 c.p.c. (ratione temporis vigente), ma pubblicata in una data a essa successiva.

La questione appare di tutta attualità anche nel vigore delle recenti modificazioni apportate al codice di rito, sol che si consideri che l’art. 189 c.p.c. continua a prevedere i termini per il deposito delle difese conclusive nel procedimento innanzi al collegio e che l’art. 281-quinquies c.p.c. rinvia al medesimo art. 189 c.p.c. per il procedimento innanzi al giudice monocratico, con decisione  a seguito di trattazione scritta.

La questione della sorte del provvedimento è affidata dalla giurisprudenza della Corte Suprema alla verifica dell’esistenza della lesione del diritto di difesa garantito alle parti, nella specie coincidente con il diritto di depositare gli scritti conclusionali entro la scadenza dell’ultimo termine previsto dal codice al riguardo.

L’inserimento nel corpo della motivazione della sentenza di una data di deliberazione antecedente alla ridetta scadenza del termine pone la questione della sussistenza dell’error in procedendo, potendosi, prima facie, opinare che esso sussista, per la semplice constatazione che il giudicante ha indicato di aver deliberato il provvedimento in un momento in cui il predetto termine dilatorio, concesso a beneficio delle parti, non era ancora scaduto.

La questione si complica, tuttavia, ove - come nella specie accaduto in entrambe le controversie decise dalla Suprema Corte - si riscontri che la data di pubblicazione della sentenza è successiva alla scadenza del termine in esame.

Più in particolare, occorre domandarsi se l’apposizione a opera del giudicante di una di data di deliberazione antecedente a quella di pubblicazione abbia un’autonoma rilevanza ai fini della «nascita» del provvedimento giudiziario, ovvero se sia sempre la data di pubblicazione a far “nascere” il provvedimento giudiziario, cosicché sia ad essa, e a essa soltanto, che occorre fare riferimento per la valutazione della sussistenza del lamentato vizio processuale.

Secondo la più risalante pronuncia n. 3569/2021, è la data di pubblicazione quella che fa unicamente fede del momento in cui la sentenza viene a giuridica esistenza. Di talché, ciò che rileva è che a tale data i termini per il deposito degli scritti conclusionali siano integralmente decorsi; l’apposizione di una data di deliberazione antecedente a quella di pubblicazione non rileva ai fini della sussistenza del vizio procedurale, giacché può ragionevolmente presumersi che la sentenza sia «nata» nel momento della sua pubblicazione, allorquando le parti avevano già consumato per intero la facoltà di depositare gli scritti conclusioni nei termini previsti dal codice di rito.

Una presunzione, peraltro, che la Corte definisce «relativa», ovvero operante in assenza di elementi contrari.

Resta da domandarsi, a questo punto, quali elementi possa allegare la parte per opporsi alla presunzione appena ritenuta operante.

Invero, una volta che la data di deliberazione indicata dal giudice estensore del provvedimento non sia ritenuta in alcun modo quella rilevante ai fini della valutazione dell’eventuale error in procedendo, per vincere la presunzione di coincidenza del momento genetico della sentenza con quello del suo deposito la parte dovrebbe dimostrare che il giudice ha scritto il provvedimento nella data indicata come di deliberazione, ma lo ha poi depositato, senza alcuna modificazione, nella data successiva di pubblicazione.

Come appare ben evidente, essendo queste tutte circostanze che appartengono agli interna corporis dell’attività del giudicante, la prova che si pretenderebbe di onerare la parte di fornire assomiglia molto a una probatio diabolica.

Probabilmente avvertita di tale oggettiva difficoltà, l’impostazione è del tutto invertita dalla più recente ordinanza n. 32538/2024, la quale parte dall’affermazione che la data di deliberazione assume una centrale rilevanza al fine che ne occupa, giacché dimostra quando la decisione è stata assunta dal giudicante il quale, indicandola nel provvedimento, identifica il momento in cui la decisione è venuta a giuridica esistenza.

La circostanza che la data di pubblicazione della decisione sia successiva non solo (come è evidente) alla data di deliberazione, ma anche allo scadere del termine per il deposito degli scritti conclusionali non è, di per sé, idonea a impedire il verificarsi dell’error in procedendo, giacché è al momento della deliberazione che occorre fare riferimento per stabilire se il giudice abbia avuto a disposizione tutti gli scritti difensivi di parte, a nulla rilevando che ciò sia avvenuto a decisione già presa, posto che le formalità di pubblicazione servono solo a garantire la conoscibilità del provvedimento a opera dei terzi, ma non retroagiscono al momento antecedente della deliberazione.

Il vizio di nullità, secondo tale diverso orientamento, sussiste.

L’unica possibilità che è data per escludere il vizio è l’accertamento che la data di deliberazione sia stata apposta dal giudice per mero errore materiale.

Nessuna presunzione di coincidenza tra data di deliberazione e di pubblicazione, dunque. E nemmeno un onere per la parte di fornire prova contraria alla ridetta presunzione.

Sarà il giudice innanzi al quale l’eccezione di nullità della sentenza è stata formulata ad avere l’onere di verificare gli atti, segnatamente al fine di controllare se sussistano elementi per far ritenere che la data di deliberazione sia stata apposta per mero errore, essendo ricavabile da tali elementi la prova che la decisione è stata assunta quando i termini per il deposito degli scritti erano in effetti decorsi. In difetto di tale riscontro, quindi, la nullità si sarà verificata.

Un’impostazione che onera il giudice dell’impugnazione e non la parte che eccepisce, dell’onere di verificare la sussistenza del vizio processuale e che identifica l’oggetto della prova nell’accertamento di elementi che dimostrino che la decisione è stata presa in un momento successivo a quello erroneamente indicato (nel caso di specie, dall’applicativo informatico è emerso che il giudice aveva sottoscritto telematicamente la minuta della sentenza in epoca successiva alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., con ciò consentendo alla Corte di cassazione di escludere la sussistenza dell’eccepita nullità, relegando l’indicazione della data di deliberazione al rango di mero errore materiale.).

La dottrina

Sul tema, si veda:

Delle Donne, La Consulta e l'art. 171-bis c.p.c.: interpretazione “costituzionalmente orientata” o interpretati abrogans, Giust. Civ., fasc. 4, 2024, pag. 731.

Capasso, La violazione del contraddittorio come fonte di nullità assolute e l'incompatibilità del rilievo ufficioso del vizio con il principio di offensività, Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., fasc. 2, 2021, pag. 605. 

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