Il P.G. presso la Corte d'appello può ancora depositare un appello dopo il 1° gennaio 2025?
Luigi Giordano
Roberto Patscot
09 Marzo 2026
A decorrere dal 1° gennaio 2025 (o dal 1° aprile 2025 per taluni procedimenti), date previste dall'art. 3, commi 1 e 4, d.m. n. 217/2023 e fuori dai casi di malfunzionamento dei sistemi informatici disciplinati dall'art. 175-bis c.p.p., l'atto di appello presentato dal difensore in Tribunale con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall'art. 111-bis c.p.p. è inammissibile. La medesima sanzione si applica anche per l’appello proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello?
L'esclusività del deposito telematico dell'appello da parte del difensore
Secondo un indirizzo giurisprudenziale, in tema di impugnazione, a decorrere dalle date considerate dall'art. 3, commi 1 e 4, d.m. n. 217/2023 e fuori dai casi di malfunzionamento dei sistemi informatici disciplinati dall'art. 175-bis c.p.p., l'atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall'art. 111-bis c.p.p. è inammissibile, ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., senza che possa eventualmente assumere rilievo il fatto che l'impugnazione è comunque giunta a conoscenza del giudice competente a decidere (Cass. pen., sez. VI, 2 dicembre 2025, n. 1138, dep. 2026; Cass. pen., sez. II, 15 gennaio 2026, n. 4241; Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2026, n. 5252; Cass. pen., sez. IV, 15 gennaio 2026, n. 7238).
Questo orientamento giurisprudenziale osserva che la disciplina transitoria dell’entrata in vigore delle regole sul deposito telematico degli atti è regolamentata, in parte, dalla legge e, in altra parte, dal decreto ministeriale previsto dall’art. 87 del d.lgs. n. 150 del 2022.
L'art. 3, comma 1, d.m. n. 217/2023, come modificato dal d.m. n. 206/2024, dispone che «a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale», in diversi uffici giudiziari, tra i quali figura il Tribunale ordinario e la Sezione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario. Per i procedimenti considerati dal libro VI, titoli I, III, IV - tra cui figurano quelli celebrati con rito abbreviato – il termine sopra indicato è fissato al 31 marzo 2025, data successivamente alla quale gli atti potranno essere depositati esclusivamente con modalità telematiche (art. 3, comma 4, d.m. n. 217/2023).
La sanzione di inammissibilità, nel caso di utilizzo di modalità diverse di deposito, è esplicitamente dettata dal legislatore.
L'art. 111-bis c.p.p., infatti, disciplina le modalità di deposito degli atti che - fatti salvi i casi disciplinati dall'art. 175-bis c.p.p. - deve avvenire con modalità «esclusivamente» telematiche, demandando a fonti di rango sotto-ordinato unicamente la disciplina di dettaglio del funzionamento del portale dei servizi telematici (con rinvio ad un decreto ministeriale e alle regole tecniche dettate dalla Direzione generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia).
L'art. 582, comma 1, c.p.p. prevede esplicitamente che - nei casi in cui è prescritto il deposito telematico degli atti - anche le impugnazioni debbano essere proposte con tale mezzo.
L'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.commina esplicitamente la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione, in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di modalità di presentazione dell'impugnazione, richiamando univocamente il dettato dell'art. 582 c.p.p.
Ne discende che - fuori dai casi di malfunzionamento dei servizi informatici previsti dall'art. 175-bis c.p.p. – il mancato rispetto delle modalità di deposito telematico dell'impugnazione, ove prescritto come modalità esclusiva di deposito dell'atto, determina l'inammissibilità della stessa.
L’indirizzo giurisprudenziale in esame si è anche chiesto se la sanzione dell’inammissibilità non derivasse da un'interpretazione improntata ad un eccessivo rigore formale, propendendo per una risposta negativa a tale domanda. Essa, infatti, è testualmente prevista da una previsione del codice di rito che è ritenuta conforme alla giurisprudenza della Corte EDU.
Infatti, la disposizione che commina la sanzione di inammissibilità:
1) persegue uno scopo legittimo, rappresentato dal miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario);
2) prescrive la sanzione di inammissibilità in modo chiaro e, dunque, prevedibile per l'interessato;
3) non pone ostacoli di natura procedurale eccessivamente rigorosi per l'esercizio del diritto di impugnazione, essendo sufficiente, per evitarla, rispettare la procedura per il deposito telematico, adeguatamente pubblicizzata e richiedente una infrastruttura tecnologica accessibile a tutti;
4) determina conseguenze non sproporzionate in caso di violazione delle regole procedurali.
Secondo l’orientamento in esame, infine, neppure può essere invocato, per evitare l'inammissibilità dell'impugnazione, il principio del favor impugnationis o quello del raggiungimento dello scopo. Va considerato che, qualora il deposito dell’atto avvenga con un mezzo diverso da quello dell’inserimento nel portale, il difensore utilizza un mezzo radicalmente diverso da quello prescritto dalla legge.
La riforma delle modalità di deposito degli atti, inoltre, persegue un interesse generale, di rilievo pubblicistico che trascende, senza sacrificarli in modo sproporzionato, i contingenti interessi dei singoli attori processuali.
La tesi secondo cui anche il Procuratore deve procedere al deposito telematico dell'appello
L'art. 3, comma 1, del d.m. n. 217/2023 si riferisce testualmente al «deposito di atti, documenti, richiesti e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni». Il tenore letterale della norma sembra introdurre l'obbligo di deposito telematico a decorrere dal 1° gennaio 2025 non solo per i difensori, ma anche per i soggetti abilitati interni, tra i quali va ricompreso anche il pubblico ministero.
L'art. 2, comma 1, lett. m), del d.m. n. 44/2011, infatti, individua i soggetti abilitati interni nei magistrati, nel personale degli uffici giudiziari e Unep.
La Corte di cassazione ha chiarito che la definizione di «soggetti abilitati interni» ricomprende chiunque operi all'interno del dominio «giustizia» (Cass. pen., sez. IV., 16 maggio 2025, n. 26487).
Va aggiunto che, come già indicato, il deposito con modalità «esclusivamente» telematica è prescritto anche per gli atti di impugnazione.
L'art. 582, comma 1, c.p.p. - come modificato dall'art. 33 del citato decreto legislativo - dispone infatti che «salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'art. 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato».
Sulle base delle norme illustrate, pertanto, si potrebbe concludere che la Procura generale presso la Corte d'appello debba necessariamente depositare in via telematica - tramite il portale - l'appello presso il Tribunale ordinario o la Sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario.
Le conseguenze della soluzione illustrata
La Procura generale presso la Corte d'appello, tuttavia, allo stato non ha la possibilità tecnica di depositare l'atto d'appello per mezzo dell'applicativo APP.
Non è stato ancora istituito, infatti, un «flusso telematico» tra la Procura generale presso la Corte d'appello ed il Tribunale ordinario o la Sezione del giudice per le indagini preliminari.
Benché il quadro normativo sembri prescrivere il deposito telematico anche per i soggetti abilitati interni, tra cui il pubblico ministero, la realtà tecnica e procedurale evidenzia una mancanza di strumenti idonei per consentire tale operazione.
La conclusione appare evidente: la Procura generale presso la Corte di appello non può depositare un appello con modalità telematica; quello che fosse eventualmente proposto con modalità tradizionale, cartacea o analogica, che dir si voglia, sarebbe da ritenersi inammissibile.
Risulta che questa interpretazione sia stata accolta da una Corte di appello (App. Salerno, ord., 26 gennaio 2026, dep. 27/01/2026, proc. n. 12131/2014 n.r.n.r. Procura di Salerno).
La norma transitoria del cd. decreto «Correttivo» della Cartabia
Sul tema dell’impugnazione presentata dalla Procura generale, invero, va segnalato che è intervenuta una specifica norma nell’ambito del d.lgs. n. 31/2024, che ha introdotto «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022, di attuazione della legge n. 134/2021, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari».
L'art. 10 di tale d.lgs., infatti, ha previsto proprio «Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello».
Questa disposizione, al comma 1, stabilisce che «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del d.lgs. n. 150/2022, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, il procuratore generale presso la corte di appello può depositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il personale di cancelleria addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione e lo unisce agli atti del procedimento trasmessi ai sensi del comma 2».
La norma prosegue prevedendo, ai commi successivi, che «Dell'avvenuto deposito dell'impugnazione è dato immediato avviso al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato che trasmette alla corte di appello, senza ritardo, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento» e che «L'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e notificato, senza ritardo, alle parti private a cura della cancelleria della corte di appello».
Nella relazione del Massimario che si è occupata del d.lgs. n. 31/2024 è precisato che «Questo correttivo è la conseguenza dell’avvenuta abrogazione dell’art. 583 c.p.p. ad opera dell’art. 1, comma 13, lett. b), legge n. 134 del 2021 (che consentiva la presentazione dell’atto di appello mediante spedizione): detta soppressione – avverte la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31/2024 – «rischia di avere delle gravose e irragionevoli ricadute per l’ufficio del procuratore generale presso la Corte d’appello» il quale non può avvalersi del deposito telematico a mezzo PEC ai sensi dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150, siccome previsto per i soli difensori, e – diversamente dal procuratore della Repubblica – neppure «può contare, per il deposito del documento analogico, sulla prossimità territoriale della cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento», con la conseguenza che – fino all’odierno correttivo – l’unica modalità possibile di deposito dell’atto di impugnazione da parte del procuratore generale presso la Corte d’appello «era quella della consegna del plico contenente detto atto da parte di un conducente di automezzi speciali delegato al deposito ai sensi dell’art. 582, comma 1, cod. proc. pen.».
In base alla tesi dapprima illustrata, dovrebbe ritenersi che la possibilità di deposito cartaceo dell’appello nella cancelleria della Corte di appello è venuta meno alla data del 1° gennaio 2025 (o, per taluni procedimenti, a quella del 1° aprile 2025) in forza dell’art. 3, comma 1 e 4, del d.m. n. 217 del 2023, cioè sarebbe stata possibile soltanto «sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo».
Una diversa soluzione interpretativa
Al fine di ritenere ammissibile l’appello depositato in forma analogica dal Procuratore generale presso la Corte di appello, sembra possibile prospettare un diverso orientamento che fa leva sull’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 150/2022.
Questa norma stabilisce che «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli artt. 110, 111 comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'art. 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al d.lgs. n. 271/1989».
Questa norma lega l’applicazione delle nuove disposizioni del codice di rito ai termini di transizione al processo telematico come stabiliti dal decreto ministeriale.
Essa, dunque, prevede che le disposizioni del codice di rito previgenti, continuano ad applicarsi fino al termine previsto dal decreto ministeriale per l’esclusivo deposito telematico dell’atto nei diversi uffici.
Più precisamente, la disposizione collega la possibilità di redigere atti informatici (cioè, l’applicazione del nuovo art. 110 c.p.p.) - i soli che possono essere depositati in modo telematico - al passaggio al deposito telematico dell’atto processuale (art. 111-bis c.p.p.), che avviene nei diversi uffici secondo la gradualità stabilita dal regolamento citato in precedenza.
Se nell’ufficio giudiziario non è possibile il deposito telematico dell’atto, in altri termini, in questo ufficio non trova applicazione neppure l’art. 110 c.p.p. Ma se non è possibile redigere un atto informatico di cui all’art. 110 c.p.p., non è previsto il deposito telematico dell’atto, perché soltanto l’atto informatico può essere depositato in modo telematico exart. 111-bis c.p.p.
In conclusione, fino a quando nell’ufficio giudiziario, secondo le scansioni temporali previste dal d.m. n. 217/2023, non è possibile il deposito telematico dell’atto, continuano ad applicarsi le norme del codice di rito previgenti; non possono, quindi, essere realizzati in tale ufficio giudiziario atti informatici secondo la forma di cui all’art. 110 c.p.p.; di conseguenza, non è neppure ipotizzabile procedere ad un deposito telematico ex art. 111-bis c.p.p. degli atti redatti dai magistrati appartenenti a questi uffici, perché detta modalità di deposito riguarda solo atti informatici.
Partendo da tale premessa sembra possibile sostenere che l’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 31 del 2024, nel fissare il termine entro cui il Procuratore generale presso la Corte di appello può depositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della Corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e, dunque, nel rinviare alla disciplina regolamentare, si riferisca all’art. 3, comma 5, del d.m. n. 217 del 2023 e non al comma 1 e 4 della stessa norma.
Questa norma stabilisce:
A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 111-bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali:
a) Ufficio del giudice di pace;
b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
c) tribunale per i minorenni;
d) tribunale di sorveglianza;
e) corte di appello;
f) procura generale presso la corte di appello;
g) Corte di cassazione;
h) Procura generale presso la Corte di cassazione.
Tale norma, invero, sul piano strettamente letterale, si riferisce al deposito di atti “nei seguenti uffici giudiziari penali”, tra i quali la Procura generale presso la Corte di appello e non agli atti processuali depositati dallo stesso Procuratore generale in altri uffici, come nella specie il Tribunale.
Essa, tuttavia, letta alla luce di quanto prescrive l’art. 87, comma 4, cit., non consentirebbe neppure la redazione di atti informatici in detti uffici (si applica l’art. 110 c.p.p. nella versione previgente), i quali, a loro volta, possano essere depositati in modo telematico.
A prescindere dalla mancata istituzione di un flusso telematico tra la Procura generale presso la Corte di appello ed il Tribunale ordinario, pertanto, l’art. 87, comma 4, d.lgs. n. 150/2022 precluderebbe l’applicazione del nuovo art. 110 cod. proc. pen. presso detta Procura, non consentendo la redazione di appelli informatici che possono essere depositati in modo telematico. In dette Procura troverebbe ancora applicazione il previgente art. 110 c.p.p., sicché l’atto dovrebbe continuare a presentare «in fine» la sottoscrizione «di propria mano».
Il deposito «cartaceo» dell'appello presso la cancelleria della Corte di appello
Sulla base di quanto finora illustrato, fino al 1° gennaio 2017, sarebbe ancora applicabile la norma transitoria di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 31/2024 che permette il deposito in forma analogica presso la cancelleria della Corte di appello. Tale norma transitoria, d’altra parte, si applica «[s]ino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87 del d.lgs. n. 150/2022 ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo». Il diverso termine è quello del 1° gennaio 2027 previsto dall’art. 3, comma 5, del d.m. n. 217/2023 e successive modifiche.
Il regolamento tecnico previsto dall’art. 87, commi 1 e 3, d.lgs. n. 150/2022, del resto, era già stato emanato quando è stato introdotto il d.lgs. n. 31/2024, correttivo del precedente (dapprima col d.m. giustizia 4 luglio 2023, poi col d.m. 29 dicembre 2023, n. 21 che ha abrogato i precedenti). Sarebbe questa la ragione per la quale l’art. 10 d.lgs. n. 31/2024 ha riferito la durata temporale della norma transitoria «sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo», che si potrebbe ritenere non ancora spirato.
Il ruolo dell'art. 3, comma 7, del d.m. n. 217/2023
L’interpretazione proposta trova un significativo sostegno nell'art. 3, comma 7, del d.m. n. 217/2023, che disciplina le modalità di deposito degli atti nei procedimenti penali presso determinati uffici giudiziari.
Secondo tale disposizione, «sino alla medesima data di cui al comma 6 (cioè fino al 31 dicembre 2026), negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5 (tra i quali la Procura generale presso la Corte di appello) il deposito da parte dei soggetti abilitati internied esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici».
Questa norma, pertanto, conferma che è preclusa la redazione di atti informatici e il deposito telematico degli stessi da parte della Procura generale presso la Corte di appello, a meno che non intervenga un provvedimento del Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica che attesti la funzionalità dei sistemi informatici. Questo provvedimento che autorizzerebbe, evidentemente in via sperimentale, l’uso dei mezzi informatici non è intervenuto.
In assenza di tale provvedimento, la disposizione conferma implicitamente l’impossibilità, per la Procura generale presso la Corte di appello, di redigere atti informatici e procedere al loro deposito telematico.
Alcune considerazioni di sistema
A sostegno della interpretazione proposta potrebbero svolgersi anche considerazioni di ordine sistematico.
L’art. 111-bis c.p.p., che disciplina il deposito di atti, documenti, richieste e memorie con modalità telematiche, si inserisce in un sistema normativo volto alla progressiva digitalizzazione del processo penale. In tale prospettiva, la nozione di «deposito telematico» non appare riferibile esclusivamente alla trasmissione dell’atto verso l’ufficio giudiziario destinatario. Il deposito interviene alla fine di un insieme di operazioni che consentono la formazione, la trasmissione, la presa in carico e la circolazione dell’atto all’interno del sistema informativo del processo penale. Il deposito telematico di un atto da parte di un ufficio giudiziario ha senso solo se nell’ufficio è stato implementato il processo telematico e sono stati predisposti gli applicativi per la formazione e la trasmissione dell’atto informatico.
Il d.m. n. 217/2023, in relazione alla progressiva attivazione dei relativi flussi applicativi, scandisce i tempi dell’estensione dell’obbligatorietà della modalità telematica ai diversi uffici giudiziari. Tale gradualità – imposta dalla legge delega che ha portato al d.lgs. n. 150/2022 - consente agli uffici di adattarsi alle nuove procedure e di implementare i necessari strumenti tecnici, accompagnando la trasformazione digitale del processo penale secondo una logica di sostenibilità e di efficienza istituzionale.
La mancata istituzione del flusso informativo come malfunzionamento
La sola soluzione alternativa che appare praticabile per continuare a permettere al Procuratore generale presso la Corte di appello di presentare impugnazione parrebbe quella di ritenere che la disposizione transitoria appena illustrata non possa trovare più applicazione, essendo stato emanato il regolamento previsto dall'art. 87 del d.lgs. n. 150/2022. L'emanazione del d.m. n. 217/2023 e successive modifiche precluderebbe il deposito cartaceo dell'appello da parte del Procuratore generale presso la cancelleria della Corte di appello (ancorché il decreto ministeriale fosse già stato emanato quanto è stata introdotta la disciplina transitoria).
Partendo da questa premessa, tuttavia, occorrerebbe prendere atto che, sul piano tecnico, non è stata ancora prevista la possibilità per la Procura generale di depositare in via telematica nell'applicativo APP l'atto di appello.
Tale impossibilità tecnica, ove certificata dal «Direttore generale per i servizi informativi automatizzati del ministero della giustizia» e attestata sul portale dei servizi telematici del ministero con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità i soggetti interessati, potrebbe essere assimilata al malfunzionamento dei sistemi informatici di cui all’art. 175-bis c.p.p. che permette la redazione degli atti in forma di documento analogico e il deposito con modalità non telematiche.
Sarebbe consentito, pertanto, il deposito cartaceo presso la cancelleria del Tribunale ordinario o presso quella della Sezione del giudice per le indagini preliminari fino alla risoluzione del «malfunzionamento», cioè fino alla istituzione di un flusso telematico tra la Procura generale presso la Corte di appello e il Tribunale o la Sezione del giudice per le indagini preliminari.
L'appello del Procuratore Generale
Per completezza, è opportuno rilevare che l'art. 593-bis, c.p.p., inserito con l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 11/2018, prevede che il Procuratore generale presso la Corte d'Appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.
L'art. 166-bis, disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 8 del suindicato d.lgs., prevede che «al fine di acquisire tempestive notiziata in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello promuova intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto».
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. pen., sez. un., 23 febbraio 2023, n. 21716, in CED Cass. n. 284490 – 01) hanno affermato che, in tema di appello della parte pubblica, la legittimazione del Procuratore generale a proporre appello exart. 593-bis c.p.p. avverso le sentenze di primo grado, derivante dall'acquiescenza del Procuratore della Repubblica, consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-bis disp att. c.p.p. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni dello stesso procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza. La Corte ha osservato che il Procuratore generale che propone appello contro una sentenza di primo grado riconosce, assumendosi la relativa responsabilità ordinamentale, di avere esercitato il potere-dovere di coordinamento e di preliminare verifica assegnatogli dall'art. 166-bis disp. att. c.p.p., e indica così il proprio ufficio come legittimato ad impugnare ai sensi dell'art. 563-bis, comma 2, c.p.p.
Nessuna previsione normativa autorizza a sostenere che il giudice dell'impugnazione possa successivamente sindacare il contenuto della intesa raggiunta dal Procuratore della Repubblica con il Procuratore generale, confermata dalla presentazione da parte di quest'ultimo dell'unico atto di appello. Soluzione, questa, che non comporta alcuna ingiustificata limitazione o altro incongruo sacrificio per le ragioni difensive dell'imputato o delle altre parti private, in quanto tale innovativo «meccanismo» processuale richiede esclusivamente che contro la sentenza di primo grado sia presentato un solo atto di appello della parte pubblica.
L'applicazione fisiologica delle norme in esame, infatti, dovrebbe escludere in radice la possibilità che, a fronte della proposizione dell'appello da parte del procuratore generale, risulti presentato avverso la medesima sentenza anche un atto di appello del procuratore della Repubblica. Qualora un concorso di atti di impugnazione dovesse in concreto verificarsi, tale evento, da ritenersi patologico, conseguenza della mancata osservanza delle regole interne di natura ordinamentale a carattere organizzativo, è l'indice della mancata acquiescenza e della non operatività delle intese: in questo caso l'impugnazione del procuratore generale presso la Corte di appello è inammissibile (dopo la sentenza delle Sezioni unite, questo orientamento è stato seguito, da ultimo, da Cass. pen., sez. III, 8 gennaio 2026, n. 5773).
Non sembra ultroneo concludere che le intese o le altre forme di coordinamento previste dall'art. 166-bis disp. att. c.p.p. permetterebbero anche di superare la difficoltà derivante dalla mancata istituzione del flusso informatico descritto, nel senso che, laddove raggiunte, l’atto di appello ben potrebbe essere depositato con modalità telematica del procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
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Sommario
L'esclusività del deposito telematico dell'appello da parte del difensore
La tesi secondo cui anche il Procuratore deve procedere al deposito telematico dell'appello
La norma transitoria del cd. decreto «Correttivo» della Cartabia
Il deposito «cartaceo» dell'appello presso la cancelleria della Corte di appello
Il ruolo dell'art. 3, comma 7, del d.m. n. 217/2023