Antitrust digitale: l’Avvocato Generale Rantos contro i ricorsi di Meta
10 Marzo 2026
Nell’ambito del contenzioso antitrust riguardante l’utilizzo dei dati degli utenti e il servizio Facebook Marketplace, l’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, Athanasios Rantos, ha proposto il rigetto delle impugnazioni presentate da Meta Platforms Ireland contro le sentenze del Tribunale dell’Unione europea. Le conclusioni riguardano le cause riunite C-496/23 P e C-497/23 P e si inseriscono nell’indagine avviata dalla Commissione europea per presunto abuso di posizione dominante nel mercato digitale. La vicenda trae origine da due decisioni adottate dalla Commissione nel 2020, con le quali l’istituzione europea, nell’ambito dei poteri investigativi previsti dal regolamento n. 1/2003 sull’applicazione delle norme di concorrenza, aveva richiesto a Meta la trasmissione di documenti interni individuati mediante combinazioni di termini di ricerca elettronici. Le richieste riguardavano documenti conservati da diversi responsabili dell’impresa e riferiti a un arco temporale pluriennale, nell’ambito delle verifiche sul possibile sfruttamento dei dati degli utenti e sull’integrazione del servizio Facebook Marketplace all’interno della piattaforma sociale. Meta aveva contestato tali richieste, sostenendo l’eccessiva ampiezza dei termini di ricerca e il rischio di accesso da parte della Commissione a informazioni non pertinenti o contenenti dati personali sensibili. Il Tribunale dell’Unione europea, con sentenze del 24 maggio 2023, aveva tuttavia respinto i ricorsi, ritenendo che le richieste fossero adeguatamente motivate, necessarie e proporzionate rispetto agli obiettivi dell’indagine, nonché compatibili con il diritto al rispetto della vita privata e con il principio di buona amministrazione. Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Rantos ha condiviso tale impostazione. Egli ha ricordato che la Commissione dispone di un ampio potere di indagine nell’applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione, potendo richiedere tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti. In questa fase procedimentale, l’obbligo di motivazione impone all’istituzione di indicare l’oggetto dell’indagine e i sospetti oggetto di verifica, ma non richiede una qualificazione giuridica esaustiva né la dimostrazione della pertinenza individuale di ciascun documento richiesto. Secondo l’AG, il Tribunale ha correttamente ritenuto che i termini di ricerca utilizzati dalla Commissione rispettassero il principio di necessità previsto dal diritto dell’Unione. La presenza di documenti potenzialmente non pertinenti non sarebbe, di per sé, sufficiente a rendere illegittima la richiesta, poiché l’autorità antitrust può ragionevolmente ritenere che il materiale individuato contribuisca alla verifica delle presunte infrazioni. Le conclusioni sottolineano inoltre che la valutazione di proporzionalità non può essere condotta sulla base di criteri meramente quantitativi e che la Commissione gode di un margine di discrezionalità nella scelta delle tecniche investigative. Anche sotto il profilo della tutela dei dati personali, l’avvocato generale ritiene adeguate le garanzie procedurali predisposte, evidenziando che l’accesso ai documenti è limitato e regolamentato e non determina interferenze sproporzionate nella vita privata. |