Guida in stato di ebbrezza aggravata da incidente stradale e particolare tenuità del fatto
09 Marzo 2026
Massima In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell’integrazione dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, del codice della strada, la nozione di «incidente stradale» non coincide con le sole ipotesi di investimento o collisione tra veicoli, né presuppone necessariamente la produzione di danni a cose o il coinvolgimento di terzi, ma ricomprende qualsiasi evento che, verificatosi su area aperta alla pubblica circolazione, rappresenti un’anomala deviazione dalla normale marcia e determini una situazione di pericolo per l’incolumità altrui o dello stesso conducente. L’aggravante è configurabile quando il conducente, in condizioni psicofisiche alterate dall’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, abbia concretamente dimostrato l’incapacità di padroneggiare il mezzo, risultando l’evento causalmente riconducibile allo stato di alterazione; resta esclusa soltanto l’ipotesi di incidente oggettivamente imprevedibile e inevitabile, privo di qualsiasi collegamento con l’ebbrezza. Il caso L’imputato è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Savona con sentenza del 6 giugno 2024 per aver cagionato in orario diurno un incidente stradale che ha coinvolto un altro mezzo; l’imputato al momento dell’incidente procedeva a forte velocità ed era sotto l’effetto dell’alcool rientrante nel comma 2, lett. c). Poiché l’imputato aveva già due precedenti condanne per lo stesso reato, i giudici di merito non hanno riconosciuto né l’applicabilità della particolare tenuità del fatto né le circostanze attenuanti generiche e non hanno altresì riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena. La sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Genova. Tale pronuncia ha premesso la ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado, osservando che gli operanti erano intervenuti alle ore 14,30 del 10 settembre 2022, all'interno del Comune di M, ivi accertando che si era verificato un sinistro stradale coinvolgente due mezzi, tra cui quello condotto dall'imputato, il quale presentava evidenti sintomi di ebbrezza alcolica (andatura barcollante e forte alito vinoso) e il cui successivo alcoltest aveva riscontrato la presenza di concentrazione etilica nel sangue pari a 1,93 g/l alla prima misurazione e a 1,94 g/l alla seconda misurazione. Il giudice di appello ha confermato la ricostruzione del Tribunale di Savona e ha rigettato il motivo di appello inerente alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., in considerazione delle modalità della condotta e dei precedenti dell'imputato, già gravato da due condanne per fatti di medesima oggettività giuridica. In ordine all'applicazione della richiesta sanzione sostitutiva, ha ritenuto congrua la scelta della detenzione domiciliare operata dal Tribunale, ritenendo quella dei lavori di pubblica utilità non commisurata alla personalità dell'imputato; ha, infine, rigettato il motivo inerente al trattamento sanzionatorio, evidenziando la mancanza di elementi favorevoli idonei a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Contro la sentenza di condanna, la difesa ha proposto ricorso per cassazione. In particolare, ad avviso della difesa: 1) i giudici d’appello avrebbero errato nel non aver applicato la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. dal momento che le conseguenze della condotta non erano gravi, l’imputato era stato collaborativo, le precedenti condanne erano state dichiarate estinte per esito positivo della messa alla prova e del lavoro di pubblica utilità e, per costante giurisprudenza confermata anche dalle Sezioni Unite, la predetta causa di non punibilità è applicabile anche al reato de quo; 2) avrebbero motivato in modo illogico e contraddittorio in ordine al riconoscimento dell’aggravante di cui al comma 2-bis dell’art. 186 c.d.s.: la forte velocità non sarebbe stata provata e i giudici di merito non avrebbero preso in considerazione il fatto che l’imputato avesse invaso l’altra corsia di marcia perché la careggiata era molto stretta; 3) non erano state riconosciute le circostanze attenuati generiche né era stata concessa la sospensione condizionale della pena, nonostante la condotta processuale dell’imputato e le circostanze del caso concreto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile quanto al primo motivo, affermando preliminarmente che la nozione di «incidente stradale» ai fini dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, c.d.s. non richiede necessariamente l'urto con altri veicoli, danni a cose o coinvolgimento di terzi, ma ricomprende qualsiasi situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta, con pericolo per l'incolumità altrui o dello stesso conducente. In relazione all’applicazione dell’art. 131-bis c.p., il ricorso viene ritenuto infondato, in quanto la valutazione complessiva della condotta e della personalità dell'imputato, ai sensi dell'art. 133 c.p., era tale da escludere la particolare tenuità del fatto; in quanto l'imputato risultava gravato da precedenti penali, sebbene non ostativi ai sensi dell’art. 131-bis, comma 4, c.p., che denotavano una significativa inclinazione alla violazione delle norme penali; tali precedenti, unitamente alle modalità esecutive del reato e all'intensità del dolo, sono tali da evidenziare un disvalore complessivo incompatibile con la minima offensività richiesta dalla norma; la reiterazione di condotte analoghe, anche se non idonea a integrare la condizione di abitualità ostativa, difatti costituiva comunque elemento rilevante nella valutazione della gravità del fatto. Manifestamente infondati ed inammissibili sono stati ritenuti i motivi relativo al trattamento sanzionatorio complessivamente inteso, ritenendo congrua ed in linea con principi giurisprudenziali consolidati la sentenza della Corte territoriale. La questione Va premesso che l’art. 186, comma 2-bis c.d.s. dispone il raddoppio di tutte le pene del comma 2 se il conducente in stato di ebbrezza provoca un sinistro stradale. Secondo la Suprema Corte, nella materia in esame, la nozione di «incidente stradale» comprende l’investimento del pedone e la collisione tra autoveicoli ma non può essere circoscritta in questi termini perché la sicurezza stradale esige che siano valutate con particolare severità e sanzionate più gravemente «anche quelle condotte di guida che pongano a mero rischio l’incolumità pubblica, ivi compresa quella dello stesso guidatore». Per tale ragione i giudici di legittimità estendono l’applicazione dell’aggravante a «qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicoli in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l’incolumità altrui e dello stesso conducente» (Cass. pen., sez. IV, 16 febbraio 2012 n. 6381]. Ciò che rende in definitiva la fattispecie aggravata è il fatto che il conducente, postosi alla guida in condizioni psicofisiche alterate dall’uso di alcol, ha dimostrato di non essere in grado di padroneggiare il mezzo, determinando una situazione di concreto pericolo (Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2019, n. 13297). La dottrina critica questa interpretazione contestando che trascende la lettera della legge dove non si parla di «pericolo di incidente», ma di incidente, tout court. La giurisprudenza sottolinea la necessità che l’evento sia colposamente attribuibile al conducente (Cass. pen., sez. IV, 28 maggio 2013, n. 37743), mentre non si esprime esplicitamente in ordine alla connessione tra lo stato di ebbrezza e il sinistro nel senso (se non altro) di una descrizione causale dell’incidente che non sia del tutto estranea alla condizione della guida alterata (Cass. pen., sez. IV, 19 dicembre 2014, n. 11131). Non si tratta di una fattispecie autonoma ma di una circostanza aggravante. Non è corretto affermare, infatti, che il sinistro trasforma in reato di danno un reato di pericolo, perché costituisce «incidente procurato» anche l’evento dal quale scaturiscono «danni» materiali solo al veicolo del conducente e non si configura dunque l’evento di un reato. A favore della seconda soluzione, invece, militano tre argomenti: a) l’agevole riconoscibilità di un rapporto di specie a genere con le fattispecie dell’art. 186, comma 2 (l’aggravante in esame perimetra l’elemento della circolazione stradale riducendone la portata), un dato non esaustivo della natura circostanziale della fattispecie ma, come dire, «gravemente indiziante»; b) il fatto che l’aumento di pena è determinato con riferimento alle sanzioni previste dalla medesima disposizione; c) la stessa numerazione che fa appunto pensare alla specificazione circostanziale di una fattispecie base. Su queste basi, la Suprema Corte è stata chiamata a definire la nozione rilevante di «incidente stradale», se cioè debbano intendersi per tale le sole ipotesi di investimento o collisione tra veicoli, con la necessaria produzione di danni a cose o il coinvolgimento di terzi, dunque una nozione testuale di incidente, ovvero qualsiasi evento che, verificatosi su area aperta alla pubblica circolazione, rappresenti un’anomala deviazione dalla normale marcia e determini una situazione di pericolo per l’incolumità altrui o dello stesso conducente, dunque un pericolo di incidente. Le soluzioni giuridiche A fronte dei tre motivi di ricorso, la prima questione affrontata dalla sentenza in commento è la sussistenza dell’aggravante dell’aver cagionato un incidente stradale sotto l’effetto dell’alcool. Per la Suprema Corte le circostanze poste in rilievo dalla difesa per sostenere l’illogicità della motivazione, ossia dimensioni della carreggiata e collocazione del punto d’urto, attengono esclusivamente al fatto, il cui giudizio è precluso in sede di legittimità, peraltro a fronte di una motivazione tutt’altro che contraddittoria ed illogica dei giudici di merito. La sentenza si sofferma sulla nozione di incidente stradale ai fini della configurabilità della circostanza ad effetto speciale disciplinata dall’art. 186, comma 2-bis, c.d.s. Posto che la nozione di incidente stradale è molto ampia, si impone secondo la Suprema Corte una lettura costituzionalmente orientata della norma, che tenga conto di cosa la norma mira a sanzionare. Viene chiarito che la norma non mira ad evitare ingorghi stradali o rallentamenti bensì situazioni di pericolo derivanti dalle condizioni precarie ed inadeguate del conducente del veicolo. Alla luce di ciò, nella nozione di incidente stradale sono ricompresi, non solo lo scontro tra veicoli e i danni a cose o persone, ma anche qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo e che ponga in pericolo l’incolumità altrui, e ciò anche qualora l’incidente sia cagionato con il concorso causale dell’altro conducente, restando escluso solo l’incidente oggettivamente imprevedibile ed inevitabile non riconducibile in alcun modo alla condotta del conducente in condizioni psicofisiche alterate. Il secondo motivo di gravame, ossia il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, viene ritenuto infondato. Va ricordato che la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. (introdotto dal d.lgs. n. 28/2015 in attuazione della l. n. 67/2014) assicura il principio di sussidiarietà dell'intervento della sanzione penale, escludendone l'applicazione in presenza di fatti connotati da un disvalore, oggettivo e soggettivo, marginale; al contempo, questo istituto assolve una importante funzione deflattiva dei processi penali in un contesto normativo retto dal principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.). Si tratta di una causa di non punibilità; pertanto, devono sussistere gli elementi costitutivi del reato (elemento oggettivo, elemento soggettivo, assenza di cause di giustificazione) che, tuttavia, è da considerare non meritevole di punizione in ragione del suo tenue disvalore, in linea con i principi di proporzionalità e sussidiarietà della sanzione penale, nonché, come vedremo, anche con le esigenze di economia processuale. La norma ha subito nel tempo interventi correttivi che ne hanno limitato l'ambito applicativo. Il giudizio di «particolare tenuità del fatto» si fonda su due indici costituiti dalla particolare tenuità dell'offesa e dalla non abitualità del comportamento. La particolare tenuità dell'offesa va desunta anzitutto dalle modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo; va, cioè, presa « in considerazione la caratterizzazione del fatto storico nella sua interezza» (Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681). L'art. 131-bis c.p. sembra considerare esclusivamente il profilo oggettivo del fatto (condotta, danno o pericolo); in realtà, dato che richiede di valutare gli elementi della particolare tenuità «ai sensi dell'art. 133, comma 1», è possibile desumere da questo rinvio l'importanza anche dell'elemento soggettivo, in quanto questa norma menziona tra i criteri di commisurazione della pena anche l'intensità del dolo ed il grado della colpa (Cass. pen., sez. I, 9 luglio 2019, n. 35387). Sono espressamente previsti determinati casi nei quali non può essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto. a) Anzitutto, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità in considerazione di profili della colpevolezza (presenza di motivi abietti o futili, agire con crudeltà) accanto a specifici profili oggettivi del fatto concreto (profittare delle condizioni di minorata difesa della vittima; la morte o le lesioni gravissime). b) L'art. 131-bis, comma 3, c.p. non è, inoltre, applicabile in relazione ad una sempre più nutrita serie di reati che, in relazione ai loro limiti edittali, potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della norma (sul punto si veda il comma 3). Accanto alla particolare tenuità dell'offesa, l'art. 131-bis richiede anche la non abitualità del comportamento. L'abitualità del comportamento non coincide con la nozione di «occasionalità» e indica una reiterazione di comportamenti che esprimono una particolare inclinazione a delinquere del soggetto e trova un'espressa definizione nell'art. 131-bis c.p.: 1) dichiarazione di delinquente abituale, professionale o per tendenza; 2) reati della stessa indole, come definiti all'art. 101 c.p., anche se il singolo fatto, considerato isolatamente, può essere di particolare tenuità (sono sufficienti due pregressi reati della stessa indole oltre quello oggetto del procedimento: Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681); 3) reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, reiterate e abituali. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, entro il limite edittale di pena fissato dall'art. 131-bis, comma 1 c.p. e salve le esclusioni espressamente previste, la causa di non punibilità può essere applicata a qualsiasi reato, purché sussistano i requisiti richiesti dalla norma. Il dubbio si era posto in relazione ai reati di pericolo astratto ed ai reati che prevedono soglie di punibilità fondate su precisi limiti quantitativi, come nella contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, penalmente rilevante nella misura in cui chi guida abbia superato un certo tasso alcolemico (art. 186 codice della strada). Una parte della giurisprudenza riteneva che per queste fattispecie, essendo già stata compiuta a monte una valutazione di pericolosità, rapportata ad un preciso dato tecnico costituito dal tasso alcolemico, l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. dovesse essere esclusa, in quanto, nel valutare in concreto la particolare tenuità del fatto, il giudice si sarebbe sostituito al legislatore: se la soglia è superata il reato sussiste, mentre in caso contrario manca un fatto tipico; non ci sarebbe di conseguenza spazio per dichiarare la lieve entità del fatto. Le Sezioni unite hanno, invece, optato per l'applicazione in termini ampi del nuovo istituto, considerando che la causa di non punibilità segue ad una valutazione complessa del fatto concreto che tiene conto di una pluralità di parametri rimessi al prudente apprezzamento del giudice: « nessuna precostituita preclusione categoriale è consentita, dovendosi invece compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze [..] l'esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza. E potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente » (Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681). L'introduzione dell'art. 131-bis c.p. valorizza la concezione gradualistica del reato, inteso quale entità che può presentare in concreto un diverso grado di disvalore che giustifica forme diverse di reazione del sistema penale. È possibile collocare entro una scala decrescente di disvalore il rapporto dei fatti concreti con la fattispecie astratta sulla base della disciplina dell'art. 131-bis: 1) il fatto concreto riproduce gli elementi costitutivi della fattispecie ed è offensivo del bene giuridico; 2) il fatto concreto riproduce gli elementi costitutivi della fattispecie, è offensivo del bene giuridico, ma presenta in concreto una gravità contenuta che consente, laddove la legge la preveda, l'applicazione di una circostanza attenuante riferita alla lieve entità del fatto (progressivamente esteso ad altre fattispecie per effetto di diversi interventi della Corte costituzionale) o della sua minore gravità (art. 609-bis, comma 3 c.p.); 3) il fatto concreto riproduce gli elementi costitutivi della fattispecie, è offensivo del bene giuridico, ma presenta in concreto profili di particolare tenuità che consentono di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 4) il fatto concreto riproduce gli elementi costitutivi della fattispecie, ma presenta un disvalore così modesto da risultare sproporzionato per difetto rispetto al minimo della pena prevista dalla legge per quel reato al punto da non integrare il tipo criminoso descritto dalla fattispecie, con assoluzione perché il fatto non sussiste: si tratta della soluzione a cui è arrivata la Corte costituzionale nella sentenza n. 113/2025 e che è applicabile anche a reati esclusi dall'art. 131-bis c.p., vuoi in ragione del superamento della soglia del minimo edittale indicato al comma 1, vuoi per le scelte specifiche progressivamente fatte dal legislatore (v. comma 3); 5) il fatto non è in alcun modo offensivo del bene giuridico, il che comporta l'insussistenza del fatto, in applicazione vuoi della concezione realistica del reato vuoi della teoria della tipicità apparente. Orbene, è pacifico che la causa di non punibilità si possa applicare anche al reato di guida in stato di ebrezza, ma - pur non essendo al cospetto di reati della stessa indole in quanto a tali fini, non può tenersi conto di reati che siano stati dichiarati estinti e dei quali siano quindi cessati gli effetti penali (cfr. Cass. pen., sez. II, 30 novembre 2021, n. 46064, Ndiaye, Rv. 282270 - 01, in tema di reato estinto per esito positivo della messa alla prova)- non poteva trovare applicazione nel caso concreto, stante la valutazione complessiva del fatto, la pericolosità della condotta e la personalità dell’imputato. Infatti, sebbene i giudici di merito abbiano errato nel ritenere non applicabile tale causa di non punibilità sulla base di reati dichiarati estinti e dei quali sono cessati gli effetti penali – circostanza invece non ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità per costante giurisprudenza – nel caso concreto la particolare tenuità del fatto non poteva comunque essere ritenuta sussistente perché vi era un disvalore complessivo tale per cui il fatto non poteva considerarsi di particolare tenuità. Le doglianze relative alla congruità della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono state dichiarate infondate dalla Cassazione per mancanza di interesse. In relazione alla concreta gradazione della pena, la Suprema Corte è costante nel ritenere che gli aumenti e le diminuzioni di pena previste per il riconoscimento delle aggravanti e delle attenuanti, rientranti nella piena discrezionalità del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità, non necessitino di un particolare onere motivazionale laddove il giudice applichi una pena vicina al minimo edittale e questi faccia ricorso ai criteri di cui all’art. 133 c.p., utilizzando formule che di stile come «pena congrua», «pena equa», «capacità a delinquere» etc.; un onere motivazionale rafforzato è richiesto solo ove venga applicata una pena superiore alla pena media edittale. Lo stesso è a dirsi con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ovvero al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena è dovuto al fatto che all’imputato è stata applicata la sanzione sostitutiva, precedentemente non prevista, della detenzione domiciliare. Sta di fatto, tuttavia, che va ricordato che anche in tale contesto occorre evitare clausole di stile e procedere ad un approfondito vaglio di ogni aspetto relativo al trattamento sanzionatorio latamente inteso. Osservazioni Come visto la Suprema Corte ritiene che la norma in esame non mira ad evitare ingorghi stradali o rallentamenti bensì situazioni di pericolo derivanti dalle condizioni precarie ed inadeguate del conducente del veicolo. Ne deriva che nella nozione di incidente stradale sono ricompresi, non solo lo scontro tra veicoli e i danni a cose o persone, ma anche qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo e che ponga in pericolo l’incolumità altrui, e ciò anche qualora l’incidente sia cagionato con il concorso causale dell’altro conducente, restando escluso solo l’incidente oggettivamente imprevedibile ed inevitabile non riconducibile in alcun modo alla condotta del conducente in condizioni psicofisiche alterate. Tale impostazione sembrerebbe sostituire, a seguito di una valorizzazione dello spirito della legge, la nozione di «incidente stradale» con quella di «pericolo di incidente», laddove una interpretazione conforme ai canoni costituzionali di necessaria offensività dell’illecito penale e di proporzionalità delle scelte di incriminazione rispetto allo scopo potrebbe far protendere per una nozione restrittiva di incidente stradale, che potrebbe ritenersi altresì più conforme al criterio testuale dell’interpretazione penale come affermato dalla Consulta nella nota sentenza n. 98/2021, orientato a recuperare i significati testuali delle disposizioni coinvolte nella quaestio. Alla recente giurisprudenza costituzionale va infatti riconosciuto il merito non solo di avere rivendicato il peso della testualità della legge ma anche, e soprattutto, di avere riaffermato la pluralità di funzioni garantiste ascrivibili al divieto di analogia e al correlato principio di tassatività, e cioè: i) limitare gli spazi di azione del potere giudiziario, ribadendo il monopolio del legislatore nella materia penale e la concentrazione della potestà punitiva nelle mani dell'unico soggetto legittimato a compiere — nella garanzia procedimentale della dialettica parlamentare — scelte politico criminali idonee a incidere sulla libertà personale dei consociati; ii) assicurare l'accessibilità e la conoscibilità delle norme incriminatrici e la prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie e dunque la libertà delle scelte d'azione, la capacità di autodeterminarsi e la motivabilità dei consociati attraverso le norme penali; iii) tutelare l'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge penale, evitando che casi identici siano valutati difformemente da parte dei singoli giudici che li scrutinano; iv) salvaguardare la funzione rieducativa della pena, che rischierebbe di essere frustrata laddove si legittimasse l'applicazione di una pena per un fatto non espressamente previsto dalla legge come reato, ma valutato penalmente rilevante dal giudice sulla base di una eadem ratio; v) garantire la frammentarietà del diritto penale, che si traduce non solo nel delimitare in maniera selettiva e chiara i fatti di rilievo penale ma anche (come nel caso di specie) nel rispettare i confini punitivi tra le diverse ipotesi criminose e la relativa gradualità offensiva indicata dalla legge. In questa ambientazione argomentativa, l’estensione della nozione di incidente stradale finalizzata ad includervi il pericolo di incidente stradale rischia di dare luogo ad un occulto aggiramento della legalità, creando tensioni con i criteri – logici e politico-criminali – che fondano una deontologia ermeneutica avente il compito di ricompattare il tipo entro la littera legis. Riferimenti Piccioni, I reati stradali, Giuffrè, 2021. Piccioni, Bedessi, Il correttivo al codice della strada, Giuffrè, 2025. Trinci, Balzani, Diritto penale della circolazione stradale, 2025. |