Rottamazione-quinquies: perimetro, effetti e criticità sistematiche

09 Marzo 2026

Un focus sulla neo-introdotta rottamazione “quinquies” (art. 1, commi da 82 a 98, della l. n. 199/2025) e la rottamazione “locale” (art. 1, commi da 102 a 110) che prevede la facoltà, per regioni ed enti locali, di introdurre autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate.

Premessa

La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) riporta al centro del dibattito fiscale il tema della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione. La neo-introdotta rottamazione-quinquies (art. 1, commi da 82 a 98) si colloca, infatti, nel solco delle precedenti esperienze di “pace fiscale”, ma ne ridisegna in modo significativo il perimetro oggettivo, le condizioni di accesso e, soprattutto, il regime decadenziale.

Parallelamente, il Legislatore è intervenuto sul versante dell’autonomia finanziaria territoriale, introducendo un sistema strutturato di definizione agevolata delle entrate locali. Il risultato? Un doppio binario normativo: da un lato, una misura erariale selettiva, tecnicamente circoscritta e rigidamente disciplinata; dall’altro, un ampliamento dello spazio regolamentare degli enti territoriali, ancorato ai principi costituzionali di legalità, capacità contributiva ed equilibrio di bilancio.

Comprendere l’interazione tra questi due livelli è essenziale, tanto per il contribuente chiamato a valutare l’adesione quanto per l’ente impositore tenuto a governarne gli effetti finanziari.

Perimetro oggettivo e logica selettiva della rottamazione

La nuova rottamazione-quinquies riguarda esclusivamente i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, purché derivanti da:

  • omesso versamento di imposte liquidate in sede di controllo automatico o formale delle dichiarazioni annuali, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 54-bis e 54-ter del d.P.R. n. 633/1972
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento
  • sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, solo se irrogate da autorità statali, ossia, dalle Prefetture.

La delimitazione del perimetro di applicazione della rottamazione è dunque rigorosa e non casuale: la misura non si estende agli accertamenti sostanziali, né ai debiti derivanti da attività istruttoria complessa, ma si concentra sui carichi originati da omissioni dichiarative o da liquidazioni automatizzate. Questa impostazione rappresenta una differenza strutturale rispetto alle precedenti edizioni della definizione agevolata, nelle quali, si ricorderà, l’ambito applicativo risultava più ampio.

Restano esclusi i carichi derivanti da attività di accertamento in senso proprio, le entrate locali e regionali, le entrate patrimoniali e le sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da enti diversi dalle amministrazioni statali.

È evidente, dunque, che la nuova agevolazione non si configura come misura generalizzata di abbattimento del ruolo, ma come strumento mirato alla regolarizzazione di omissioni di pagamento già cristallizzate in atti di liquidazione.

Particolare attenzione merita il coordinamento con le precedenti rottamazioni: la nuova norma consente di includere nella definizione anche carichi già oggetto delle prime tre rottamazioni o del saldo e stralcio, nonché quelli oggetto di rottamazione-quater o di riammissione, purché, alla data del 30 settembre 2025, si sia verificata la decadenza per mancato pagamento delle rate scadute. Allo stesso tempo, però, sono esclusi i carichi per i quali, alla medesima data, risultino regolarmente versate tutte le rate (previsione, quest’ultima, non esente da malumori e dissensi tra i contribuenti).

Così operando, il Legislatore ha introdotto una seconda opportunità limitata ai soggetti decaduti, evitando che la nuova misura si trasformasse in una rimodulazione sistematica di piani di pagamento in corso e regolarmente adempiuti.

Struttura della definizione e natura dell’abbattimento

La rottamazione-quinquies consente l’estinzione del debito mediante il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale, oltre alle spese per procedure esecutive e ai diritti di notifica.

Sono invece integralmente stralciati gli interessi iscritti a ruolo, gli interessi di mora, le sanzioni e l’aggio. Per le sanzioni amministrative relative al Codice della strada irrogate dalle Prefetture, l’abbattimento riguarda esclusivamente interessi e aggio, permanendo la debenza dell’importo sanzionatorio principale.

Dal punto di vista sistematico, dunque, la misura non incide sulla quota capitale del credito, ma elimina gli accessori e le componenti punitive. Ne deriva che l’istituto non assume natura condonistica in senso tecnico, non essendo prevista alcuna riduzione dell’imposta o del contributo principale: la ratio appare orientata a trasformare crediti gravati da elevati oneri accessori in flussi più agevolmente esigibili, riducendo l’incentivo al contenzioso e favorendo la chiusura delle posizioni pregresse.

Come già visto nelle edizioni passate, la nuova disciplina prevede espressamente la possibilità di includere carichi oggetto di contenzioso, subordinando tuttavia l’adesione alla rinuncia al giudizio pendente. L’effetto è estintivo del processo, non già per illegittimità dell’atto, ma per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con conseguente regolazione delle spese secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di estinzione per fatti sopravvenuti.

La presentazione della domanda produce effetti rilevanti anche sul piano esecutivo: l’Agente della Riscossione non può avviare nuove procedure cautelari o esecutive e non prosegue quelle già iniziate, salvo che sia intervenuto il primo incanto con esito positivo; restano tuttavia efficaci i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti. Inoltre, il contribuente non è considerato inadempiente ai fini delle verifiche ex artt. 28-ter e 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, né ai fini del rilascio del DURC, con evidenti ricadute operative per le imprese.

Piano rateale e regime di decadenza: una disciplina rigorosa

La norma neo-introdotta consente il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, ovvero, in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, con un orizzonte temporale che si estende fino al 2035. Sulle rate successive alla prima si applicano interessi nella misura del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026. L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

Se il piano di dilazione si presenta, sotto il profilo temporale, più esteso rispetto ad alcune precedenti edizioni di rottamazione, il regime di decadenza risulta, stavolta, connotato da particolare severità. La perdita dei benefici, infatti, si verifica in caso di omesso o insufficiente pagamento della prima e unica rata, oppure, in caso di pagamento rateale, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata del piano.

Il sistema, poi, è ulteriormente irrigidito dalla regola di imputazione dei pagamenti. Prevede la norma, infatti, che, qualora venga saltata una rata e poi versata quella seguente, il pagamento è imputato alla rata più risalente, con la conseguenza che, se resta insoluta l’ultima rata, si configura comunque la decadenza.

In caso di inefficacia della definizione, i versamenti effettuati sono considerati acconti sulle somme complessivamente dovute; riprendono a decorrere i termini di prescrizione e quelli di decadenza e l’Agente della riscossione potrà riattivare o avviare nuove procedure esecutive. In aggiunta, i carichi non saranno più rateizzabili ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973. In sostanza, attesa l’assenza di margini di tolleranza oltre quelli espressamente previsti, il contribuente che intenda aderire alla rottamazione è tenuto a valutare attentamente la sostenibilità del piano.

Preme segnalare che, nonostante gli emendamenti presentati, il c.d. decreto Milleproroghe approvato lo scorso 23 febbraio non ha introdotto alcun correttivo alla norma. Pertanto, restano ferme le regole stringenti su rateazione e decadenza.

La rottamazione “locale” e il rafforzamento dell’autonomia finanziaria

Accanto alla rottamazione dei carichi “ordinaria”, la Legge di Bilancio 2026 ha previsto la facoltà, per regioni ed enti locali, di introdurre autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate (art. 1, commi 102-110 della legge 199/2025). La norma, in particolare, si fonda esplicitamente sui principi costituzionali di cui agli artt. 23, 53e 119 Cost. e impone il rispetto dell’equilibrio di bilancio richiamando i principi generali dell’ordinamento tributario, incluso lo Statuto dei diritti del contribuente.

Gli enti territoriali, dunque, possono introdurre l’esclusione o la riduzione di sanzioni e interessi per obbligazioni precedentemente in tutto o in parte non adempiute, mediante regolamento adottato nelle forme previste per la disciplina dei tributi locali. Possono essere oggetto di definizione i tributi disciplinati e gestiti dall’ente, con esclusione dell’IRAP, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali; è inoltre ammessa la definizione delle entrate patrimoniali.

Tale scelta legislativa rafforza l’autonomia regolamentare locale, ma al contempo ne delimita fortemente il perimetro: non possono essere oggetto di definizione i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, salvo espressa previsione legislativa, poiché il regolamento comunale non può imporre obblighi a un soggetto esterno operante sulla base di disciplina statale; da ciò deriva una netta distinzione tra il piano erariale e quello locale, che impedisce dunque sovrapposizioni automatiche.

Sotto il profilo finanziario, come opportunamente evidenziato dalla IFEL (Istituto per la Finanza ed Economia Locale) nella Nota diramata lo scorso 27 gennaio, è necessario valutare attentamente gli effetti della definizione agevolata sui residui attivi e sul Fondo crediti di dubbia esigibilità, al fine di garantire l’equilibrio di bilancio e di acquisire il parere dell’organo di revisione. Il comma 104 dell’art. 1 in esame, chiosa l’Istituto, consente agli enti territoriali di introdurre forme analoghe di definizione quando la legge statale preveda misure agevolative, al fine di assicurare un trattamento omogeneo ai contribuenti. Tuttavia, tale facoltà resta confinata al perimetro delle entrate di competenza dell’ente e non consente di intervenire sui carichi già affidati alla Riscossione, in assenza di espressa previsione normativa. Ne consegue che la nuova rottamazione non si estende automaticamente ai tributi locali o alle entrate patrimoniali, né i regolamenti comunali possono incidere sui ruoli erariali. I due strumenti operano su piani distinti, pur condividendo una ratio deflattiva e di miglioramento della riscossione.

Considerazioni conclusive

La nuova rottamazione delle cartelle certifica, in un certo senso, la progressiva istituzionalizzazione delle definizioni agevolate come strumento di gestione dell’arretrato fiscale. Tuttavia, il Legislatore ha operato una scelta di maggiore selettività e di rafforzamento del regime decadenziale, limitando l’ambito applicativo ai carichi da omesso versamento liquidato e imponendo condizioni stringenti di mantenimento dei benefici.

Parallelamente, poi, l’intervento sugli enti territoriali amplia lo spazio dell’autonomia finanziaria, ma lo subordina a rigorosi vincoli di equilibrio e a un’attenta valutazione degli effetti contabili: emerge un sistema meno orientato al condono in senso classico e più volto alla trasformazione di crediti difficilmente esigibili in entrate certe e programmabili.

Per il contribuente, l’adesione richiede un’analisi attenta della sostenibilità del piano e delle conseguenze della decadenza. Per gli enti, la definizione agevolata rappresenta uno strumento di gestione straordinaria del credito, da utilizzare con prudenza e consapevolezza degli effetti finanziari. Sull’equilibrio tra esigenze erariali, tutela del contribuente e autonomia territoriale si gioca, dunque, la reale efficacia della nuova rottamazione.

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