Rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale

Redazione Scientifica Processo amministrativo
09 Marzo 2026

Secondo la recente giurisprudenza sugli appalti pubblici, il ricorso principale e i suoi motivi aggiunti devono essere esaminati prima di quello incidentale: se il principale è respinto, quello incidentale diventa improcedibile; viceversa, l'accoglimento dell'incidentale non blocca l'esame del principale. Questo approccio, ispirato a principi di economia processuale, stabilisce che il ricorso principale ha la priorità logica e che il rigetto di esso assorbe quello incidentale. 

In adesione alla recente giurisprudenza concernente il rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale in materia di appalti, si esamina prioritariamente il ricorso principale come integrato dai motivi aggiunti, in quanto dal suo eventuale respingimento deriverebbe l’improcedibilità del ricorso incidentale, mentre dall’eventuale fondatezza di quest’ultimo non potrebbe in ogni caso conseguire l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti. 

L’accoglimento del ricorso incidentale non può determinare l’improcedibilità del ricorso principale, permanendo in capo alla ricorrente principale la titolarità dell’interesse legittimo strumentale alla rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al rapporto processuale. Ne consegue che il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale. Tale indirizzo, ispirato a ragioni di economia processuale, è coerente con il principio di ordine logico secondo cui il «rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale (espressamente o implicitamente) subordinato o condizionato all'accoglimento di quello principale».

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