Rimessione al primo giudice in caso di erronea dichiarazione di improcedibilità del ricorso principale
10 Marzo 2026
La cooperativa sociale ricorrente ha preso parte alla procedura di gara indetta dalla Prefettura per l’affidamento del servizio di gestione e funzionamento di un centro di accoglienza destinato a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. La società si è posizionata al secondo posto nella graduatoria provvisoria; successivamente, a seguito dell’esclusione della prima classificata, la Prefettura ha disposto lo scorrimento della graduatoria in favore della ricorrente, avviando contestualmente la verifica dell’idoneità professionale, propedeutica all’adozione dell’atto di aggiudicazione. All’esito degli accertamenti effettuati, la Prefettura ha deliberato l’esclusione della ricorrente per irregolarità relative al DURC e per la presunta presenza di carichi pendenti a carico di alcuni soggetti. Avverso tale provvedimento di esclusione, la ricorrente ha proposto impugnativa; successivamente, tramite ricorso per motivi aggiunti, ha impugnato anche il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore della terza classificata a seguito dello scorrimento della graduatoria. Infine, l’aggiudicatario ha notificato alla ricorrente, già esclusa dalla procedura, un ricorso incidentale volto a contestare l’attribuzione di sette punti da parte della Commissione giudicatrice. Il primo giudice ha ritenuto di esaminare il suddetto ricorso incidentale in via prioritaria rispetto al ricorso principale e ai relativi motivi aggiunti, in considerazione della sua potenziale natura paralizzante. Il collegio ha stabilito che il ricorso incidentale presentato dall’aggiudicatario deve essere considerato condizionato al previo accertamento dell’illegittimità dell’esclusione (in accoglimento del ricorso principale), nonché alla successiva aggiudicazione. Prima di tale accertamento, manca la condizione necessaria per procedere all’esame nel merito del ricorso incidentale, le cui doglianze riguardano esclusivamente la fase dell’esame dell’offerta tecnica della ricorrente e l’attribuzione del relativo punteggio. Pertanto, le censure incidentali condizionate avrebbero dovuto essere valutate dal T.a.r. solo nel caso di accoglimento preliminare del ricorso principale e conseguente riammissione della ricorrente in graduatoria. In base a quanto esposto, il collegio ha stabilito che l’accoglimento del ricorso incidentale escludente, nell’ambito dei contenziosi sui contratti pubblici, non comporta l’improcedibilità del ricorso principale. Rimane infatti in capo al ricorrente principale la titolarità dell’interesse legittimo strumentale verso una eventuale rinnovazione della gara, anche ove abbiano partecipato altre imprese estranee al rapporto processuale. Ne deriva che il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e incidentale necessita di revisione rispetto a quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza: il ricorso principale va esaminato per primo, potendo la sua infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale; viceversa, la fondatezza del ricorso incidentale non può comportare l’improcedibilità del ricorso principale. Tale ordine delle questioni garantisce l’economia dei mezzi processuali. Di conseguenza, il collegio ha accolto l’appello disponendo la rimessione della controversia al giudice di primo grado per nullità della sentenza ex art. 105, comma 1, c.p.a. L’art. 105, comma 1, c.p.a., che dispone il rinvio della causa al giudice di primo grado in caso di nullità della sentenza, si applica anche qualora la sentenza impugnata abbia erroneamente dichiarato improcedibile il ricorso. Il principio è valido anche per i processi pendenti, trattandosi di regole processuali sottoposte al tempus regit actum, senza limitare il diritto di azione o di difesa. |