CNDCEC: chiarimenti in tema di iscrizione e aggiornamento formativo dei gestori della crisi
09 Marzo 2026
Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino ha chiesto al CNDCEC se, ai fini dell’ottenimento dei 40 crediti formativi necessari per la formazione iniziale e la successiva prima iscrizione nell’Elenco dei gestori della crisi ex art. 356 c.c.i.i., sia possibile seguire «differenti corsi di formazione che rispettano quanto disposto dalle Linee Guida generali elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura ed aggiornate alla data del 1° febbraio 2023». Quanto alla prima iscrizione, il Consiglio Nazionale ricorda che ai sensi del novellato art. 356 del d.lgs. n. 14/2019 e dell’art. 4, comma 5, lett. b), c) e d), del DM n. 202/2014 occorre aver frequentato un corso di perfezionamento della durata di 40 ore erogato da Università o altri enti convenzionati indicati all’art. 4, comma 2, del DM 202/2014 (l’obbligo formativo deve essere interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione). Tali corsi devono essere conformi ai «punti concettuali generali» indicati dalla Scuola Superiore della Magistratura nelle «Linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento nella materia della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 356, comma 2, quinto periodo c.c.i.i.). Aggiornamento del 1° febbraio 2023». Per la prima iscrizione all’Elenco, dunque, il Consiglio chiarisce che non è possibile acquisire i 40 crediti formativi tramite differenti corsi di formazione. Il percorso formativo, dunque, deve essere unico, senza poter essere frazionato. Quanto all’aggiornamento biennale, il Consiglio si ricorda che la durata dell’aggiornamento biennale è di 18 ore, potendo gli Ordini professionali stabilire criteri di equipollenza tra l’aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua (il CNDCEC ha stabilito i criteri di equipollenza con l’informativa n. 48 del 28 marzo 2025). Il Ministero della Giustizia nelle FAQ aggiornate al 15 ottobre 2025, Sezione: E - L’AGGIORNAMENTO BIENNALE1, AQ, ha chiarito che l’obbligo formativo biennale può essere assolto «sommando le ore di frequenza di più corsi oppure la partecipazione a più convegni, ovvero attraverso la partecipazione a corsi e convegni la cui durata, complessivamente considerata, sia di almeno 18 ore». Per l’aggiornamento biennale, dunque, è possibile cumulare le ore di frequenza di più corsi o convegni. |