Il nuovo principio contabile internazionale IFRS 18 omologato dall’UE
Claudio Sottoriva
Matteo Franchini
09 Marzo 2026
Il contributo analizza, in sintesi, le principali innovazioni di natura contabile contenute nel nuovo principio contabile internazionale IFRS 18 elaborato dallo IASB, che sostituisce il principio contabile internazionale IAS 1 e risponde alla domanda degli investitori di ottenere informazioni migliori sulle performance delle aziende.
Premessa
Il 9 aprile 2024 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha emesso il nuovo principio contabile internazionale IFRS 18 relativo alla presentazione dei dati contabili e alla divulgazione delle informazioni nel bilancio di esercizio (IFRS 18 Presentation and Disclosure in Financial Statements).
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie Generale, del 16 febbraio 2026 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2026/338 del 13 febbraio 2026, che modifica il Regolamento (UE) 2023/1803 prevedendo l’inserimento dell’IFRS 18 tra i principi contabili internazionali omologati dall’UE.
Il nuovo principio contabile internazionale andrà a sostituire l’attuale IAS 1 e potrà essere adottato dalle imprese al termine del processo di endorsement mechanism da parte dell’Unione Europea.
Il nuovo standard contabile IFRS è il risultato del progetto Primary Financial Statements promosso dall'IASB e mirato a migliorare la comparabilità e la trasparenza della comunicazione nei bilanci di esercizio.
Sebbene diverse sezioni siano state riprese dal principio contabile internazionale IAS 1 con limitate modifiche di formulazione, l'IFRS 18 introduce nuovi requisiti avuto riguardo alle modalità di presentazione delle voci di costo e di ricavo del prospetto del Conto economico, incluso l’inserimento di totali e subtotali specifici. Il nuovo standard contabile richiede, inoltre, l’inserimento di misure di performance definite dalla direzione aziendale nel bilancio di esercizio e include nuovi requisiti per l'aggregazione e la disaggregazione delle informazioni.
L’IFRS 18 ha apportato modifiche di ampio respiro allo IAS 7, Statement of Cash Flows nonché il trasferimento di alcuni requisiti precedentemente inclusi nel principio contabile internazionale IAS 1 all'IAS 8, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. Anche lo lAS 34 dedicato ai bilanci intermedi è stato oggetto di modificazioni al fine di richiedere la divulgazione di misure di performance definite dalla gestione (per un approfondimento sull’applicazione dei principi contabili internazionali sia consentito il rinvio a C. Sottoriva, Il financial reporting secondo i principi contabili internazionali, Milano, 2022.
La nuova articolazione del Conto economico
L’IFRS 18 richiede all’impresa di classificare i componenti positivi e i componenti negativi di reddito nel prospetto del Conto economico in una delle seguenti cinque categorie (sezioni):
categoria “ricavi e costi operativi” (disciplinata dal § 52 dell’IFRS 18);
categoria “investimenti” (disciplinata dai §§ 53-58 dell’IFRS 18);
categoria “finanziamenti” (disciplinata dai §§ 59-66 dell’IFRS 18);
categoria “imposte sul reddito” (disciplinata dal § 67 dell’IFRS 18);
categoria “attività operative cessate” (disciplinata dal § 68 dell’IFRS 18).
Le prime tre categorie (sezioni) costituiscono una innovazione di particolare rilievo rispetto all’attuale impostazione contabile internazionale.
In particolare le categorie (sezioni) in cui si articolerà il prospetto del Conto economico utilizzando la terminologia dell’IFRS 18 sono le seguenti: 1) the operating category; 2) the investing category; 3) the financing category; 4) the income taxes category; 5) the discontinued operations category.
Ai fini della classificazione nelle prime tre categorie l’impresa deve valutare se la propria gestione evidenzia un' ‘attività principale specifica’ di investimento in beni o di erogazione di finanziamenti ai clienti, poiché specifici requisiti di classificazione sono conseguentemente previsti in tal caso.
Sulla base della nuova classificazione dei componenti positivi e negativi di reddito, il prospetto del Conto economico assumerà, in sintesi, la seguente configurazione:
La categoria dei costi e dei ricavi operativi
La categoria dei costi e dei ricavi operativi è destinata a classificare costi e ricavi derivanti dalle principali attività commerciali dell'impresa.
Si osserva che l'IFRS 18 individua tale categoria come una categoria residuale: conseguentemente, la categoria operativa comprenderà tutti i costi e tutti i ricavi non inclusi nelle altre categorie.
Come utile confronto del concetto di costi e ricavi natura operativa e che, quindi, dovranno essere classificati nella categoria (sezione) dei costi e dei ricavi operativi del prospetto del Conto economico si può fare riferimento, per quanto riguarda il contesto normativo domestico, alle attuali indicazioni fornite nel principio contabile nazionale OIC 10 relativo alla redazione del rendiconto finanziario. In particolare, nei flussi finanziari derivanti dalla attività operativa sono ricompresi i flussi che derivano dall’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di finanziamento. L’elencazione degli esempi di flussi finanziari derivanti dalla attività operativa contenuti nell’OIC 10 possono essere conseguentemente adattati per individuare le principali tipologie di costi e di ricavi operativi rilevanti ai fini della loro corretta rappresentazione nel prospetto del Conto economico secondo le indicazioni dell’IFRS 18:
ricavi derivanti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi;
costi sostenuti per l’acquisto di materia prima, semilavorati, merci e altri fattori produttivi;
costi sostenuti per l’acquisizione di servizi;
costi per dipendenti.
L’attività operativa è composta da operazioni che si concretizzano in ricavi e in costi necessari per produrre tali ricavi. Le operazioni dell’attività operativa rappresentano anche le fonti di finanziamento dell’impresa, in particolare quelle dell’autofinanziamento. Da esse infatti si genera la liquidità necessaria per finanziare la gestione futura.
Il dettaglio esemplificativo dei ricavi e dei costi operativi è contenuto nel § B49 dell’IFRS 18.
La categoria degli investimenti
La categoria degli investimenti includerà generalmente proventi ed oneri derivanti dagli investimenti in società collegate, joint venture e controllate non consolidate, disponibilità liquide e suoi equivalenti e altre attività, se generano un rendimento individualmente e largamente indipendente dalle altre risorse dell’impresa (l’IFRS 18 include esempi dei proventi e degli oneri da iscriversi nella categoria degli investimenti nel § B47 dell’IFRS 18).
La categoria dei finanziamenti
Per determinare quali proventi e quali oneri classificare nella categoria dei finanziamenti, l'IFRS 18 richiede all’impresa di individuare due tipi di passività:
le passività che derivano da transazioni che rappresentano unicamente il reperimento di finanziamenti;
le altre passività (ossia passività diverse dalle passività che derivano da transazioni che rappresentano unicamente il reperimento di finanziamenti).
Il dettaglio esemplificativo dei ricavi e dei costi derivanti dalle passività che l’impresa deve classificare nella categoria dei finanziamenti è contenuto nei §§ B52 – B55.
La categoria delle imposte sul reddito
In questa sezione del Conto economico dovranno essere classificate tutte le componenti di reddito riconducibili alle imposte facendo riferimento alle previsioni dello IAS 12, Income Taxes.
La categoria delle attività operative cessate
In questa sezione dovranno essere classificati tutti i costi e tutti i ricavi derivanti dalle attività operative cessate secondo le indicazioni contenute nello specifico IFRS 5, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations.
Le misure di performance definite dalla direzione aziendale (MPM)
L'IFRS 18 introduce il concetto di misura di performance definita dalla direzione (Management-defined performance measures, MPM) da interpretarsi, ai sensi del § 117 dell’IFRS 18 come un totale parziale di ricavi e costi che:
l’impresa utilizza nelle comunicazioni pubbliche al di fuori del bilancio;
l’impresa utilizza per comunicare agli utilizzatori del bilancio il punto di vista della direzione aziendale riguardo a un aspetto del risultato economico dell’impresa nel suo complesso;
non è presente nell'elenco di cui al paragrafo § 118 dell’IFRS 18 oppure non è oggetto di alcun obbligo specifico di presentazione in bilancio o esposizione nell'informativa a norma dei principi contabili IFRS.
Lo standard chiarisce che i subtotali collocati all’interno dei prospetti contabili che costituiscono il bilancio di esercizio richiesti da una norma contabile contenuta in uno dei principi contabili internazionali non costituiscono una MPM ed elenca specificamente alcuni altri subtotali che non sono MPM.
L’IFRS 18 richiede alle imprese di divulgare informazioni su tutte le MPM adottate dalla stessa in una singola nota illustrativa all’interno del fascicolo di bilancio ed elenca le informazioni che dovranno essere fornite per ognuna di tali misure di performance. In particolare dovrà essere fornita analitica illustrazione:
di come è stata calcolata la misura di performance (indicatore di performance);
di come la misura di performance adottata favorisca la diffusione di informazioni utili per il lettore del bilancio di esercizio;
di come può essere riconciliata con il subtotale più comparabile previsto dall’IFRS 18 o da un'altra norma contenuta in un altro principio contabile internazionale.
L’obiettivo della divulgazione della disclosure relativa alle MPM è finalizzata, ad evidenza, a migliorare la trasparenza e l’intellegibilità del bilancio di esercizio. Essendo inserite nel bilancio di esercizio, ne consegue una loro diretta rilevanza nell’ambito della normativa relativa alle false comunicazioni sociali e alla obbligatorietà del loro assoggettamento alla revisione legale dei conti da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (nel nostro Paese disciplinata dal D.Lgs. 39/2010 e dagli ISA Italia). In argomento si rammenta che attualmente molte imprese utilizzano nell’ambito delle loro comunicazioni con i mercati finanziari le c.d. misure di performance alternative (APM) che sono collocate all’esterno del bilancio di esercizio. Le MPM, come definite in IFRS 18, costituiscono un sottoinsieme delle APM. Pertanto, prospetticamente, le imprese dovranno valutare attentamente se è appropriato includere nei bilanci di esercizio indicatori APM che non siano anche MPM (e procedere, conseguentemente, ad una loro razionalizzazione e semplificazione rispetto alle attuali prassi adottate nelle comunicazioni esterne con gli investitori, con le Autorità di Vigilanza e, in generale, con i mercati finanziari).
La collocazione delle informazioni all’interno del fascicolo del bilancio di esercizio
Tra le novità che vengono introdotte dall’IFRS 18, come accennato ora omologato dalla UE e che dovrà essere obbligatoriamente applicato dal 1° gennaio 2027, si segnala anche la differenziazione che viene operata tra il concetto di “presentazione” dell’informazione rispetto a quello della “divulgazione” nelle note al bilancio di esercizio. In argomento si rammenta che, nella sostanza, le note al bilancio assolvono alla medesima funzione delle informazioni che devono essere fornite nella Nota integrativa ex art. 2427 del Codice Civile nel bilancio redatto secondo la normativa nazionale italiana e secondo gli Italian GAAP (principi contabili nazionali; in argomento si veda tra gli altri AA.VV., a cura di A. Palma, Il bilancio di esercizio, sesta edizione, Milano, 2022; F. Superti Furga, Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea, V Edizione, Milano, 2017; Codice delle società, diretto da L. Nazzicone, Milano, 2024).
In particolare, l’IFRS 18 richiede che l’impresa 'presenti' informazioni nel bilancio di esercizio per fornire sintesi strutturate dei ricavi, dei costi, delle attività, delle passività, del patrimonio netto e dei flussi di cassa che sono utili agli utenti del bilancio. L'impresa è chiamata altresì a 'divulgare' altre informazioni importanti nelle note al bilancio, per integrare il contenuto del bilancio di esercizio.
Il principio contabile internazionale in commento enfatizza il concetto di “line item” che può essere interpretato come una posta (voce) del bilancio di esercizio che deve essere presentata separatamente nei prospetti contabili. Le informazioni importanti relative alle singole voci indicate nei prospetti contabili di sintesi devono essere illustrate nelle note al bilancio.
L’IFRS 18 prescrive che, a meno che ciò non prevalga su specifici requisiti di aggregazione o disaggregazione previsti da altri principi contabili internazionali, il redattore del bilancio deve (si veda l’Appendice A dell’IFRS 18):
(a) classificare e aggregare le attività, le passività, le componenti del Patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari in voci basate su caratteristiche comuni;
(b) disaggregare le voci in base a caratteristiche non condivise;
(c) aggregare o disaggregare le voci per presentare utili sintesi strutturate dei dati di bilancio.
(d) aggregare o disaggregare le voci per fornire informazioni nelle note al bilancio di esercizio.
L’IFRS 18 include anche linee guida per individuare descrizioni significative, o etichette, per gli elementi che vengono aggregati nei bilanci di esercizio e richiede che vengano forniti i dettagli delle voci indicate come “Altro” nei prospetti di sintesi.
Il principio contabile internazionale ricorda che il redattore del bilancio deve denominare e descrivere le voci presentate nei prospetti contabili o le voci indicate nelle note in modo da rappresentare fedelmente le caratteristiche della voce. A tal fine dovranno essere fornite tutte le descrizioni e le spiegazioni necessarie affinché un utente del bilancio possa comprendere la voce. In alcuni casi, si renderà necessario fornire le informazioni su come ha aggregato o disaggregato le voci.
Le modifiche apportate al prospetto per la costruzione del rendiconto finanziario
Sono state apportate modifiche conseguenziali allo IAS 7, che includono il cambiamento del punto di partenza per determinare i flussi di cassa.
In particolare, l’impresa nella presentazione dei flussi finanziari derivanti dall’attività operativa può utilizzare, alternativamente:
il metodo diretto, per mezzo del quale sono indicate le principali categorie di incassi e di pagamenti lordi;
il metodo indiretto, per mezzo del quale l'utile (perdita) operativo (operativa) è rettificato:
per gli effetti delle operazioni di natura non monetaria;
per qualsiasi rateo o risconto di incassi o pagamenti operativi passati o futuri;
per i ricavi o costi classificati nella categoria "ricavi e costi operativi" del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio i cui flussi finanziari corrispondenti sono classificati come flussi finanziari derivanti da attività di investimento o di finanziamento; e
per i flussi finanziari derivanti dall'attività operativa a cui corrispondono ricavi o costi non classificati nella categoria "ricavi e costi operativi" del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizi.
Ulteriormente, alcune opzioni sono state eliminate al fine di semplificare la redazione del rendiconto finanziario: in particolare, i dividendi pagati dovranno essere ora inclusi nei flussi di cassa finanziari e, in generale, le imprese che non esercitano attività aziendali principali specifiche (ossia che effettuano investimenti in particolari tipi di attività o effettuano erogazione di finanziamenti ai clienti) saranno tenute a classificare gli interessi pagati come attività di finanziamento e gli interessi e i dividendi incassati come flussi finanziari derivanti da attività di investimento.
La conferma dell’importanza della rilevanza
L’Appendice B costituisce la Guida operativa dell’IFRS 18 e riveste il medesimo carattere vincolante delle altre parti del principio contabile.
Per quanto riguarda le disposizioni generali in materia di bilancio, il nuovo principio contabile conferma l’importanza della rilevanza dell’informazione. Secondo il principio contabile internazionale un'informazione è rilevante se è ragionevole presumere che la sua omissione, errata indicazione od occultamento potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base degli stessi.
La rilevanza dipende dalla natura o dalla portata dell'informazione, o da entrambe. Il redattore di bilancio deve valutare se l'informazione, singolarmente o in combinazione con altre informazioni, è rilevante nel contesto del bilancio considerato nel suo insieme.
L'informazione è occultata se è comunicata in modo tale da avere, per gli utilizzatori principali del bilancio, un effetto analogo a quello dell'omissione o dell'errata indicazione.
L’Appendice B dell’IFRS 18 propone i seguenti esempi di circostanze che possono portare all'occultamento di informazioni rilevanti:
a) informazioni rilevanti riguardanti una voce, un'operazione o un altro evento sono esposte nel bilancio ma il linguaggio utilizzato è vago o non chiaro;
b) informazioni rilevanti riguardanti una voce, un'operazione o un altro evento sono disseminate nel bilancio in maniera frammentaria;
c) voci, operazioni o altri eventi dissimili sono aggregati in modo inappropriato;
d) voci, operazioni o altri eventi simili sono disaggregati in modo inappropriato; e
e) la comprensibilità del bilancio è ridotta poiché le informazioni rilevanti sono nascoste da informazioni irrilevanti in una misura tale per cui l'utilizzatore principale non è in grado di determinare quali siano le informazioni rilevanti.
Per valutare se sia ragionevole presumere che un'informazione possa influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori principali del bilancio redatto per scopi di carattere generale di un’impresa è necessario prendere in considerazione le caratteristiche di tali utilizzatori, tenendo conto anche delle circostanze proprie dell’impresa medesima.
Si rammenta che nell’ambito dei principi contabili internazionali i bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’impresa. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri eventi e circostanze in conformità alle definizioni e ai criteri di rilevazione di attività, passività, ricavi e costi esposti nel «Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria» (il Conceptual Framework for Financial Reporting elaborato dallo IASB). In particolare, la finalità del bilancio è quella di fornire informazioni finanziarie su attività, passività, patrimonio netto, ricavi e costi dell’impresa che redige il bilancio che siano utili agli utilizzatori del bilancio al fine di valutare le prospettive di futuri flussi finanziari netti in entrata nell’impresa e per valutare la gestione delle risorse economiche dell’impresa da parte della direzione aziendale.
Entrata in vigore
L’IFRS 18 e le modifiche agli altri principi contabili internazionali saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2027, ma l'applicazione anticipata è consentita.
Il nuovo standard contabile internazionale richiede di essere applicato retroattivamente: conseguentemente, un’impresa che prepara i propri bilanci intermedi in conformità con lo IAS 34 nel primo anno di adozione dell’IFRS 18 dovrà fare riferimento alla nuova classificazione prevista per le componenti positive e negative di reddito. I periodi comparativi sia nei rendiconti intermedi sia nei bilanci annuali dovranno essere riespostati e sarà necessaria una conciliazione del prospetto del Conto economico pubblicato precedentemente per il periodo comparativo immediatamente precedente.
Le imprese interessate dal nuovo principio contabile internazionale dovranno, pertanto, effettuare una gap analysis al fine di valutare in dettaglio gli impatti derivanti dall’adozione del nuovo principio. Inoltre, tenuto conto che per le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, secondo le previsioni del d.lgs. 38/2005 (recante «Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali»), la Consob aveva emanato in data 27 luglio 2006 la Delibera n. 15519 recante «Disposizioni in materia di schemi di bilancio da emanare in attuazione dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005» nonché la Comunicazione n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, è prevedibile che nel corso del 2026 la Consob provvederà ad aggiornare le proprie indicazioni in merito alla predisposizione delle relazioni finanziarie delle società quotate in relazione alle rilevanti novità contenute nell’IFRS 18.
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Sommario
Le misure di performance definite dalla direzione aziendale (MPM)
La collocazione delle informazioni all’interno del fascicolo del bilancio di esercizio