La Corte costituzionale valuterà l'impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili

La Redazione
09 Marzo 2026

La Corte di cassazione, con ordinanza 5 marzo 2026, n. 4944, ha sollevato, siccome rilevante e non manifestamente infondata in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 Convenzione EDU, questione di legittimità costituzionale dell’art. 573-comma 1-bis, c.p.p.

La parte civile impugna ai sensi dell’art. 576 c.p.p. la sentenza di assoluzione dell’imputato. L’appello è dichiarato inammissibile perché proposto fuori termine. La parte civile propone ricorso per cassazione, contestando la ritenuta intempestività dell’appello. La sezione penale assegnataria del ricorso trasmette gli atti alla sezione civile in applicazione dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p.

La terza sezione civile ha sollevato, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata in riferimento ai parametri di cui agli artt. 32425111117 Cost. e 6 Convenzione EDU, questione di legittimità costituzionale dell’art. 573-comma 1-bis, c.p.p.

Nell’illustrare i possibili profili di contrasto con la Costituzione della disposizione, i giudici muovono dalla previa ricognizione del quadro normativo di riferimento in ordine, per un verso, ai rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, per l’altro – e principalmente – ai rapporti tra l’azione civile (risarcitoria o restitutoria) e i poteri cognitivi del giudice (quanto ai limiti, all’oggetto e alle modalità del suo accertamento), soffermandosi, da ultimo, sulle novità introdotte dalla cd. Riforma Cartabia.

Secondo il Collegio, proprio l'inserimento, ad opera del d.lgs. n. 150/2022, nel corpus del codice di procedura penale, delle disposizioni contenute nell’art. 578, comma 1-bis e 573, comma 1-bis, c.p.p., ha determinato un radicale mutamento del trattamento processuale delle fattispecie che possono sorgere in relazione alle ipotesi contemplate dagli artt. 574, 576 e 578 c.p.p. Le implicazioni di tale radicale mutamento suscitano il sospetto di illegittimità costituzionale dell’art. 573, comma 1-bis, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 Convenzione EDU.

In primo luogo, sussiste il dubbio che sia violato il principio di immutabilità del giudice. La trasmigrazione della cognizione sul ricorso alla sezione civile dipende infatti dalla circostanza che la sentenza penale d’appello sia impugnata per i soli interessi civili, ma può accadere che all’impugnazione proposta dall’imputato o dalla parte civile limitata ai capi civili si aggiunga l’impugnazione del pubblico ministero in ordine ai capi penali, così come può accadere che all’impugnazione della sentenza di proscioglimento spiegata dalla parte civile (ove si ritenga che tale fattispecie rientri nell’ambito di applicazione della norma indubbiata) si accompagni quella del pubblico ministero. In tal caso non si fa luogo alla trasmigrazione del ricorso alla Sezione civile ma la parte ricorrente originaria non è in grado di sapere, al momento dell’impugnazione, quale giudice deciderà il suo ricorso, perché non sa se vi saranno gravami ulteriori agli effetti penali.

In secondo luogo, si prefigura la violazione del principio di ragionevolezza. L’art. 622 c.p.p. assicurava il sindacato della cassazione penale sui vizi della sentenza d’appello impugnata rientranti nelle ipotesi paradigmatiche di cui all’art. 606 c.p.p. Invece, l’art. 573, comma 1-bis, si limita a richiedere alla sezione penale una valutazione preliminare di non inammissibilità e investe del sindacato sui predetti vizi la sezione civile, ovverosia un giudice che normalmente non applica il corpus normativo (le norme penali, processuali e sostanziali, nonché le categorie dogmatiche di riferimento, quali ad es. l’inutilizzabilità degli atti e dei documenti e le elaborazioni giurisprudenziali dei detti vizi, ad es. il vizio motivazionale rilevante ai fini della cassazione penale) alla luce del quale è chiamato a svolgere il sindacato di cui è investito.

In terzo luogo, si prefigura la violazione del principio di ragionevole durata del processo. Il ricorrente è legittimato ad impugnare la sentenza penale d’appello, sebbene per i soli interessi civili, dinanzi al giudice penale. Quest’ultimo, però, è spogliato del potere correlativo di conoscere dell’impugnazione, se non limitatamente alla valutazione di non inammissibilità. A questa valutazione deve fermarsi e rinviare poi per la prosecuzione alla sezione civile, la quale, all’inverso, è munita del potere cognitivo in ordine al ricorso ma non è il giudice cui la parte può direttamente rivolgere la propria impugnazione.

In quarto luogo si prefigura la violazione dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento di situazioni analoghe. Infatti, con il ricorso proposto dinanzi alla sezione penale vengono formulate censure rientranti nel paradigma dell’art. 606 c.p.p., che possono riguardare, ad es., la mancata assunzione di una prova, reputata decisiva, la contraddittorietà della motivazione emergente non dal testo della stessa ma dal confronto con altri atti processuali, l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità degli atti processuali. Vengono dunque in considerazione censure sconosciute ai diversi paradigmi dell’art. 360 c.p.c. (e qui non può non sottolinearsi l’assoluta diversità di ampiezza del paradigma dell’art. 360, n. 5, rispetto a quello dell’art. 606, lett. e), c.p.p.), talché la condanna civile risarcitoria, pronunciata dal giudice penale a seguito di costituzione di parte civile del danneggiato, viene esposta ad un sindacato più penetrante di quello che la medesima pronuncia per la medesima fattispecie potrebbe avere se fosse stata pronunciata nella sua sede propria dal giudice civile.

In quinto luogo, infine, si prefigura la violazione del principio del giudice naturale. A fronte della certezza dell’ambito di operatività dell’art. 622 c.p.p., il nuovo art. 573, comma 1-bis, c.p.p. presenta un margine di incertezza che riguarda in particolare la fattispecie del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato.

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