Revoca anticipata del Collegio sindacale composto da tre membri

La Redazione
30 Aprile 2024

Per la Corte d’appello di Palermo è nulla la delibera di revoca anticipata degli organi sociali ex art. 17, comma 22-bis, d.l.  n. 78/2009, conv. con mod. da l. n. 102/2009, che decida la riduzione del numero dei componenti del Collegio sindacale nel caso in cui lo Statuto della società preveda la composizione del Collegio in n. 3 componenti effettivi.

Nel caso di specie, lo statuto di una società prevedeva la composizione del Collegio sindacale in n. 3 componenti effettivi di cui uno nominato Presidente e due supplenti.

  1. Una prima delibera dell’assemblea, pacificamente nulla per vizi afferenti alla procedura di convocazione, decideva la riduzione degli emolumenti dei membri del Collegio sindacale ai sensi dell’art. 17, commi 22-bis e 22-ter, d.l.  n. 78/2009, conv. con modif. da l. n. 102/2009.
  2. Con seconda delibera, l’assemblea ratificava la precedente delibera disponendo la riduzione degli emolumenti, deliberando tuttavia anche la revoca dei componenti dell’organo sociale, sempre ai sensi dell’art. 17, commi 22-bis e 22-ter, d.l.  n. 78/2009
  3. Con una terza delibera veniva nominato il nuovo Collegio dei sindaci.

Il Tribunale e la Corte d’appello, pronunciandosi sulle obiezioni mosse da un membro del Collegio sindacale che contestava la nullità di entrambe le delibere, ritenevano che la nullità della prima delibera fosse in realtà da considerarsi ormai superata, in ragione dell’adozione, ai sensi dell’art. 2377, comma 8, c.c., della seconda delibera conforme alla legge e allo statuto, alla quale veniva riconosciuta efficacia ex tunc.

La Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso promosso dal Sindaco, riteneva che la Corte d’appello, prima di potersi pronunciare sulla idoneità della seconda delibera a “sanare” quella precedente, dovesse pronunciarsi in merito alle ulteriori censure mosse nei confronti di essa sia sotto il profilo della conformità alla legge ed allo Statuto, che della sussistenza della giusta causa di cui ai commi 22-bis e 22-ter dell’art. 17 del d.l. cit. La S.C. ha quindi cassato la decisione della Corte d’appello e rinviato alla stessa in diversa composizione.

In sede di rinvio, la Corte d’appello afferma, in primo luogo, che il giudice è tenuto a svolgere un controllo sulla conformità alla legge e allo statuto della delibera adottata in sanatoria di precedente delibera nulla e che, nel caso di specie, la seconda delibera fosse contraria alle norme di legge e allo statuto.

La revoca anticipata degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, come previsto dall’art. 17, comma 22-bis, del d.l. cit., deve essere attuata attraverso l’adozione di delibere assembleari. Queste delibere sono finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti. Ai sensi dell’art. 2397 c.c., che è una norma di carattere imperativo nella società per azioni, il collegio sindacale può essere composto soltanto da tre o cinque membri. Lo statuto della società prevedeva la composizione del collegio sindacale in n. 3 componenti effettivi di cui uno nominato Presidente e in n. 2 componenti supplenti. È chiaro dunque che la delibera, nel momento in cui aveva già disposto la riduzione degli emolumenti, era priva di causa quanto alla revoca del collegio sindacale, posto che nessuna riduzione del numero dei componenti poteva essere disposta ed attuata.

Viene, di conseguenza, accertata la nullità della seconda delibera (come anche della precedente) per difetto di causa, limitatamente al deliberato di revoca dei componenti del collegio sindacale (mentre legittimamente sono stati ridotti i compensi), e, conseguenzialmente, anche della delibera di nomina dei nuovi componenti del collegio sindacale.

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