Illegittima la trasformazione unilaterale del finanziamento soci in conferimento
10 Marzo 2026
È da escludere – in linea di principio - che l’organo sociale possa disporre di un diritto individuale del socio contro, o comunque senza, la volontà di quest’ultimo, con la conseguenza che la delibera che violi questi principi - e le prerogative patrimoniali personali dei soci - esula dalle competenze dell’assemblea, configurando una deviazione dallo scopo economico del rapporto sociale. La società, pertanto, non è legittimata, in assenza di una espressa rinunzia del socio al rimborso del proprio finanziamento, a procedere a copertura delle perdite tramite i finanziamenti dei soci. Ed infatti, quando un versamento in danaro da parte del socio sia finalizzato ad apportare mezzi finanziari alla società, idonei a consentirle di svolgere l’attività d’impresa, con l’intento di finanziare la società, o comunque di rafforzarne la struttura patrimoniale senza procedere ad un aumento del capitale di rischio, esso mantiene la propria strutturale autonomia rispetto al capitale sociale, nel quale non confluisce: il rapporto sociale non è tanto la causa del rapporto (che resta quella tipica del mutuo) quanto la mera occasione che giustifica la dazione di denaro (cfr. Cass. 13084/2015). Da ciò discende che gli organi sociali non possono disporre unilateralmente dei finanziamenti effettuati dai soci, mutandone la natura (e la conseguente apposizione a bilancio) senza il consenso esplicito del titolare del diritto, non avendo il socio l’obbligo di contribuire al ripianamento delle perdite (Tribunale di Milano, sent. 7007 del 12 luglio 2024). Nel caso di specie (ove, peraltro, il Collegio ha rigettato la domanda del socio-attore rilevando l'evidente inesigibilità legale dei crediti vantati), si contestava alla società di aver ripianato le perdite tramite rinuncia da parte dei soci ai finanziamenti erogati. L’attore sosteneva, in particolare, che la trasformazione del finanziamento in conferimento, traducendosi in una remissione del debito, era atto personalissimo al quale non aveva prestato il proprio esplicito assenso né in sede assembleare né successivamente. |