Giudici onorari di pace e processi per reati non rientranti nella sfera di competenza

10 Marzo 2026

All’indomani della riforma organica della magistratura onoraria, attuata con il d.lgs. n. 116/2017, il giudice onorario di pace può continuare a trattare procedimenti penali, purché riguardino reati rientranti nel catalogo di cui all’art. 550 c.p.p.: la violazione di questa regola rende nulli gli atti del procedimento?

Questione controversa

Ci si chiede se la violazione delle norme ordinamentali che consentono di assegnare ai giudici onorari di pace la trattazione dei procedimenti penali solo se aventi ad oggetto uno dei reati di cui all'art. 550 c.p.p. integri una nullità assoluta, incidendo sulla capacità del giudice, ovvero una mera inosservanza dei criteri organizzativi di assegnazione dei processi.

Possibili soluzioni 
Prima soluzione Seconda soluzione

La giurisprudenza di legittimità formatasi sotto il vigore del previgente quadro normativo ha escluso che alla violazione dei limiti individuati dalla legge potesse conseguire la nullità assoluta o l'inesistenza degli atti compiuti durante e/o al termine del procedimento, venendo in rilievo la violazione di norme di carattere organizzativo-amministrativo, dalla cui inosservanza non possono derivare invalidità processuali, ma solo conseguenze di carattere ordinamentale (amministrative, disciplinari, ecc.).

Ad avviso di questo orientamento, dunque, la violazione di norme attributive di funzioni - siano esse monocratiche o collegiali - all'interno di un ufficio giudiziario non può compromettere la capacità dell'organo decidente, né pregiudicare la validità degli atti dallo stesso compiuti (1).

La giurisprudenza formatasi all’indomani della riforma organica della magistratura onoraria ha, invece, assunto una posizione più rigorosa, ritenendo che nei casi in oggetto verrebbe meno la stessa capacità del giudice, con conseguente nullità assoluta degli atti compiuti.

Si è, dunque, sostenuto che:

* «È affetta da nullità assoluta la sentenza emessa dal giudice onorario di pace per reati non compresi, al momento della pronuncia, nel novero di quelli per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, difettando in radice la capacità del giudicante di definire giudizi assegnatigli in violazione del divieto stabilito dall'art. 11, comma 6, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 116/2017» (Cass. pen., sez. III, 17 ottobre 2024, n. 44962);

* «La violazione del divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati elencati nell'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., introdotto dall'art. 12, d.lgs. n. 116/2017 determina, stante il radicale difetto di capacità del magistrato onorario, la nullità assoluta della sentenza in relazione a tutti i reati giudicati, anche quelli connessi estranei a tale elenco» (Cass. pen., sez. 6, 10 settembre 2024, n. 35857);

* «Il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale del riesame, introdotto dall'art. 12 d.lgs. n. 116/2017, determina una limitazione alla capacità del giudice ai sensi dell'art. 33, cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ex art. 179, c.p.p.» (Cass. pen., sez. 4, 29 maggio 2024, n. 26805);

* «Il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., introdotto dall'art. 12 d.lgs. n. 116/2017, determina una limitazione alla capacità del giudice ex art. 33 c.p.p., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento» (Cass. pen., sez. III, 6 luglio 2023, n. 39119).

(1) In tal senso si sono pronunciate, tra le altre, Cass. pen., sez. III, 21 ottobre 2014, dep. 2015, n. 1735; Cass. pen., sez. 1, 4 febbraio 2009, n. 13573; Cass. pen., sez. VII, 15 novembre 2006, n. 41988; Cass. pen., sez. IV, 14 dicembre 2005, dep. 2006, n. 9323; Cass. pen., sez. 4, 19 febbraio 2004, n. 20187.

Rimessione alle Sezioni Unite

Cass. pen., sez. VI, 14 novembre 2025, dep. 2026, n. 6495, ord.

La Corte era chiamata a deliberare sul ricorso per cassazione con il quale il soggetto condannato per i delitti di truffa e calunnia si doleva, tra l’altro, di essere stato giudicato in prime cure da un giudice onorario di pace, nonostante il delitto di calunnia non sia ricompreso nel catalogo di cui all’art. 550 c.p.p.

Pur in assenza di un attuale contrasto giurisprudenziale, i giudici rimettenti hanno ritenuto di sottoporre la questione al massimo organo nomofilattico, attesa la sua particolare rilevanza.

A tal fine hanno richiamato l’orientamento tradizionale, che ritiene che «le condizioni di capacità del giudice, la cui inosservanza determina la nullità assoluta sancita dall'art. 178, lett. a), c.p.p., siano rinvenibili solo in quanto disposto dall'art. 33, comma 1, c.p.p., là dove si fa riferimento alla «capacità generica» del giudice, che concerne la nomina e l'ammissione alla funzione giurisdizionale, senza che, invece, assuma rilievo la «capacità specifica» presa in considerazione dall''art. 33, comma 2, cit., che [..] fa riferimento alla regolare costituzione del giudice nell'ambito di un determinato processo e la cui violazione non è assistita dalla sanzione processuale della nullità», e quello sviluppatosi nella più recente giurisprudenza di legittimità, che, sulla scorta di quanto sostenuto dalla prevalente dottrina (secondo cui dovrebbe ritenersi nulla «la sentenza emessa al di fuori delle funzioni consentite, rispetto alle quali al giudice non è stato conferito alcun potere giurisdizionale»), ritiene che si sia in presenza di «un divieto posto dalla legge che si traduce in una «incompetenza» al compimento dell'atto. Un'assegnazione e un'attività [..] che è compiuta al di fuori delle garanzie predisposte dalla legge e che conduce ad una sentenza emessa da un soggetto che non ha «competenza» e legittimazione».

I giudici rimettenti hanno, altresì, colto ulteriori implicazioni che inevitabilmente vengono in rilievo qualora si ritenga che l’assegnazione al giudice onorario di pace di un procedimento diverso da quelli indicati dall'art. 550 c.p.p. incide sulla capacità del giudice, realizzando, quindi, una nullità assoluta.

Ed invero, occorre chiarire se la nullità in oggetto infici e renda nullo l'intero procedimento e, dunque, anche la sentenza emessa per i reati che il giudice onorario poteva trattare: «Il comma 1 dell'art. 185 c.p.p. regola la c.d. invalidità derivata, cioè il fenomeno in ragione del quale l'invalidità propria di un atto si comunica ad uno o più atti successivi - di per sé non invalidi - come conseguenza del nesso e della relazione che lega, nell'ambito della sequenza procedimentale, detti atti a quello nullo. Un nesso, si assume, che non deve essere di mera consecutività materiale o temporale, ma di tipo razionale, di pregiudizialità, nel senso che l'atto nullo deve costituire il presupposto logico giuridico di uno o di più altri atti, i quali di per sé non possono inserirsi nella sequenza del procedimento senza rinvenire la loro giustificazione causale, la loro causa normativa, il loro necessario antecedente, in quello nullo [..] Si tratta, dunque, di verificare, nel caso di assegnazione di un processo oggettivamente cumulativo ad un giudice onorario che, solo in parte, risulti in violazione dell'art. 550 cit., l'esistenza del rapporto di dipendenza degli atti processuali, quale sia la struttura di detto rapporto e, in particolare, se vi sia una conseguenzialità logica e necessaria dell'atto posteriore rispetto a quello precedente».

Rilevato, dunque, che la questione può dar luogo ad un contrasto interpretativo, gli atti sono stati rimessi alle Sezioni unite, per la risoluzione della questione controversa che è stata formulata nel modo che segue:

«Se la violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 116/2017, secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari di pace la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 33, 178, comma 1, lett. a), e 179 c.p.p., ovvero una mera inosservanza dei criteri organizzativi di assegnazione dei processi, non sanzionata da nullità».

«Se, nel caso in cui la violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 116/2017 determini una nullità, questa, nell'ambito dei processi oggettivamente cumulativi, aventi ad oggetto sia reati che rientrano nella previsione dell’art. 550 cod. proc. pen., sia reati che non rientrano in tale previsione, riguardi l’intero procedimento oppure solo la parte di esso concernente la seconda categoria di reati».

Le Sezioni Unite tratteranno il ricorso nell’udienza del 28 maggio 2026.

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