Costituisce un topos della processualistica riferirsi alla giustizia civile come ad una «giustizia lumaca», perennemente affetta da atavici, inammissibili ritardi. A smentire le solite cassandre che vedono nero parlano i dati delle pendenze.
Una giustizia lumaca
Costituisce un topos della processualistica riferirsi alla giustizia civile come ad una «giustizia lumaca», perennemente affetta da atavici, inammissibili ritardi, sempre in affanno, intempestiva rispetto alla richiesta di giustizia proveniente dalla società civile e con tempi definitori dilatati (v., ad es., Biavati, Argomenti di diritto processuale civile, Bologna, 2023, VI° ed., 19).
Per molti anni si è osservato che la giustizia civile sconta ed ha sempre scontato tempi di definizione biblici: una giustizia, appunto, definita lumaca.
Ma nel 2026 questi rilievi rispecchiano ancora la realtà?
Sono ancora attuali gli alti lai che per molti anni si sono levati per descrivere una situazione a tinte fosche, con molte ombre e poche luci ?
O qualcosa è mutato, soprattutto negli ultimi anni, grazie alle recenti riforme processuali del 2022 e 2024 ed ai cospicui investimenti recati dal PNRR nel settore giustizia?
A smentire le solite cassandre che vedono nero parlano i dati delle pendenze.
Da essi è necessario partire.
I dati sul contenzioso
I dati riguardanti le sopravvenienze vanno confrontati con quelli relativi all'anno 2019.
Nel 2009 le pendenze civili erano 5.700.105, ora sono 2.869.295, con un dimezzamento; mentre i tempi di attesa (il c.d. disposition time), secondo i dati del PNRR sulla giustizia, sono diminuiti rispetto al 2019 (c.d. base-line) nel I semestre 2025 del 27,8 % nel civile.
La prima immediata considerazione è quella di una oggettiva riduzione delle sopravvenienze e quindi del numero di processi che investono la giurisdizione, oltrechè, logicamente, dei tempi definitori.
È questo un dato statistico che si riverbera positivamente sull'intero sistema della giurisdizione civile (Castelli, Dimenticare la riforma Nordio: una giustizia che funziona è possibile, in Quest. Giust., 2026, riconosce che «un cambiamento positivo è già in atto»).
Il personale
Il personale è un fattore determinante nell'esercizio della giurisdizione, dato che il numero dei magistrati dovrebbe essere proporzionato alla domanda di giustizia proveniente dai cittadini-utenti.
Grazie alla politica del Ministero della giustizia, molto attenta a bandire continuamente concorsi, si sta arrivando a coprire gli organici della magistratura, che per anni è rimasto con una scopertura media (se non superiore) del 15 %, mentre il quadro di scopertura degli organici del personale amministrativo è critico, oscillando sul 30 % (anch’esso molto disomogeneo a livello nazionale tra uffici e zone).
La riforma delle circoscrizioni giudiziarie
Un passo significativo nell'ottica della razionale distribuzione del personale giudiziario sul territorio si è avuto grazie alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, attuata con la soppressione delle sezioni distaccate del tribunale (v. l. n. 148/2011, attuata con il d.lgs n. 155/2012), il cui disegno di base risaliva al periodo preunitario, preceduto dall'introduzione del giudice unico di primo grado e dall'abolizione della pretura (d.lgs. n. 51/1998).
L'Ufficio per il processo
La struttura dell'ufficio per il processo contribuisce al proficuo esercizio della giurisdizione ed al contenimento dei tempi processuali.
L’Ufficio per il processo - struttura organizzativa costituita grazie ai fondi del PNRR a far data dal 2022 - nata per assistere il giudice nell'espletamento dei molteplici adempimenti processuali a lui affidati, in questi anni ha migliorato le performance degli Uffici, oltre ad avere ricevuto il privilegio di essere previsto nel codice di rito civile, seppur con un sostanziale rimando al d.lgs. n. 151/2022 (art. 58-bis c.p.c.).
Questa struttura, così supportiva per l'espletamento dell'attività del magistrato, ha scontato negli ultimi tempi una c.d. fuga di cervelli. Perchè molti brillanti giovani laureati, in assenza di garanzie di stabilizzazione, si sono dimessi dall'ufficio per il processo per alla ricerca di un lavoro garantito e tutelato. Dato che la misura, essendo legata al PNRR ed ai suoi fondi, è stata concepita a tempo determinato.
Tuttavia, i funzionari dell'Ufficio del processo sono in fase di stabilizzazione grazie ad una procedura di selezione comparativa bandita dal Ministero della giustizia. In tal modo sarà data attuazione al disposto normativo che ammette di stabilizzare i dipendenti PNRR «che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026» (a tenore dell'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 80/2021, come innovato dalla l. finanziaria per il 2025, l. n. 199/2025).
Questo cruciale supporto all'attività del magistrato, un'interfaccia operativa tra giurisdizione ed ufficio di cancelleria, ha contribuito e contribuisce fattivamente all'abbattimento dell'arretrato (anche Balena, Diritto processuale civile, Bari, 2025, VII° ed., I, 65 e nota 1, esprime una valutazione positiva sull'ufficio per il processo).
La stabilizzazione lavorativa dei suoi membri, già sollecitata da un parere del C.S.M. del luglio 2025, contribuisce a garantire adeguato il servizio giustizia.
Il processo civile telematico, le nuove tipologie di udienza
L'introduzione generalizzata ed obbligatoria dal 1° gennaio 2023 del processo civile telematico per tutti gli organi della giurisdizione ha rappresentato una scommessa vinta.
Obbligare tutti gli operatori del diritto, difensori, magistrati, consulenti tecnici, cancelleria, a lasciarsi alle spalle e dimenticare il processo cartaceo, ha rappresentato un atto di coraggio e di lungimiranza, anche se inizialmente sembrava costituire un salto nel buio per via della impreparazione delle strutture.
Questa scelta coraggiosa ha modernizzato il processo, ponendolo finalmente al passo dei tempi e con l'Europa.
La nuova modalità di sviluppo e gestione del processo ha indotto effetti largamente positivi, recando un contributo significativo alla riduzione dei tempi di durata di esso, oltreché di semplificazione, garantendo risparmio di tempo a beneficio degli operatori.
Per quanto, per onestà, non vada sottaciuto che il sistema informatico talvolta subisce blocchi di funzionamento e che l'applicativo consolle del magistrato non sempre funziona a dovere.
Il processo civile telematico ha portato pure all'eliminazione del fascicolo cartaceo, sostituito da quello informatico. In tal modo sono state superate le criticità connesse allo smarrimento del fascicolo di causa, di quello di parte, come pure dei documenti che vi erano contenuti, suscitando la connessa esigenza della sua ricostruzione. Pure la movimentazione dei fascicoli medesimi, portati fisicamente nell'ufficio del giudice dai commessi di cancelleria, appartiene al passato.
Anche l'implementazione delle udienze da remoto e quelle con sostituzione delle note scritte (artt. 127-bis e 127-ter c.p.c.) ha rappresentato una benefica rivoluzione copernicana rispetto alla tradizionale udienza in presenza; contribuendo significativamente alla riduzione della durata dell'impegno in udienza, non solo da parte degli avvocati, ma anche per la gestione del ruolo da parte del giudice ed al miglioramento del servizio giustizia. Per quanto l'innovazione abbia scontato, come spesso si verifica in presenza di una mutatio legis, ritrosia da parte di taluni interpreti che si sono lamentati (ed ancora si lamentano) della riduzione degli spazi del contraddittorio processuale e dell'oralità. Su questi tematiche hanno posto però il definitivo suggello le Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 30 giugno 2025, n. 17603), che hanno ammesso la cartolarizzazione dell'udienza di discussione finale.
Essendo radicalmente mutate le modalità di sviluppo dinamico del processo e dello svolgimento dell'udienza in presenza, anche la funzione esplicata dai palazzi di giustizia ne risulta condizionata.
Da luoghi affollati come mercati, i palazzi di giustizia si sonoprogressivamente svuotati e le udienze, essendo ormai in gran parte telematiche, non esigono più un luogo fisico di espletamento, delocalizzandosi. Dato che il giudice può condurre il processo al di fuori dell'aula di tribunale, come chiaramente dispone l'art. 196-duodecies, comma 4, disp. att. c.p.c.: «il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento».
Gli ampi corridoi e le spaziose aule di udienze erano conformate sulle esigenze del passato, quale luogo di convegno quotidiano di avvocati, parti e giudice. A fronte della delocalizzazionedella giustizia civile, l'edilizia giudiziaria potrebbe essere rivista e riparametrata rispetto alle nuove più contenute esigenze odierne, contribuendo ad un significativo risparmio dei costi di gestione.
Ancora, in uno con i progressi compiuti all'IA e del largo utilizzo che molti operatori ne fanno, il Ministero ha avviato un'attività di sperimentazione e di supporto all'attività del magistrato rendendo disponibile la licenza Microsoft Copilot 365 integrata dal pacchetto Office.
Le recenti riforme
Le recenti riforme processuali hanno contribuito a velocizzare le definizioni.
Con riguardo al processo di cognizione, si pensi all'anticipazione delle verifiche preliminari antecedentemente all'udienza e, soprattutto, alla possibilità di convertire il rito ordinario in semplificato (art. 171-bis c.p.c.). In tal modo, per i processi semplici, che sono la maggior parte del contenzioso ordinario, molteplici adempimenti procedurali, quali la redazione delle memorie integrative e gli incombenti dell'udienza di comparizione delle parti, possono essere omessi, con trasparente semplificazione dei passaggi procedurali e riduzione dei tempi definitori.
Le ADR
Le ADR hanno fornito significativo contributo alla riduzione delle sopravvenienze e delle pendenze, grazie, soprattutto, alla c.d. mediazione delegata.
Neppure si dimentichi che fu merito della riforma processuale del 2009 (mediante la l. n. 69/2009) l'introduzione di un istituto, la mediazione (poi perfezionato in corso d'opera per effetto di ulteriori riforme legislative) che, all'epoca, la dottrina era restia ad accettare in quanto ritenuto inadatto all'ordinamento italiano, a fronte di una tradizione millenaria fondata sulla sola giustizia togata e connessa al mito dell'unità della giurisdizione. Si affermava pure che il giurista nostrano non sarebbe stato pronto ad applicare metodi di risoluzione alternativa delle controversie, ritenuti appannaggio del mondo anglosassone.
Ma le considerazioni teoriche e le ipotesi in vitro non sempre si rivelano esatte, dato che talvolta vengono smentite dalla forza dellaprassi.
E' stata la quotidiana attività giudiziaria a decretare il successo della mediazione (cui ha fatto seguito e ad essa si è affiancata la negoziazione assistita: d.l. n. 132 del 2014), unitamente alla progressiva abitudine ed attitudine dell'avvocatura a confrontarsi con un istituto utile, non solo per l'esercizio della giurisdizione in ottica deflattiva, ma anche per il soddisfacimento degli interessi delle parti, i cui diritti possono ricevere tutela anche al di fuori dell'ambito giudiziario, mediante un accordo compositivo che potrebbe soddisfarle anche maggiormente rispetto alla sentenza.
Il giudice di pace
Utile supporto al contenimento dei tempi processuali è venuto dall'impegno della magistratura onoraria, in particolare dal giudice di pace.
L'innalzamento della competenza per valore di questo organo giurisdizionale fino a € 10.000 per le cause sui beni mobili (art. 7 c.p.c.) contribuisce a ridurre l'afflusso di contenzioso al tribunale, oltrechè a smaltire larga parte del contenzioso in entrata.
De iure condendo sarebbe opportuno che la nuova competenza del G.d.P. (prevista dall'art. 27 del d.lgs. n. 116/2017) in materia di contenzioso condominiale (la cui entrata in vigore è stata differita al 31 ottobre 2026: exart. 6 d.l. n. 117/2025) venisse accantonata per essere abrogata, onde evitare di affossare l'esercizio della giurisdizione del giudice onorario, chiamato a confrontarsi con una tipologia di contenzioso estremamente complessa e specialistica, quale è quello condominiale.
Pena una trasparente contraddizione logica; data la notoria caratteristica della giurisdizione civile esplicata dal giudice onorario, rispecchiata anche dalla tipologia del rito applicabile (il rito semplificato di cognizione); quella di essere esercitata per risolvere un contenzioso semplice.
La specializzazione del giudice
Onde garantire buona performance da parte degli uffici giudiziari si rivela essenziale la specializzazione del magistrato.
Il mondo del diritto, le norme che lo regolano e che sono quotidianamente applicate nell'esercizio della giurisdizione si rivelano sempre più complesse, confuse ed articolate.
Tentare risparmi di scala nella redazione della sentenza costituisce una necessità quotidiana.
La specializzazione del giudice garantisce un migliore, oltrechè maggiormente tempestivo, governo del processo e della sua fase decisionale, come pure, probabilmente, potendo garantire pronunzie di migliore qualità tecnica che divengono meno suscettibili di riforma nei gradi superiori.
Si può così garantire una miglior risposta da parte del sistema, permettendo tempi definitori meno dilatati e un minor afflusso di affari ai gradi superiori.
La complessità dell'ordinamento e delle sue variegate regole costituisce un dato indiscutibile.
Si pensi, ad es., al contenzioso bancario, a quello tra imprese (di competenza delle Sezioni impresa di competenza dei Tribunali capoluogo), a quello locatizio e condominiale, agrario, del lavoro e della previdenza. Tutte materie caratterizzate da un elevato tasso di contenzioso, che esigono una risposta da parte di un giudice preparato e specializzato.
In quest'ottica, per valorizzare la specializzazione del magistrato, sarebbe opportuno elevare (da dieci) a 15 anni il limite della permanenza nel medesimo incarico giudiziario.
Conclusione
In esordio ci si chiedeva se il processo civile potesse ancora qualificarsi il «grande malato» della giurisdizione.
A conclusione di queste riflessioni sembra possibile fornire qualche indicazione più precisa, senza dimenticare la situazione di partenza.
A quest'ultimo riguardo, secondo i dati ministeriali risalenti al 1994-1995, la durata del processo di cognizione all'epoca era di 1204 giorni e le pendenze ammontavano a 2.006.053 per il tribunale ed a 1.952.815 per la pretura (Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1994, 19, parlava di «cifra allucinante»).
Questa situazione inaccettabile per un paese civile determinava ulteriore gravi ricadute, figliando ulteriore contenzioso (oltrechè significativi esborsi economici da parte dello Stato); inizialmente radicato davanti alla Corte di giustizia europea e, poi, dopo la l. n. 89/2001, davanti alle Corti d'appello nazionali per il riconoscimento dell'equa riparazione susseguente a violazione del termine ragionevole di durata del processo di cui all'art. 6 CEDU.
Una situazione che inverava l'antica preoccupazione di J. Bentham, secondo cui: «justice delajed is justice denied» (come ricordava Chiarloni, La giustizia civile e i suoi paradossi, in Storia d'Italia, Legge, diritto, giustizia, n. 29, 1998, Torino, 406 e segg.).
Col vecchio rito ante riforma del 1990 (l. 353 del 1990), i ruoli dei g.i. erano sovraccarichi all'inverosimile, con pendenze record di 2000 cause e più (lo notavamo trent'anni or sono: Masoni, Il giudice istruttore ed i suoi poteri nel passaggio dal vecchio al nuovo rito, in Doc. giust., 1996, n. 6, 1290 e segg., in part., 1296).
Oggi la situazione è mutata.
I ruoli del civile si sono sgonfiati, anche di dieci volte rispetto al passato, con tempi definitori proporzionalmente scemati, di regola rispettosi, almeno in primo grado, del termine di ragionevole durata, triennale (art. 2 della l. n. 89/2001).
I dati ministeriali ricordati all'inizio lo attestano.
Il percorso di riforme processuali intrapreso in questi anni, unito a fattori endogeni ed esogeni, ha mutato in melius la prospettiva della giurisdizione civile.
A questo riguardo, neppure si dimentichi che la riduzione dell'arretrato civile e dei tempi di durata del processo, recano con sé un circolo virtuoso.
Tanto minore è il numero di cause pendenti sul ruolo del magistrato, tanto più è agevole la gestione; tanto maggiore, in prospettiva, sarà l'ulteriore abbattimento del carico e, quindi, la riduzione dei tempi definitori, con intervalli tra le udienze sempre più contenuti, avvicinandosi alla tempistica indicata dal codice (v. l'art. 81 disp. att. c.p.c.).
E' questo un circolo virtuoso che si alimenta da solo.
Sicuramente non è tutto oro quel che luccica, ma ignorare che la situazione della giurisdizione civile in questi anni sia drasticamente mutata in meglio rispetto al passato sarebbe miope, oltre a non rispecchiare la realtà fattuale quotidianamente verificabile dalla prassi giudiziaria. Dimenticarlo sarebbe ingeneroso a quanti hanno contribuito ad alimentare questo circolo virtuoso.
Le sollecitazioni fornite dal PNRR, unita ai finanziamenti europei ed alle riforme processuali ed ordinamentali approvate in questi anni, hanno inciso positivamente su una situazione di partenza preoccupante.
In altre parole, oggi non ci troviamo più «in fondo all'abisso», per ripetere le parole di Chiarloni (op. cit., 449).
Per concludere, se la situazione del giudizio civile di primo grado non è l'Eldorado, è però ormai alle spalle il panorama a tinte fosche del passato, come pure è un ricordo la situazione d'inaccettabile ritardo nella quale per troppi anni la giustizia civile si è dibattuta, con abnormi costi per lo Stato e gravi disagi per gli utenti del servizio giustizia, cittadini ed imprese.
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Sommario
L'Ufficio per il processo
Il processo civile telematico, le nuove tipologie di udienza