Pubblicato il decreto attuativo della direttiva “empowering”: nuovi ostacoli a green e social-washing per le imprese
11 Marzo 2026
Il decreto legislativo attua, in conformità con la delega contenuta nella legge n. 91/2025, la direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, c.d. direttiva “empowering”, pilastro della strategia europea per rendere il mercato interno più trasparente e sostenibile. La direttiva (che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE) doveva essere recepita entro il 27 marzo 2026 ed entrerà in vigore dal 27 settembre 2026. Essa è finalizzata a garantire che i consumatori possano prendere decisioni di acquisto informate e contribuire in tal modo a modelli di consumo più sostenibili, finalità perseguita per mezzo dell’introduzione di norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all’obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni ambientali ingannevoli (“greenwashing”), le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili (considerando n. 1). Il d.lgs. n. 30/2026 appena pubblicato in G.U. riproduce quasi letteralmente, nel suo art. 1, le previsioni della direttiva all'interno del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) del quale vengono modificati: l’art. 18 comma 1 (definizioni); l’art. 21 (azioni ingannevoli); l’art. 22 (omissioni ingannevoli); l’art. 23 comma 1 (pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli); l’art. 45 comma 1 (definizioni); l’art. 48 comma 1 (obblighi di informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza); l’art. 49 comma 1 (obblighi di informazione nei contratti a distanza); l’art. 51 comma 2 (requisiti formali per i contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici). Viene poi aggiunto l’art. 65-ter («Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata»), ove si prevede che le informazioni relative alla garanzia legale di conformità dei beni siano obbligatoriamente fornite tramite l'utilizzo dell'avviso armonizzato e che le informazioni sulla garanzia commerciale di durabilità dei beni siano obbligatoriamente fornite tramite l'etichetta armonizzata. Infine, viene aggiunto l'allegato II-octies (di cui all’allegato A del decreto) recante le specifiche tecniche dell’avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e dell’etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità. |