Pubblicato il decreto attuativo della direttiva “empowering”: nuovi ostacoli a green e social-washing per le imprese

La Redazione
11 Marzo 2026

Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2026 è stato pubblicato il d.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che attua le direttive europee in materia di responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.

Il decreto legislativo attua, in conformità con la delega contenuta nella legge n. 91/2025, la direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, c.d. direttiva “empowering”, pilastro della strategia europea per rendere il mercato interno più trasparente e sostenibile. La direttiva (che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE) doveva essere recepita entro il 27 marzo 2026 ed entrerà in vigore dal 27 settembre 2026. Essa è finalizzata a garantire che i consumatori possano prendere decisioni di acquisto informate e contribuire in tal modo a modelli di consumo più sostenibili, finalità perseguita per mezzo dell’introduzione di norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all’obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni ambientali ingannevoli (“greenwashing”), le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili (considerando n. 1).

Il d.lgs. n. 30/2026 appena pubblicato in G.U. riproduce quasi letteralmente, nel suo art. 1, le previsioni della direttiva all'interno del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) del quale vengono modificati: l’art. 18 comma 1 (definizioni); l’art. 21 (azioni ingannevoli); l’art. 22 (omissioni ingannevoli); l’art. 23 comma 1 (pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli); l’art. 45 comma 1 (definizioni); l’art. 48 comma 1 (obblighi di informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza); l’art. 49 comma 1 (obblighi di informazione nei contratti a distanza); l’art. 51 comma 2 (requisiti formali per i contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici).

Viene poi aggiunto l’art. 65-ter («Avviso armonizzato ed etichetta  armonizzata»), ove si prevede che le informazioni relative alla garanzia legale di conformità dei beni siano obbligatoriamente fornite tramite l'utilizzo dell'avviso armonizzato e che le informazioni sulla garanzia commerciale di durabilità dei beni siano obbligatoriamente fornite tramite l'etichetta armonizzata.

Infine, viene aggiunto l'allegato II-octies (di cui all’allegato A del decreto) recante le specifiche tecniche dell’avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e dell’etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità.

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