Minore accomandante di una s.a.s. e autorizzazione giudiziale

Lorenzo Balestra
11 Marzo 2026

È necessaria l’autorizzazione alla continuazione di un’impresa commerciale sotto forma societaria per il minore relativamente alla qualità di socio accomandante in una società in accomandita semplice, giusto il disposto dell’art. 2294 c.c.?

Per l'esercizio dell'impresa in forma di società personale, la norma di riferimento è l'art. 2294 c.c. ai sensi del quale la partecipazione di un incapace alla società in nome collettivo è subordinata, in ogni caso, all'osservanza delle disposizioni dettate in ordine all'esercizio di impresa individuale (artt. 320, 371, 397, 424, 425 c.c., in riferimento alle diverse situazioni di incapacità).

Tali disposizioni si applicano anche alla società in accomandita semplice, giusto il richiamo operato dall’art. 2315 c.c.

In relazione alla società in accomandita semplice, infatti, l'art. 2315 c.c. estende a tale tipo sociale le norme dettate per la società in nome collettivo, in quanto compatibili; l'interpretazione prevalente di questa norma intende il rinvio esclusivamente alla posizione del socio accomandatario in ragione della responsabilità illimitata di questo, contrariamente alla posizione del socio accomandante cui compete la responsabilità limitata alla sola quota conferita (art. 2313 c.c.).

L'inapplicabilità dell'art. 2294 c.c. alla partecipazione dell'incapace (nel caso del quesito, con riferimento al minore) quale socio accomandante, comporta la possibilità di partecipare, in tale veste, ad una società in accomandita semplice, sia preesistente che di nuova costituzione, con le autorizzazioni ordinariamente richieste per il compimento di atti a titolo oneroso.

Per completezza vi è da segnalare una vecchia posizione che, però, non ha incontrato seguito, secondo la quale il socio accomandante che compia, di fatto, degli atti di amministrazione, come tali riservati al socio accomandatario, pur rimanendo tale assume responsabilità illimitata (art. 2320 c.c.); su questo presupposto si è affermato che anche per il socio accomandante sarebbe necessaria l’autorizzazione all’esercizio dell’impresa ove intendesse acquisire una partecipazione sociale quale accomandante di una S.a.s. (ed in questo caso solo per una società preesistente).

Come si è detto, però, questa tesi è stata ritenuta difficilmente sostenibile, basti pensare che l’art. 208, disp. att., c.c., limita l’autorizzazione per l’esercizio dell’impresa per i soci incapaci di una s.n.c. o di una sas ove acquisiscano la qualifica di accomandatario.

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