Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo

Redazione Scientifica Processo amministrativo
11 Marzo 2026

La giurisdizione si determina in base alla domanda, considerando il petitum sostanziale e non solo come viene esposta dalle parti. Questo si valuta sia rispetto alla decisione richiesta sia riguardo alla causa petendi, ossia la natura della posizione fatta valere, deducibile dai fatti presentati. 

La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti, ma il petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati.  

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