Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo
11 Marzo 2026
La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti, ma il petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati. |