L’attività del Commissario ad acta è giurisdizionale ed è sottoposta al controllo di merito del g.a.

Redazione Scientifica Processo amministrativo
11 Marzo 2026

Il Commissario ad acta opera quale ausiliario del giudice, adottando i provvedimenti necessari in esecuzione della sentenza al fine di assicurare la piena efficacia della tutela giurisdizionale. Anche quando interviene al posto dell’amministrazione, svolge attività giurisdizionale sottoposta al controllo di merito del giudice dell’ottemperanza, secondo quanto previsto dagli artt. 114, comma 6, e 134, comma 1, lett. a), c.p.a. 

Una associazione aveva richiesto una concessione demaniale marittima per realizzare un centro sportivo. Dopo vari ritardi da parte dell’Amministrazione e la nomina di un Commissario ad acta, quest’ultimo aveva respinto l’istanza senza preavviso, motivando con l’incompletezza del Piano Economico Finanziario (PEF) e presunta incoerenza rispetto al PUDM comunale. L’associazione ha impugnato il diniego e la sentenza negativa, sollevando diversi motivi, tra cui la mancanza di contraddittorio, l’insufficienza della motivazione, errori sulla valutazione del progetto rispetto agli strumenti urbanistici e la condanna alle spese. 

Il Collegio ha ritenuto fondato l’appello, con nomina di un nuovo Commissario.  

In merito, ha sottolineato che la decisione commissariale era generica e non adeguatamente motivata né rispetto alla richiesta di fideiussione, né alle carenze specifiche del PEF; ha, quindi, affermato che il commissario ad acta ha natura di ausiliario del giudice (dal quale mutua ogni proprio potere e in vece del quale provvede) e l’adozione di provvedimenti da parte di questo trova il suo momento genetico nella sentenza, ai fini dell’effettività della tutela giurisdizionale. Pertanto, anche nell’adozione di provvedimenti in luogo dell’amministrazione, il commissario ad acta esercita un’attività di tipo giurisdizionale, assoggettata al controllo di merito sulle scelte fatte da parte del giudice dell’ottemperanza, in base al combinato disposto degli artt. 114, comma 6, e 134, comma 1, lett. a), c.p.a.  

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