La nuova prospettiva del fisco: la tassazione comportamentale
Daniela Mendola
11 Marzo 2026
Tassazione “green”, “Sugar tax”, “Plastic tax” e aumento delle accise sui tabacchi sono misure di fiscalità comportamentale che, oltre al recupero di entrate, contribuiscono al perseguimento di fini istituzionali.
La funzione di indirizzo del fisco nell’adozione di condotte virtuose
Negli ultimi anni il fisco ha assunto un ruolo “nuovo” rispetto a quello rivestito in passato, caratterizzato da una natura “premiale” piuttosto che sanzionatoria.
Nella originaria visione il fisco esercitava la funzione di mero riscossore delle imposte orientato al soddisfacimento dell’interesse erariale.
Tale connotazione del ruolo svolto dal fisco ha iniziato ad affievolirsi già con l’introduzione della dichiarazione dei redditi, alias autocertificazione, che trasferisce il compito di attribuire certezza giuridica a fatti, stati e qualità in capo al contribuente.
Si è, poi, giunti al fisco cd. “green” che indirizza i contribuenti all’adozione di condotte virtuose per il perseguimento di finalità extra - fiscali.
Si passa, in tal modo, da una natura “sanzionatoria” ad una “promozionale” che valorizza le condotte virtuose con il fine di diffondere una cultura improntata alle “condotte diligenti”.
Ciò non significa che la condotta fiscalmente rilevante non sia più sanzionata, ma che si preferisce prevenire le condotte fiscalmente rilevanti e, dunque, intervenire ex ante, piuttosto che successivamente.
La cultura della premialità è in linea con il nuovo volto del fisco le cui distanze con i cittadini risultano notevolmente ridotte.
La capacità contributiva deve allora combinarsi con il principio di solidarietà sociale (art. 2 Cost).
Si muove d presupposto che il contribuente non debba essere considerato solo come fonte di reddito, ma parte della collettività e, pertanto, debba rivestire un ruolo contributivo al perseguimento dei fini istituzionali.
Quanto detto soprattutto in un momento storico caratterizzato dalla costituzionalizzazione dell’ambiente la cui tutela è prevista agli artt. 9e 41 della Carta Costituzionale.
La tassazione green
Nell’ottica premiale si inseriscono le agevolazioni fiscali riconosciute agli imprenditori che acquistino macchinari ecocompatibili o effettuino investimenti “green”.
In tal caso il contribuente imprenditore si rende “ausiliario” del fisco che, a sua volta, è “ausiliario” dello Stato (art. 118 Cost.).
Se, dunque, il cittadino contribuisce al perseguimento di fini istituzionali, il fisco adotterà una condotta premiale per incentivare condotte diligenti.
Il beneficio potrebbe tradursi in deduzioni da applicare al reddito complessivo al fine di ridurre la base imponibile, ovvero, di crediti di imposta per l’acquisto di macchinari green. Si pensi, ad esempio, ai crediti di imposta per investimenti in impianti fotovoltaici che contribuiscono allo sviluppo cd. sostenibile.
La legge di bilancio 2026 prevede un beneficio fiscale del 50% per tutte le imprese che effettuano investimenti in efficienza energetica. Essa, inoltre, ha introdotto nuovamente il cd. iperammortamento su beni che contribuiscono alla trasformazione digitale (che assume rilevanza anche ai fini della transizione ecologica).
Si parla, a tal riguardo, del Nuovo Piano di Transizione 5.0. che mira a sostenere le imprese che vogliano contribuire alla duplice finalità di sostenibilità ambientale e transizione digitale, incentivandole a programmare investimenti nei settori strategici.
Sono previste, ancora, detrazioni per le persone fisiche che sostengono spese per interventi di risparmio energetico.
Tali agevolazioni fiscali rientrano nella “fiscalità comportamentale” che vuole orientare i cittadini all’adozione di condotte eticamente corrette.
Contestualmente, nell’ambito del processo di integrazione europea si cerca di perseguire gli obiettivi fissati a livello comunitario.
Tra questi vi rientra, oltre alla digitalizzazione, anche la transizione ecologica.
Nella stessa ottica contributiva si pone l’ampliamento nel novero delle attività oggetto di reddito agrario entro cui è ricompresa anche la commercializzazione di beni cd. immateriali funzionali a contribuire allo sviluppo sostenibile.
L’imprenditore agricolo può, dunque, ampliare le proprie fonti di reddito non più limitate alla coltivazione del terreno, ma derivanti da attività svolte all’interno di fabbricato dando luogo ad una attività agricola verticale. Tali redditi, inoltre, saranno tassati mediante un sistema cd. forfettizzato.
L’ulteriore rinvio della Sugar tax
Nella fiscalità comportamentale vi rientra anche la cd. Sugar tax, introdotta nel 2019, oggi ancora non entrata in vigore. Il Decreto milleproroghe, infatti, ha previsto, tra l’altro, il rinvio dell’entrata in vigore della tassa sulle bevande edulcorate (si tratta di un rinvio ulteriore della Sugar tax che dovrà entrare in vigore diversi anni fa).
La tassa in questione, fin dalla sua introduzione avvenuta con l’art. 1, commi da 661 a 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata oggetto di un dibattito sia dottrinale che giurisprudenziale, al punto che la norma è stata assoggettata ad un sindacato di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. La quaestio iuris, sottoposta a sindacato di legittimità costituzionale, ha riguardato la possibile discriminazione tra i contribuenti “consumatori” di bevande edulcorate (per le quali sarebbe prevista la tassazione) rispetto ai contribuenti “consumatori” di cibi edulcorati (esenti da tassazione).
La Corte Costituzionale con la sentenza del 26 marzo 2024, n. 49, ha dichiarato non fondata la questione muovendo dall’assunto che la discriminazione può nascere tra beni “omogenei”, ma le bevande edulcorate e i cibi edulcorati non possono essere considerati beni “omogenei”, in quanto nelle bevande edulcorate vi sarebbe una sproporzione tra l’elemento edulcorato ed il valore nutrizionale, trattandosi di bevande ad alto contenuto calorico e basso livello nutrizionale.
La Sugar tax vuole rappresentare un disincentivo al consumo delle bevande edulcorate. Da ciò deriva un duplice vantaggio: ridurre il rischio di contrarre malattie non trasmissibili che possono derivare dal consumo di bevande edulcorate e alleggerire il sistema sanitario nazionale. Viene in rilievo la tutela della salute (art. 32 Cost) che diviene il fine che il potere impositivo si prefigge di perseguire nel suo esercizio.
Merita un cenno anche il rinvio della cd. Plastic tax, ovvero, la tassazione sui prodotti in plastica monouso, la ratio è la stessa della Sugar tax: aumentare i prezzi dei prodotti in plastica così da ridurre il consumo.
La Plastic tax è stata introdotta già in diversi Paesi dell’Unione Europea (ad esempio, la Spagna).
Si attende, pertanto, l’introduzione anche in Italia, almeno in ragione del processo di integrazione europea e della necessità che tutti gli Stati membri dell’Unione Europea siano allineati nell’adozione delle politiche comuni.
Le accise sui tabacchi
Al fine di indirizzare i contribuenti all’adozione di condotte virtuose la legge di Bilancio 2026 ha previsto un aumento delle accise sui tabacchi.
Viene, inoltre, rideterminato il coefficiente per il calcolo delle accise sui prodotti a tabacco riscaldato, nonché per l’imposta sul consumo delle sigarette elettroniche, con o senza nicotina.
Per queste ultime, in particolare, è forte l’allarme soprattutto perché il consumo riguarda i giovani più inclini a maturare delle dipendenze dal tabacco.
Nella legge di bilancio 2026 è prevista, inoltre, una nuova disciplina per le nicotine pouches, che include il divieto di vendita a distanza, obblighi di tracciabilità delle spedizioni, limiti di nicotina per involucro, avvertenze sanitarie e obblighi di sicurezza sulle chiusure a tutela dei bambini.
Anche l’imposta sui tabacchi rientra, infatti, nell’alveo della “fiscalità comportamentale” funzionale ad indirizzare i contribuenti all’adozione di condotte e stili di vita “virtuosi”.
Si tratta di tributi con finalità extrafiscale che, oltre al recupero di entrate (interesse fiscale), contribuiscono al perseguimento di fini istituzionali (tutela della salute).
Tali tributi, al pari della sugar tax, si fondano su “nuovi indici di capacità contributiva” i quali derogano ai tradizionali indici: reddito, patrimonio e consumo.
La strategia messa in atto dal fisco si propone di perseguire due obiettivi: diminuire il consumo di tabacco con conseguente riduzione del rischio di malattie conseguenti all’utilizzo di tabacco o sigarette elettroniche e, dall’altro, alleggerire il sistema sanitario.
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