Azioni violente di un convivente nei confronti dell’altro: atti persecutori o maltrattamenti in famiglia?
12 Marzo 2026
Massima Le azioni violente o persecutorie compiute da un convivente ai danni dell'altro, in epoca successiva alla convivenza, in presenza di figli della coppia, devono essere qualificate come atti persecutori aggravati ai sensi dell'art. 612-bis, comma 2, c.p. e non come maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. Non si applica la modifica dell’art. 572 c.p. di cui alla l. n. 181/2025, perché, trattandosi di fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore, si tratta di norma meno favorevole al reo. Il caso La Corte di Appello di Salerno, con Sentenza emessa in data 7 marzo 2025 modificava, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza di condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno per i reati di maltrattamenti in famiglia ex art. 572, comma 1 e 61, n. 2, c.p. e per il reato ex art. 4 della l. n. 110/1975, riducendo la pena ad anni tre di reclusione e confermando nel resto. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione adducendo un unico motivo articolato in tre diverse censure; per ciò che in questa sede interessa, se ne riporta solo una, la seconda, ovvero l’omessa riqualificazione del reato in quello di cui all’art. 612-bis c.p. poiché le condotte maltrattanti erano state realizzate dopo la cessazione della convivenza. In particolare, la difesa richiamava la sentenza n. 31178/2024 della Suprema Corte la quale, in fase cautelare, aveva ricondotto le condotte poste in essere, al delitto di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. Anche il Pubblico Ministero concludeva chiedendo di qualificare diversamente le condotte successive alla cessazione della convivenza nella fattispecie di atti persecutori di cui all’art. 612, comma 2 c.p. La Suprema Corte, con la sentenza di cui si tratta, ha accolto in parte il ricorso ritenendo fondato il suddetto motivo e ha annullato la sentenza impugnata in relazione alla qualificazione del fatto successivo alla cessazione della convivenza e alla determinazione della pena e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Salerno. Nel resto, ha rigettato il ricorso. La questione La questione esaminata è la seguente: quando due persone non sono più conviventi ma sono legate da vincoli nascenti dalla filiazione, e vengono poste in essere condotte maltrattanti, si configura il reato di atti persecutori o quello di maltrattamenti in famiglia? Le soluzioni giuridiche La sentenza in commento ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente a quanto eccepito con riferimento alla diversa qualificazione giuridica di una parte dei fatti contestati come delitto ex art. 612-bis c.p. La Suprema Corte ha rilevato che in merito al rapporto tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori sussiste un contrasto. Secondo un primo orientamento, è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente nel caso in cui quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione (Cass. pen., sez. II, n. 43846/2023; Cass. pen., sez. VI, n. 45400/2022; Cass. pen., sez. VI, n. 33882/2014; Cass. pen., sez. VI, n. 1857/1989). Secondo altro e più recente orientamento, invece, in tema di maltrattamenti in famiglia, la genitorialità condivisa, in assenza di un rapporto di coniugio o di convivenza ovvero di contatti significativi fra il soggetto agente e la persona offesa, non è, ex se, idonea a integrare un rapporto «familiare» rilevante ai fini della configurabilità del reato (Cass. pen., sez. VI, n. 294/2026; Cass. pen., sez. VI, n. 33508/2025; Cass. pen., sez. V, n. 11209/2024; Cass. pen., sez. VI, n. 26263/2024). Alla luce di tale contrasto, la Suprema Corte ha ritenuto di aderire al secondo orientamento, annullando, pertanto, la sentenza impugnata in merito alla qualificazione giuridica con riferimento alle condotte poste in essere dall'imputato dopo la cessazione della coabitazione, alla luce della presenza del figlio minore della coppia, rinviando ad altra sezione della Corte di appello per la rideterminazione della pena in relazione al fatto così diversamente qualificato. Inoltre, ha ritenuto non applicabile al caso di specie, trattandosi di norma meno favorevole, l’art. 572 c.p. attualmente in vigore ovvero così come modificato dalla l. n. 181/2025, il quale prevede che tale delitto sia configurabile anche nei confronti di colui che maltratta una persona non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione. Osservazioni Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha esaminato nuovamente la questione controversa riguardante il rapporto che sussiste tra il reato di maltrattamenti in famiglia e il reato di atti persecutori nel caso in cui tra il soggetto agente e la persona offesa non vi sia più alcun rapporto di convivenza, ma permanga un legame nascente dalla filiazione. Sul tema, si registra un contrasto più ampio di quello segnalato dalla stessa sentenza e riguarda la esatta determinazione dei concetti di «famiglia» e «convivenza». Secondo un primo orientamento, il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe quello di atti persecutori, quando, nonostante l'avvenuta cessazione della convivenza, la relazione tra i soggetti rimanga comunque connotata da vincoli che derivano dalla precedente qualità del rapporto intercorso tra le parti (Cass. pen., sez. VI, n. 37077/2020; Cass. pen., sez. III, n. 43701/2019; Cass. pen., sez. VI, n. 3087/2018; Cass. pen., sez. VI, n. 33882/2014). In particolare, è stato affermato che il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, è integrato anche quando le condotte vessatorie nei confronti del coniuge, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta «persona della famiglia» fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza (Cass. pen., sez. VI, n. 45400/2022). Pertanto, quando le azioni vessatorie, fisiche o psicologiche, nei confronti del coniuge siano sorte nell'ambito domestico e proseguano nonostante la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare, si configura il solo reato di maltrattamenti in famiglia, in quanto con il matrimonio o con l'unione civile la persona resta comunque «familiare», presupposto applicativo dell'art. 572 c.c. La separazione, infatti, da un lato è una condizione che incide soltanto sull'assetto concreto delle condizioni di vita, ma non sullo status acquisito; dall'altro, dispensa dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lascia integri quelli discendenti dall'art. 143, comma 2 c.c. (reciproco rispetto, assistenza morale e materiale oltre che di collaborazione), pertanto il coniuge separato resta «persona della famiglia», come anche si evince dal tenore letterale dell'art. 570 c.c. In linea con questo orientamento, è quello che, sul punto, ritiene configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente nel caso in cui quest'ultimo e la persona offesa siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione; tale principio deriva dal fatto che la perdurante necessità di adempiere gli obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell'educazione, nell'istruzione e nell'assistenza morale del figlio minore naturale derivanti dall'esercizio congiunto della potestà genitoriale, implica necessariamente il rispetto reciproco tra i genitori anche se non conviventi (Cass. pen., sez. VI, n. 7259/2021; Cass. pen., sez. V, n. 33882/2014). Con tale interpretazione si intende valorizzare un dato di fatto, ovvero che la presenza del figlio minore dimostra la persistenza del vincolo di natura familiare, posto che entrambi i genitori, nonostante la separazione e la cessazione della convivenza, condividono obblighi di mantenimento e di formazione del figlio minore e cioè una comunanza di vita improntata a reciproca civile collaborazione. Nello stabilire il labile discrimine tra le due fattispecie, in caso di cessazione della convivenza, questa posizione giurisprudenziale ha ritenuto dirimente l'esistenza o meno di figli della coppia perché, solitamente, è proprio il rapporto genitoriale a costituire occasione per la prosecuzione delle violenze stante una consuetudine di vita comune o l'esercizio della condivisa responsabilità, ai sensi dell'art. 337-bis c.c. (Cass. pen., sez. VI, n. 7259/2021), da cui derivano obblighi di cooperazione e di rispetto reciproco tra genitori anche se non conviventi. Secondo un altro orientamento, in tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, i concetti di «famiglia» e di «convivenza» di cui all'art. 572 c.p. devono essere intesi nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma 2, c.p. e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza more uxorio con la persona offesa (Cass. pen., sez. VI, n. 29928/2025; Cass. pen., sez. VI, n. 31390/2023; Cass. pen., sez. VI, n. 45095/2021; Cass. pen., sez. VI, n. 39532/2021; Cass. pen., sez. V, n. 41665/2016; Cass. pen., sez. VI, n. 24575/2011). In particolare, si esclude che possa ravvisarsi il reato di maltrattamenti in famiglia solo in ragione della permanenza di un legame di genitorialità condivisa tra imputato e persona offesa, al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza e in assenza di contatti significativi fra l'autore delle condotte e la vittima. La filiazione, in tali casi, non può, cioè, costituire, da sola, il presupposto per ritenere sussistente un rapporto «familiare» rilevante ai fini della configurabilità del reato (Cass. pen., sez. VI, n. 26263/2024). Infatti, gli obblighi di formazione e mantenimento dei figli previsti dall'art. 337-ter c.c. a carico dei genitori non determinano un rapporto reciproco fra questi ultimi, essendo il loro comune figlio l'unico soggetto interessato (Cass. pen., sez. VI, n. 294/2026). A sostegno di tale interpretazione si cita la sentenza della Corte costituzionale n. 98/2021 che, pur riguardando un dubbio di costituzionalità di una norma processuale (art. 521 c.p.c.), si è occupata della linea di demarcazione tra l’art. 572 c.p. e l’art. 612-bis, comma 2 c.p. a partire proprio dal caso delle violenze perpetrate nell'ambito di una coppia, legata sentimentalmente da pochi mesi, che conviveva solo nei fine settimana. Il Giudice delle leggi ha ritenuto che il Tribunale rimettente, seguendo un'interpretazione teleologica, da un lato non si fosse misurato con il dato letterale, che fissa il limite estremo della legittima interpretazione della norma penale, con riferimento ai requisiti alternativi «persona della famiglia» e «persona comunque convivente» con l'autore del reato; dall'altro lato, avesse omesso di «confrontarsi con il canone ermeneutico rappresentato, in materia di diritto penale, dal divieto di analogia a sfavore del reo: canone affermato a livello di fonti primarie dall'art. 14 delle Preleggi nonché, implicitamente, dall'art. 1 c.p., e fondato a livello costituzionale sul principio di legalità di cui all'art. 25, comma 2, Cost. La Corte costituzionale ha affermato che «Il divieto di analogia non consente di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali, e costituisce così un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo....sicché non è tollerabile che la sanzione possa colpirlo [il consociato] per fatti che il linguaggio comune non consente di ricondurre al significato letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore». Inoltre, la ratio della riserva assoluta di legge in materia penale sarebbe svuotata se si consentisse al giudice di «assegnare al testo un significato ulteriore e distinto da quello che il consociato possa desumere dalla sua immediata lettura». Pertanto, la fattispecie va qualificata ai sensi dell'art. 572 c.p. nel caso in cui i fatti delittuosi siano stati commessi: a) nel corso della convivenza (o si accerti che questa si sia interrotta per l'emissione della misura cautelare in atto); b) nel corso della separazione tra coniugi, di fatto o di diritto. Se, invece, il delitto si è consumato nel corso di una convivenza già cessata, per volontà di uno o di entrambi i partner, la qualificazione giuridica è quella di atti persecutori aggravati ex art. 612-bis, comma 2 c.p. In linea di fatto, deve osservarsi che l'accertamento della cessazione della convivenza è devoluto al giudice di merito e può essere non agevole quando le violenze siano iniziate durante la condivisione di vita, anche con figli piccoli, e siano proseguite proprio a causa della scelta della persona offesa di chiudere la relazione violenta. L'effettiva interruzione della convivenza, infatti, in questi casi non sempre è netta per molteplici ragioni: a) per il tempo di assestamento della definizione dei pregressi rapporti affettivi, specie quando siano stati prolungati (ricerca di un'abitazione o di una fonte di sostentamento, divisione di beni comuni o di conti cointestati, ecc.); b) per i riavvicinamenti e gli allontanamenti, anche a brevi e continuativi intervalli, conseguenti a ricatti morali o a forme manipolatorie o a tentativi di ricostruzione della precedente condizione di vita; c) per la gestione di figli comuni, soprattutto quando minorenni, anche in adempimento di obblighi nascenti da provvedimenti giudiziari civili o minorili che, pur assunti senza tenere conto dei limiti stabiliti dagli artt. 31 (che impone di prendere in dovuta considerazione gli episodi di violenza vissuti dai figli minorenni «al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli» e «garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini») e 52 (che impone in casi di violenza domestica di dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo) della Convenzione di Istanbul, possono persino prevedere l'affido condiviso o il collocamento invariato (nel quale i genitori si alternano nella stessa abitazione dove vivono i figli). Ulteriore rilievo può assumere l'esercizio del diritto di visita dei figli quando, nel concreto, sia privo di limiti e con accesso libero del maltrattante nei luoghi in cui vive la persona offesa. A mero titolo esemplificativo per ritenere cessata la convivenza possono soccorrere i seguenti ricorrenti criteri: l'utilizzo di appartamenti autonomi, differenti e distanti; la mancata disponibilità da parte dell'autore del reato delle chiavi di casa in cui vive la persona offesa e dunque l'impossibilità di accesso incondizionato ed incontrollato ai luoghi in cui questa abita; la non condivisione della responsabilità genitoriale (per esempio nel caso di affido esclusivo o super esclusivo alla sola persona offesa) o il rigoroso rispetto da parte dell'agente del regime di separata frequentazione dei figli in spazi non comuni o comunque non di appartenenza della persona offesa (come la sua casa o il suo luogo di lavoro); lo svolgimento di differenti attività professionali e in luoghi separati; la totale autonomia degli introiti economici e della loro gestione; il mancato utilizzo di ambienti comuni; il trasferimento in altra città o a rilevante distanza. Si tratta in sostanza di stabilire, con accertamento puntuale della situazione di fatto, se, al di là delle affermazioni dell'imputato e/o dalla persona offesa, la convivenza, intesa come consuetudine di vita comune e non come mera assenza di coabitazione, sia in concreto davvero cessata. In merito a tale contrasto, è doveroso rilevare che la l. n. 181/2025, entrata in vigore il 17 dicembre 2025, ha modificato l’art. 572 c.p. prevedendo che il reato si configuri anche quando i maltrattamenti vengono posti in essere nei confronti di una persona «non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione». È evidente che, qualora tale norma fosse stata applicabile al caso in esame, il contrasto sarebbe stato definitivamente risolto e la risoluzione nel caso di specie non sarebbe stata in linea con quanto deciso dalla Suprema Corte; essa, però, non solo è entrata in vigore successivamente alla commissione del reato da parte dell’imputato, ma, è palesemente sfavorevole a quest’ultimo, in quanto presupporrebbe la configurazione del reato ex art. 572 c.p. e non di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. senza lasciare spazio ad altre interpretazioni, pertanto, la Corte ha correttamente ritenuto che non fosse applicabile a tale caso. La modifica operata dall’art. 1, comma 1 lett. b) della l. n. 181/2025, ha risolto e dato risposta ad un contrasto che ormai dura da anni e deve certamente ritenersi applicabile a tutti i reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore, ma non ai fatti antecedenti qualora ciò possa arrecare pregiudizio all’imputato. E’ stato, in tal modo, recepito dal legislatore il primo degli orientamenti giurisprudenziali sopra citati, nei casi di condotte vessatorie e aggressive commesse ai danni dell’ex convivente, in occasione o a causa degli incontri di persona o dei contatti a distanza conseguenti alla necessità di gestire in comune i figli minori secondo i tempi di visita concordati o comunque stabiliti dal giudice civile, rimanendo anche superato il richiamo al principio di legalità-tassatività di cui alla citata sentenza della Corte costituzionale. Rimane, però, anche con la nuova normativa, il problema della configurabilità o meno nei casi concreti della «convivenza», alla luce di quella giurisprudenza sopra citata che definisce in termini rigorosi i requisiti di una «convivenza» giuridicamente rilevante ai fini penali distinguendola da una generica «relazione affettiva». Deve evidenziarsi che la nozione di relazione affettiva, all’interno del codice penale, è rinvenibile nella fattispecie di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., laddove si prevede una circostanza aggravante se il fatto è commesso da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa (art. 612-bis, comma 2, c.p.). Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che ai fini della configurabilità della suddetta circostanza aggravante, per «relazione affettiva» non s'intende necessariamente la sola stabile condivisione della vita comune, ma anche il legame connotato da un reciproco rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione. Infatti, la «relazione affettiva» s’incentra sul sentimento affettivo che connota il legame tra autore del reato e vittima (Cass. pen., sez. III, n. 11920/2018; Cass. pen., sez. V, n. 21641/2023). L’elemento della relazione affettiva, quindi, può assumere accezioni differenti proprio alla luce del rapporto intercorrente tra l’art. 572 c.p. e l’art. 612-bis, comma 2, c.p., il quale configura un concorso apparente tra norme. Infatti, l’art. 572 c.p. presuppone sempre una relazione affettiva stabile e una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, che discendono da rapporti di coniugio o di parentela, o comunque di stabile condivisione dell’abitazione. Sul punto, si specifica che integra il delitto di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, la condotta vessatoria in danno del coniuge separato, anche nel caso in cui risulti avviata dopo la separazione legale o di fatto, permanendo la condizione di "persona della famiglia" del coniuge separato, con riguardo al quale continuano, pertanto, a sussistere gli obblighi di reciproco rispetto, assistenza e collaborazione previsti dall'art. 143, comma 2, c.c. (Cass. pen., sez. VI, n. 3736/2026). Mentre, come visto sopra, la nozione di relazione affettiva richiesta dall’art. 612-bis, comma 2, c.p. ha una portata più ampia e s’incentra sul rapporto di fiducia che si instaura tra le parti. |