Le banche nella composizione negoziata della crisi: un'analisi della continuità aziendale oltre la logica del sacrificio
Corrado Ferriani
11 Marzo 2026
Le note che seguono traggono spunto dall’intervento dell’Autore al convegno nazionale di Napoli di AIECC (Associazione Italiana Esperti Composizione Crisi).
Premessa: il (pre)giudizio del creditore finanziario e la funzione della CNC
Nel contesto della crisi d’impresa, l’atteggiamento degli intermediari finanziari è spesso viziato da un pregiudizio strutturale: la tendenza a leggere ogni strumento di regolazione preventiva, inclusa la composizione negoziata della crisi (CNC), attraverso la lente esclusiva del recupero del credito pregresso. Normalmente, la domanda implicita che governa la loro analisi non è «l’impresa è risanabile?», bensì «quanto sarà falcidiato il credito? E quali tempi occorreranno per il pagamento?».
Questa prospettiva, focalizzata sul pregresso assetto di rapporti, riduce la CNC a un mero esercizio di contenimento del danno, una sorta di pre-liquidazione concordata in cui il parametro di valutazione si esaurisce nella misura della falcidia (haircut) rispetto a uno scenario liquidatorio atomistico. Si tratta di un approccio conservativo, spesso miope e certamente difensivo, comprensibile sul piano della gestione del rischio storico, ma profondamente disallineato rispetto alla funzione sociale e economico-giuridica che il Codice della crisi e dell’insolvenza assegna alla composizione negoziata.
La CNC non è uno strumento per liquidare meglio o recuperare di più, ma una piattaforma per risanare, se possibile. La sua finalità non è allocare le perdite, ma preservare il valore industriale e sociale. Pertanto, il ruolo degli intermediari finanziari non può esaurirsi in quello di creditori passivi chiamati a subire un sacrificio, ma deve evolvere in quello di analisti prospettici che valutano un'opportunità di investimento industriale, nel cui ambito deve, ovviamente, essere contemplato e regolato il recupero del credito esistente.
Tutto ciò appare coerente con il d.lgs. n. 136/2024 (c.d. Correttivo-ter) che ha inciso in modo non marginale sulla disciplina della composizione negoziata, intervenendo su snodi che toccano direttamente la finanziabilità dell’impresa in crisi.
La riforma non ha modificato la natura volontaria e stragiudiziale della CNC, ma ne ha rafforzato l’affidabilità informativa e la funzionalità operativa, riducendo alcune aree di incertezza che costituivano un deterrente per il sistema bancario.
In particolare, è stata meglio tipizzata la disciplina dei finanziamenti funzionali alle trattative, è stata rafforzata la coerenza tra misure protettive e continuità aziendale ed è stata resa più chiara la protezione degli atti autorizzati rispetto al rischio di inefficacia e responsabilità.
Ne deriva un quadro in cui il finanziatore non opera più in una “zona grigia”, ma in un contesto giuridicamente strutturato.
Il Correttivo-ter, in questa prospettiva, non amplia la discrezionalità bancaria: la rende più razionale, perché circoscrive il rischio legale e rende più misurabile il rischio industriale.
La continuità aziendale come vero collaterale
La valutazione cui l’istituto di credito è chiamato, nell'ambito di un percorso di risanamento all’interno di una CNC, non dovrebbe essere ancorata esclusivamente alla misura del sacrificio sul pregresso, ma alla concreta sussistenza della continuità aziendale. È questo il vero, e spesso unico, collaterale rimasto a garanzia non solo dei crediti passati, ma anche e soprattutto della finanza futura.
La continuità, intesa non come mera prosecuzione dell’attività, ma come capacità dell’impresa di generare flussi di cassa prospettici positivi in condizioni di normalità gestionale (going concern), costituisce il parametro economico-giuridico di riferimento: solo un’azienda intrinsecamente sana, seppur temporaneamente illiquida o sovraindebitata, può giustificare la prosecuzione del sostegno creditizio.
Il bilancio storico, in un contesto di crisi, è un documento che fotografa il fallimento di un passato; spesso, peraltro, inquinato da anni di gestioni conservative o, peggio, da interventi e scelte gestorie non rivelatesi corrette. Ancorare l’analisi a quei dati significa fondare una decisione futura su evidenze del passato che un piano di risanamento si propone proprio di superare.
L'analisi dell'intermediario finanziario deve quindi spostare il proprio baricentro. Dal bilancio consuntivo al piano industriale; dalla solidità patrimoniale storica alla credibilità dei flussi di cassa futuri (forward looking); dalla qualità delle garanzie reali residue alla qualità del management e alla discontinuità strategica proposta.
Uno dei nodi centrali - puntualmente evidenziato anche nel dibattito dottrinale recente - è il rapporto tra CNC e valutazione del merito creditizio ai sensi della normativa di vigilanza.
L’impresa che accede alla CNC è frequentemente classificata come UTP o forborne exposure. Ciò induce l’intermediario ad assumere un atteggiamento difensivo, volto alla minimizzazione dell’assorbimento patrimoniale.
Tuttavia, la CNC non è un evento liquidatorio, bensì uno strumento di emersione anticipata della crisi. La sua attivazione segnala un tentativo strutturato di riequilibrio e non una conclamata insolvenza.
Se il piano industriale è analiticamente fondato, sostenuto da dati verificabili, validato da un esperto indipendente, accompagnato da misure protettive coerenti, allora la valutazione del merito creditizio deve spostarsi da una logica backward-looking a una logica forward-looking.
La CNC, correttamente utilizzata, può rappresentare per la banca un’occasione di riduzione del rischio di perdita inattesa rispetto allo scenario liquidatorio.
La valutazione prospettica e la sana e prudente gestione
La conferma delle linee di credito esistenti o la concessione di nuova finanza, in un simile contesto, non rappresentano un’anomalia prudenziale, ma un’operazione coerente con i criteri di sana e prudente gestione, a condizione che sia fondata su un piano attendibile e su dati verificabili.
Sostenere un'impresa priva di prospettive industriali è concessione abusiva del credito. Rifiutare il sostegno a un'impresa con un piano di risanamento credibile, condannandola a una liquidazione che distrugge valore per tutti gli “stakeholder”, può configurare un esercizio altrettanto criticabile della discrezionalità bancaria. La “sana e prudente gestione” non può essere interpretata come un mero principio di astensione dal rischio. Implica, al contrario, una capacità di valutazione qualificata del rischio stesso.
Il rischio, in una CNC, non è più legato alla solvibilità passata dell'imprenditore, ma alla fattibilità industriale del suo piano. Gli strumenti che il CCII mette a disposizione nell’ambito della CNC - dalle misure protettive e cautelari ai finanziamenti prededucibili - non sono deroghe patologiche al diritto comune, ma meccanismi legali volti a riallineare il rischio giuridico al rischio industriale, consentendo agli intermediari di finanziare un piano di rilancio in un contesto protetto e trasparente.
La presenza di un Esperto indipendente, la vigilanza del tribunale sulle operazioni straordinarie e la prededucibilità della nuova finanza costituiscono un'architettura di garanzie che riduce il rischio operativo del finanziatore, a patto che la sua valutazione preliminare sulla sostenibilità industriale del piano sia stata rigorosa. In questa prospettiva, la banca non agisce come un creditore che subisce, ma come un investitore specializzato che finanzia un'operazione di turnaround.
Un ulteriore elemento che incide sulla finanziabilità è la disciplina dei finanziamenti prededucibili. La prededucibilità non costituisce un privilegio arbitrario, ma una tecnica di allocazione razionale del rischio. Essa tutela il finanziatore che sostiene un piano potenzialmente idoneo al risanamento, evita il fenomeno del “credit freeze” e incentiva il sostegno alla continuità.
Il Correttivo-ter ha contribuito a chiarire l’ambito applicativo delle autorizzazioni e la protezione degli atti compiuti nel rispetto della procedura.
In tale contesto, il rischio per la banca non è più quello di finanziare un soggetto in dissesto irreversibile, ma quello - fisiologico - di valutare la credibilità industriale del progetto.
Continuità aziendale e logica europea dell’early intervention
La CNC si inserisce nel solco della direttiva 2019/1023/UE, che promuove strumenti di ristrutturazione preventiva volti a preservare il valore aziendale prima dell’insolvenza irreversibile.
Il legislatore europeo ha chiarito che la distruzione di valore derivante da interventi tardivi è un costo sistemico. In tale quadro, il ruolo delle banche non può essere meramente liquidatorio.
Esse sono chiamate a esercitare una funzione allocativa del capitale coerente con la logica dell’early restructuring: sostenere le imprese economicamente sane, ma finanziariamente squilibrate.
La trasformazione culturale dell’analisi bancaria: dall’esame statico dei numeri alla competenza industriale integrata
Uno dei limiti più evidenti che ancora caratterizzano l’approccio del sistema bancario alla composizione negoziata della crisi non è di natura normativa, bensì culturale e metodologica.
Come si è cercato di chiarire con le superiori considerazioni, la disciplina oggi consente - ed anzi favorisce - la finanziabilità delle imprese che presentino concrete prospettive di risanamento. Ciò che talvolta difetta è la capacità tecnica dell’analista bancario e dell’organo deliberante di comprendere realmente la dimensione industriale del piano.
La valutazione creditizia, soprattutto nei contesti di crisi, non può esaurirsi nella verifica di indicatori statici o nella reiterazione di schemi di scoring fondati su serie storiche. Il bilancio passato descrive un equilibrio che non ha retto; il piano di risanamento descrive un equilibrio che deve ancora essere costruito. Confondere le due dimensioni significa utilizzare strumenti inidonei per l’oggetto dell’analisi.
A) La competenza industriale come presupposto della decisione creditizia
L’analista bancario che esamina un piano nell’ambito di una CNC dovrebbe possedere - o quantomeno saper attivare - competenze tecniche che travalicano la mera lettura contabile.
Occorre comprendere la struttura del modello di business, la sostenibilità del vantaggio competitivo, il posizionamento strategico nel mercato di riferimento, le leve di sviluppo commerciale, la qualità e riconoscibilità del brand e la capacità dell’impresa di trasformare investimenti immateriali in flussi di cassa prospettici.
Un piano industriale non è un foglio Excel con numeri incrementali. È la rappresentazione di un processo di trasformazione. Se l’analisi si limita a criticare la coerenza aritmetica delle proiezioni senza interrogarsi sulla credibilità dei driver sottostanti, la banca abdica alla propria funzione allocativa del capitale.
L’organo deliberante, a sua volta, non può limitarsi a recepire rilievi tecnici di natura esclusivamente contabile. Deve essere messo in condizione di comprendere la dinamica industriale del progetto.
In assenza di tale competenza, la decisione diviene inevitabilmente difensiva.
B) Il superamento dell’analisi retrospettiva: verso una valutazione generativa del rischio
La crisi, per definizione, è l’esito di una traiettoria negativa. Se l’analisi bancaria resta ancorata a quella traiettoria, la conclusione sarà inevitabilmente la contrazione o l’interruzione del credito.
Ma la CNC nasce per interrompere quella traiettoria. Il rischio di concessione del nuovo credito non può essere misurato esclusivamente sulla base del deterioramento storico; deve essere orientato alla verifica della reale capacità dell’impresa, una volta ristrutturata, di produrre flussi positivi.
La domanda centrale non è: «quali sono stati i margini negli ultimi tre esercizi?», bensì: «esistono oggi, a seguito degli interventi proposti, le condizioni per generare margini sostenibili futuri?».
Ciò implica un cambio radicale di prospettiva: dalla verifica passiva del dato consuntivo alla valutazione attiva della capacità di generazione di valore.
In questa prospettiva, il rischio non è più soltanto rischio di perdita; diventa rischio di mancata allocazione efficiente del capitale.
C) Il paradosso della coerenza decisionale nel tempo
Si genera altrimenti un paradosso difficilmente giustificabile sul piano tecnico e, talvolta, anche reputazionale.
Accade infatti che per anni vengano rinnovate linee di credito, vengano concesse nuove esposizioni, si mantengano affidamenti autoliquidanti fondati su crediti verso terzi regolarmente solvibili, senza che venga mai svolta un’analisi approfondita del modello industriale dell’impresa.
Poi, nel momento in cui l’impresa intraprende un percorso di ristrutturazione strutturato e trasparente, l’atteggiamento diviene improvvisamente iper-critico e paralizzante (quando magari pochi mesi prima gli stessi analisti e l’organo deliberante avevano confermato le linee di credito).
Se l’azienda ha per anni beneficiato di affidamenti sulla base di serie storiche e dati statici, e se quelle linee sono state ritenute coerenti con la sana e prudente gestione, occorre allora coerenza metodologica.
Delle tre, l’una:
o il credito non doveva essere concesso prima;
o non deve essere sostenuto nel percorso di ristrutturazione;
o non dovrebbe essere sostenuto nemmeno dopo.
La valutazione non può mutare radicalmente solo perché la crisi è divenuta esplicita e regolata. Anzi, paradossalmente, nel momento in cui l’impresa attiva una CNC, la trasparenza informativa aumenta, il controllo sul processo si rafforza, la visibilità prospettica migliora. Il rischio diviene più leggibile, non più opaco.
D) Proattività e responsabilità allocativa del capitale
L’analista bancario non è un revisore chiamato a confutare, ma è un allocatore di capitale.
L’organo deliberante non è un organo di veto; è un soggetto che assume decisioni economiche con effetti sistemici.
La proattività richiesta non significa indulgere in ottimismo irrazionale, ma interrogarsi sulle leve di sviluppo, comprendere le strategie di branding, valutare l’impatto degli investimenti materiali e immateriali, analizzare le dinamiche competitive del settore e verificare l’effettiva rimozione delle cause della crisi.
Soprattutto nei casi di linee autoliquidanti (quali anticipi su fatture verso debitori solvibili), il rifiuto di sostegno deve essere sorretto da una motivazione tecnica rigorosa, non da una reazione automatica alla parola “crisi”. Se il terzo debitore paga regolarmente, se il ciclo finanziario è coerente, se il piano prevede il riequilibrio della struttura dei costi, la mera esistenza della procedura non può costituire ragione sufficiente per il blocco del credito.
E) Valore aziendale e dovere di sostegno
È necessario distinguere concettualmente tra valore imprenditoriale (legato alla figura del singolo imprenditore) e valore aziendale (legato all’organizzazione, al marchio, al know-how, alla clientela, ai processi). La CNC tutela il secondo, non il primo.
Se esiste valore aziendale, ossia capacità organizzata di produrre flussi economici positivi, l’intervento creditizio non è un favore: è un investimento coerente con la funzione bancaria.
Se tale valore non esiste, il dovere è fermarsi. Infatti, la sana e prudente gestione non è neutralità; è scelta tecnica consapevole.
Essa impone coerenza nel concedere credito in fase espansiva, nel sostenerlo in fase di ristrutturazione e nel ritirarlo quando non vi siano prospettive oggettive.
F) Verso un modello evoluto di analisi bancaria nella crisi
La CNC richiede una trasformazione del modello interno di analisi bancaria orientato:
all’integrazione tra competenze finanziarie e competenze industriali;
al dialogo strutturato con advisor ed esperto;
alla capacità di leggere gli intangibili (brand, posizionamento, innovazione);
alla valutazione dei flussi prospettici depurati dagli effetti della crisi.
In assenza di questa evoluzione, il rischio è duplice: distruggere valore sostenibile per eccesso di prudenza oppure sostenere valore insostenibile per inerzia storica. La maturità del sistema creditizio si misura nella capacità di distinguere tra queste due ipotesi.
La composizione negoziata non chiede alle banche di assumere rischi irrazionali; chiede loro di assumere rischi consapevoli. E, come già detto, il rischio consapevole si fonda sulla comprensione profonda del business, non sulla sola lettura del passato.
Il ruolo dell'advisor finanziario e la costruzione della fiducia
Perché questo cambio di paradigma sia possibile, è determinante il ruolo dell'advisor finanziario che assiste l'impresa. Il suo compito non è "vendere" un piano ai creditori, ma costruire un'architettura informativa e strategica che sia intrinsecamente credibile e verificabile.
L'advisor deve operare una "bonifica del dato", ricostruendo una verità industriale che vada oltre le rappresentazioni contabili inquinate dalla crisi. Deve cioè fondare il piano non su proiezioni ottimistiche, ma su driver di discontinuità concreti: rimozione delle cause della crisi, taglio dei rami secchi, riorganizzazione dei processi, interventi sul management.
Solo un piano industriale che dimostri questa discontinuità può generare la fiducia necessaria a convincere un intermediario finanziario a spostare il focus dal recupero del passato all'investimento nel futuro. Il dialogo con le banche, in una CNC, non può essere una negoziazione sul quanto sacrificare, ma deve diventare una due diligence congiunta sulla capacità del piano di generare il valore necessario a remunerare congruamente tutti i portatori di capitale, inclusa la nuova finanza.
La figura dell’esperto assume, dunque, un ruolo centrale non solo nella gestione delle trattative, ma nella costruzione della finanziabilità.
L’esperto valida la coerenza delle informazioni, verifica la plausibilità del percorso e garantisce trasparenza nel dialogo tra debitore e creditori. Egli non è un certificatore del piano, ma un presidio di attendibilità del processo. La sua presenza riduce infatti l’asimmetria informativa e consente alla banca di effettuare una valutazione più sofisticata del rischio.
In questo senso, la CNC - specie dopo il Correttivo-ter - si configura come una piattaforma regolata di due diligence condivisa.
A) La condizione imprescindibile: verità integrale, disclosure radicale e responsabilità del management
La trasformazione culturale richiesta al sistema bancario non può realizzarsi senza applicare un metro di giudizio altrettanto rigoroso nei confronti dell’impresa.
Se si chiede all’analista di superare la mera lettura difensiva dei numeri storici e di valutare la capacità futura di generare flussi, è necessario che l’azienda - e in particolare il suo management - accetti di esporsi in modo totale, senza reticenze, senza opacità, senza artifici narrativi.
La composizione negoziata non è uno spazio di maquillage finanziario. È un luogo di verità industriale.
B) Il dovere di “messa a nudo” dell’impresa
Il management che accede alla CNC (a maggior ragione se si pensa che lo può fare senza alcuna preventiva autorizzazione o semplice condivisone con soci e azionisti, posto che la norma – e questa appare come una grave lacuna della norma – non prevede una loro partecipazione attiva al processo di risanamento se non di apporto di finanza nuova) deve comprendere che la credibilità del piano non nasce dall’ottimismo delle proiezioni, ma dalla radicale trasparenza delle informazioni.
Ciò implica esposizione delle cause della crisi, ammissione degli errori gestionali, ricostruzione delle dinamiche finanziarie deteriorate, evidenziazione dei contratti critici, disclosure dei contenziosi latenti e rappresentazione realistica dei fabbisogni finanziari.
Il passato non può essere riscritto. È storia. Serve solo per evitare la reiterazione degli errori.
C) Il piano non deve abbellire: deve dimostrare
Uno dei rischi più frequenti nei percorsi di ristrutturazione è la costruzione di piani “persuasivi”, ma non realmente fondati.
Proiezioni che incorporano crescite lineari non giustificate, ipotesi di marginalità non coerenti con il settore, stime di recupero commerciale prive di basi contrattuali, riduzioni di costi non sostenute da interventi organizzativi concreti.
Un piano serio non deve convincere ma deve dimostrare. Deve dimostrare, in particolare, che le cause della crisi sono state identificate, che sono stati introdotti interventi di discontinuità, che esiste una domanda reale per i prodotti o servizi, che la struttura organizzativa è adeguata e che la governance è stata rafforzata, se necessario.
La disclosure deve essere orientata al futuro. Non si tratta di nascondere il passato, ma di dimostrare che il futuro sarà diverso.
In questo contesto gli advisor finanziari e legali hanno una responsabilità tecnica e deontologica centrale. L’advisor finanziario non è il redattore di un documento ottimistico; è il costruttore di un impianto probatorio industriale. L’advisor legale non è il difensore della posizione dell’imprenditore; è il garante della correttezza procedurale e della coerenza delle scelte rispetto al quadro normativo.
Entrambi devono operare in logica di totale disclosure: evidenziando i rischi, rappresentando gli scenari alternativi, indicando le variabili sensibili, simulando stress test.
Un piano che non regge a un’analisi controfattuale rigorosa è un piano fragile, anche se formalmente elegante.
D) La verità come infrastruttura della finanziabilità
Il sistema si regge su un equilibrio delicato.
Alle banche si chiede di valutare il business, di comprendere il branding, di leggere gli intangibili e di assumere rischio prospettico.
Ma tutto ciò è possibile solo se la base informativa è solida.
Senza verità a 360 gradi l’analista torna ai numeri statici; l’organo deliberante si rifugia nella prudenza difensiva; il dialogo si irrigidisce; la fiducia si dissolve.
La CNC può funzionare solo come piattaforma di trasparenza totale.
E) Il rischio sistemico della mezza verità
Esiste un rischio ancora più grave della mancata concessione del credito: la concessione fondata su informazioni incomplete.
Un sistema che funziona “apparentemente” può generare un equilibrio temporaneo, ma fragile.
Se il piano è costruito su ipotesi non dichiarate, criticità non emerse, tensioni finanziarie sottostimate, il tempo riporterà inevitabilmente alla crisi.
E, spesso, in forma più grave. L’illusione di un risanamento parziale è più pericolosa di un arresto tempestivo.
La CNC non deve produrre sopravvivenze artificiali; deve generare riequilibri strutturali.
F) Valore futuro e responsabilità collettiva
L’obiettivo del percorso non è preservare l’imprenditore, ma verificare l’esistenza di valore aziendale futuro.
Se tale valore esiste, esso deve essere dimostrato con il massimo grado di attendibilità e dettaglio.
Il valore aziendale non è un’affermazione retorica; è la capacità concreta di generare EBITDA sostenibili, flussi di cassa positivi, equilibrio finanziario, remunerazione del capitale.
Solo se il piano dimostra questa capacità, la banca può e deve assumere un rischio consapevole.
Se tale capacità non è dimostrata, la scelta responsabile è arrestare il processo.
G) CNC come patto di verità
La Composizione Negoziata è, in ultima analisi, un patto di verità tra impresa, advisor, esperto, stakeholders e tribunale.
Senza verità, il sistema si inchioda. Con verità, il sistema può evolvere. La maturità del modello non dipende solo dalle norme o dalla prudenza bancaria; dipende dalla qualità etica e tecnica degli attori.
La crisi può essere occasione di rifondazione industriale solo se diventa occasione di verità. In caso contrario, non si tratta di risanamento, ma di differimento del fallimento.
Considerazioni conclusive: un nuovo paradigma per il ceto bancario
La posizione degli intermediari finanziari nella composizione negoziata della crisi richiede una rilettura profonda. Essi non sono semplici creditori chiamati a misurare il sacrificio sul passato, ma attori economici che devono valutare – con metodo tecnico e prospettico – la reale capacità dell’impresa di permanere sul mercato in equilibrio economico-finanziario.
La continuità aziendale, se validata da un piano industriale robusto e da una discontinuità gestionale credibile, diventa il presupposto per un intervento che non è più solo contenimento del danno, ma un vero e proprio investimento nel rilancio industriale. Abbracciare questa logica non significa ignorare i principi prudenziali, ma applicarli con una visione più evoluta, riconoscendo che il modo migliore per tutelare il valore del credito, anche quello pregresso, è spesso garantire che l'impresa che lo deve rimborsare continui a generare valore.
Sintetizzando, è possibile concludere affermando, senza timor di smentita, che la composizione negoziata della crisi, specie dopo il Correttivo-ter, non è uno spazio di sacrificio imposto al ceto bancario, ma un ambiente regolato di valutazione prospettica.
La banca che vi partecipa non abdica alla sana e prudente gestione; al contrario, la esercita in forma evoluta.
Il vero collaterale non è l’immobile residuo o la garanzia personale (o più in generale l’asset): è la capacità dell’impresa di generare flussi futuri.
Se questa capacità esiste - ed è dimostrata con metodo tecnico, discontinuità gestionale e trasparenza informativa - il sostegno creditizio non è un azzardo, ma un investimento razionale.
La CNC, dunque, non impone alle banche di sacrificare il passato; chiede loro di valutare il futuro con strumenti adeguati.
Ed è proprio nella capacità di compiere questa valutazione che si misura la maturità del sistema finanziario.
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Sommario
Premessa: il (pre)giudizio del creditore finanziario e la funzione della CNC
La continuità aziendale come vero collaterale
Continuità aziendale e logica europea dell’early intervention
La trasformazione culturale dell’analisi bancaria: dall’esame statico dei numeri alla competenza industriale integrata
Il ruolo dell'advisor finanziario e la costruzione della fiducia