Reati permanenti, contestazione aperta e prescrizione

La Redazione
12 Marzo 2026

In caso di contestazione c.d. aperta o a «consumazione in atto», senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di «natura processuale» per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data.

In presenza di un reato permanente in caso di contestazione c.d. aperta o a «consumazione in atto», senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di «natura processuale» per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (Cass. pen., sez. I, 26 febbraio 2014, n. 39221, Saputo, Rv. 260511; Cass. pen., sez. II, 1° marzo 2016, n. 23343, Ariano, Rv. 267080; Cass. pen., sez. II, 13 giugno 2023, n. 37104, Aligi, Rv. 285414). In ogni caso, resta però confermato che, in tali ipotesi, il termine finale di consumazione coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l'accertamento processuale, dal quale decorre il termine di prescrizione del reato in mancanza di una specifica contestazione che delimiti temporalmente le condotte frutto della reiterazione criminosa (Cass. pen., sez. V, 19 gennaio 2022, n. 12055, C., Rv. 281021, in tema di atti persecutori; Cass. pen., sez. V, 13 dicembre 2018, n. 6742, D., Rv. 275490, sempre in tema di delitto di cui all'art. 612-bis c.p.). In caso di contestazione c.d. aperta o a «consumazione in atto», senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di «natura processuale» per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data (Cass. pen., sez. V, 3 febbraio 2026, dep. 4 marzo 2026, n. 8593).

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