Accordi di ristrutturazione e transazione fiscale: è retroattivo l’art. 1-bis d.l. n. 69/2023

La Redazione
11 Marzo 2026

La Corte di cassazione (sent. n. 5309 del 9 marzo 2026) si pronuncia sull’ambito temporale di applicazione dell’art. 1-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, in materia di transazione fiscale ex art. 63 c.c.i.i.

In tema di transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione, le disposizioni di cui all'art. 1-bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69 – inserito dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, entrata in vigore il 17 dicembre 2023 – sono state espressamente dettate dal legislatore al fine di assicurare, nelle more dell'adozione del cd. decreto Correttivo-ter, poi emanato con d.lgs. n. 136/2024 (applicabile alle proposte di transazione presentate successivamente al 28 settembre 2024), una adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti all'accordo, con contestuale sospensione dell'applicabilità dei commi 2, ultimo periodo, e 2-bis dell'art. 63 c.c.i.i.

Il comma 6 del citato art. 1-bis stabilisce che «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto».

Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 5309 del 9 marzo 2026 – per «presente decreto» deve intendersi, secondo un'ineludibile interpretazione letterale, lo stesso decreto-legge 69/2023, la cui entrata in vigore risale al 15 giugno 2023.

Ne deriva che il citato art. 1-bis è applicabile retroattivamente alla proposta di accordo depositata dopo l’entrata in vigore del decreto-legge (14 giugno 2023), anche se prima dell'entrata in vigore della legge di conversione (17 dicembre 2023), «in deroga al principio – dichiarato espressamente derogabile - di cui all'art. 15, comma 5, L. n. 400 del 1988, in base al quale, di regola, "Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente"».

Nel caso all’esame della Corte, a fronte di una proposta di transazione su crediti fiscali ex art. 63 c.c.i.i. notificata all'Agenzia delle Entrate in data 21 luglio 2023, seguita dall'invio in data 3 agosto 2023 di copia dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 c.c.i.i. poi pubblicato nel Registro delle imprese in data 4 agosto 2023, e infine dal deposito della domanda di omologazione presso il Tribunale in data 29 gennaio 2024, si afferma che «non è chi non veda come le norme innovative e retroattive di cui al più volte citato art. 1-bis d.l. 69/2023 fossero applicabili alla fattispecie sub iudice».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.