Accordi di ristrutturazione e transazione fiscale: è retroattivo l’art. 1-bis d.l. n. 69/2023
11 Marzo 2026
In tema di transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione, le disposizioni di cui all'art. 1-bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69 – inserito dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, entrata in vigore il 17 dicembre 2023 – sono state espressamente dettate dal legislatore al fine di assicurare, nelle more dell'adozione del cd. decreto Correttivo-ter, poi emanato con d.lgs. n. 136/2024 (applicabile alle proposte di transazione presentate successivamente al 28 settembre 2024), una adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti all'accordo, con contestuale sospensione dell'applicabilità dei commi 2, ultimo periodo, e 2-bis dell'art. 63 c.c.i.i. Il comma 6 del citato art. 1-bis stabilisce che «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto». Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 5309 del 9 marzo 2026 – per «presente decreto» deve intendersi, secondo un'ineludibile interpretazione letterale, lo stesso decreto-legge 69/2023, la cui entrata in vigore risale al 15 giugno 2023. Ne deriva che il citato art. 1-bis è applicabile retroattivamente alla proposta di accordo depositata dopo l’entrata in vigore del decreto-legge (14 giugno 2023), anche se prima dell'entrata in vigore della legge di conversione (17 dicembre 2023), «in deroga al principio – dichiarato espressamente derogabile - di cui all'art. 15, comma 5, L. n. 400 del 1988, in base al quale, di regola, "Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente"». Nel caso all’esame della Corte, a fronte di una proposta di transazione su crediti fiscali ex art. 63 c.c.i.i. notificata all'Agenzia delle Entrate in data 21 luglio 2023, seguita dall'invio in data 3 agosto 2023 di copia dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 c.c.i.i. poi pubblicato nel Registro delle imprese in data 4 agosto 2023, e infine dal deposito della domanda di omologazione presso il Tribunale in data 29 gennaio 2024, si afferma che «non è chi non veda come le norme innovative e retroattive di cui al più volte citato art. 1-bis d.l. 69/2023 fossero applicabili alla fattispecie sub iudice». |