Green bond europei: lo standard UE tra trasparenza e vigilanza
13 Marzo 2026
La circolare Assonime n. 5 del 10 marzo 2026 analizza il nuovo regime, evidenziando come l’obiettivo principale sia contrastare i fenomeni di greenwashing e orientare i flussi di capitale verso attività coerenti con la Tassonomia UE. Il regolamento si inserisce nel più ampio quadro delle politiche europee per la finanza sostenibile e rappresenta uno degli strumenti attuativi del Green Deal. L’utilizzo dell’etichetta EuGB è subordinato al rispetto di requisiti stringenti sulla destinazione dei proventi, che devono finanziare attività conformi ai criteri della Tassonomia. Il regolamento prevede due modalità di allocazione delle risorse: un approccio graduale e un approccio di portafoglio. In entrambi i casi è prevista una limitata flessibilità, fino al 15% dei proventi, per attività non ancora pienamente allineate. Tra gli adempimenti richiesti figura anche la predisposizione di un piano CapEx, volto a indicare tempi e modalità di allineamento delle attività alla Tassonomia. Tale piano, insieme alle informazioni sull’uso dei proventi, è soggetto a verifica esterna indipendente. La circolare esamina inoltre il d.lgs. 28/2026, che adegua il Testo unico della finanza al nuovo quadro europeo. Il decreto introduce le definizioni di obbligazione verde europea, obbligazione ecosostenibile e obbligazione legata alla sostenibilità, attribuendo alla Consob il ruolo di autorità competente per la vigilanza sugli emittenti. Il sistema sanzionatorio prevede, in caso di violazioni degli obblighi informativi, sanzioni amministrative fino allo 0,5% del fatturato. In conclusione, Assonime richiama l’attenzione sui profili di responsabilità da prospetto, sul coordinamento con la disciplina sugli abusi di mercato e sulla tutela degli investitori, evidenziando la necessità di un equilibrio tra rigore regolatorio e sviluppo del mercato dei green bond. |