Third-Party Litigation Funding in Europa: la necessità di un quadro normativo a livello UE

13 Marzo 2026

Nel marzo 2025 la Commissione Europea, insieme al British Institute of International and Comparative Law, ha pubblicato un’analisi sui quadri normativi e sulle prassi del Third-Party Litigation Funding (TPLF) in tutti gli Stati membri dell’UE e in alcuni Paesi extra‑UE (Stati Uniti, Canada, Svizzera e Regno Unito). L’obiettivo principale era creare il primo studio comparativo per valutare possibili opzioni regolatorie, inclusa una bozza di direttiva UE. Il TPLF si verifica quando un soggetto estraneo alla controversia fornisce risorse (di norma al ricorrente) per coprire i costi del contenzioso in cambio di una quota dell’eventuale risarcimento. Il fenomeno è nato in Australia negli anni ’90, si è diffuso negli Stati Uniti e nel Regno Unito ed è oggi presente nella maggior parte degli Stati membri dell’UE (ma non in tutti).

Attualmente, la Direttiva UE 2020/1828 (RAD) sulle azioni rappresentative per la tutela dei consumatori lascia agli Stati membri la scelta se consentire o meno il ricorso al TPLF. Se consentito, il ricorso a pratiche di TPLF deve garantire trasparenza, evitare conflitti di interesse e tutelare gli interessi dei consumatori.

Quadri normativi

La maggior parte degli Stati membri dell’UE non dispone di una normativa specifica sul TPLF. Fanno eccezione alcune disposizioni adottate per attuare la RAD in materia di azioni collettive dei consumatori.

Paesi extra‑UE come Regno Unito e Canada si basano su common law e autoregolamentazione. Gli Stati Uniti presentano un mosaico di regole a livello federale e statale. La Svizzera non ha una regolamentazione specifica, ma in generale consente il ricorso al TPLF.

In assenza di norme specifiche, il TPLF si basa su diritto contrattuale, procedura civile e diritto dei consumatori. Gli avvocati restano vincolati dai loro doveri etici, inclusi conflitti di interesse e riservatezza.

Pratiche di mercato

Il TPLF è utilizzato in molti ambiti: contenzioso commerciale e civile, concorrenza/antitrust, tutela dei consumatori, proprietà intellettuale, insolvenza e mass claims. La maggior parte dei funders è costituita da soggetti privati operanti in più giurisdizioni. Non esiste un registro ufficiale e il mercato, in generale, è considerato poco trasparente.

La remunerazione dei funder è spesso pari al 20-30% del risarcimento, ma può essere più alta o strutturata in proporzione ai costi. In molti casi il funder richiede il diritto di approvare la strategia, la scelta degli avvocati o l’eventuale accordo transattivo, con gradi di controllo variabili.

Confronto tra Paesi

I mercati più sviluppati nell’UE sono attualmente Paesi Bassi e Germania, che ospitano la maggior parte dei funder e guidano i dibattiti dei regolatori. L’Italia è un mercato attualmente piccolo ma in crescita.

Paesi Bassi: grazie alla forte presenza di holding internazionali e a un sistema efficace di definizione processuale delle class action, i Paesi Bassi sono considerati un foro privilegiato per cause antitrust, azioni collettive e, più recentemente, procedure di ristrutturazione del debito con mass claims. Negli ultimi anni alcuni studi legali innovativi hanno investito nel vagliare potenziali controversie da presentare ai funder o alle associazioni dei rappresentanti dei ricorrenti. Tuttavia, allo stato attuale, dati certi sulle dimensioni del mercato non sono disponibili.

Germania: il ricorso a pratiche di TPLF è legale e ampiamente consolidato. Non esiste una legge specifica, ma i tribunali considerano validi i contratti di funding. Gli avvocati non possono utilizzare patti di quota lite, ma i funder sì. Il TPLF è diffuso in contenziosi commerciali, mass claims e arbitrati.

Italia: nel sistema italiano, analogamente al mercato tedesco, il cosiddetto “patto di quota lite” (ovvero quando il compenso dell’avvocato è calcolato come percentuale del risultato ottenuto) era inizialmente proibito dall’art. 2233 del Codice Civile per tutelare l’indipendenza del professionista; è stato poi liberalizzato nel 2006 con il decreto Bersani, e nuovamente limitato nel 2012. Pertanto, gli avvocati non possono percepire una parte del risultato ottenuto, mentre i finanziatori sì.

Il settore del TPLF in Italia rimane in una fase iniziale di sviluppo rispetto a mercati più maturi come Germania e Paesi Bassi, ma sta mostrando una crescita graduale e sta attirando sempre più interesse da parte di finanziatori internazionali e nazionali, professionisti legali e studiosi. Il TPLF è ancora in uno stadio embrionale, con pochi operatori attivi, tra cui startup italiane (Lex-Capital, BE-Cause) e filiali di grandi gruppi internazionali (OmniBridge, Deminor, Libra Claims).

Non esiste una legislazione specifica dedicata esclusivamente al TPLF in Italia; la materia è regolata dal diritto contrattuale generale. Alcuni finanziatori registrati come fondi di investimento (SICAV) sono soggetti alla vigilanza finanziaria di Consob e Banca d’Italia, ma la maggior parte opera senza una supervisione regolatoria distinta.

La cessione dei crediti e dei diritti è consentita e recenti decisioni giudiziarie hanno confermato la possibilità per i consumatori di cedere i propri diritti al risarcimento, ad esempio nei casi di ritardi aerei ai sensi del Regolamento (UE) n. 261/2004.

Nel complesso, sebbene il mercato italiano del TPLF sia ancora ridotto, frammentato e privo di un quadro normativo specifico, la domanda e le opportunità stanno crescendo, soprattutto per i contenziosi di maggior valore e per le azioni collettive.

Portogallo, Spagna, Francia: il TPLF è in fase di introduzione normativa soprattutto per le azioni collettive dei consumatori.

Irlanda: la normativa irlandese attualmente proibisce il TPLF da parte di soggetti esterni che non abbiano un interesse legittimo e autonomo nella controversia. La Irish Law Reform Commission (LRC) ha pubblicato uno studio nel luglio 2023 e sta attualmente rivedendo la disciplina relativa al TPLF, pertanto lo stato irlandese potrebbe a breve introdurre una riforma legislativa atta a legittimare il ricorso al TPLF.

Grecia: la Grecia non dispone di una normativa specifica che disciplini il TPLF, né nel contenzioso né nell’arbitrato; non esiste un divieto formale, ma neppure un chiaro regime regolatorio o di vigilanza. Non risultano casi ampiamente riportati né operatori di funding attivi nel mercato greco. Sebbene a livello dell’Unione Europea sia in corso lo sviluppo di una regolamentazione, la Grecia non ha ancora adottato misure nazionali in materia.

Opinioni degli stakeholder

Come anticipato esistono opinioni contrastanti sul ricorso al TPLF. Coloro che sottolineano gli aspetti positivi segnalano:

  • Accesso alla giustizia: il finanziamento fornisce un supporto essenziale ai ricorrenti che non dispongono dei mezzi economici per far valere in modo efficace le proprie pretese. Il TPLF rimuove le barriere finanziarie, coprendo i costi legali e consentendo alle persone di portare avanti azioni fondate che altrimenti non potrebbero permettersi, soprattutto quando si confrontano con soggetti convenuti molto forti finanziariamente.
  • Condivisione del rischio tra le parti: i rischi vengono ripartiti, poiché i finanziatori assorbono le perdite derivanti dai casi non riusciti, riducendo l’esposizione del cliente.
  • Professionalizzazione e filtraggio delle pretese più deboli: i finanziatori professionali applicano una due diligence avanzata, un’analisi del merito giuridico e modelli finanziari. Ciò garantisce che solo i casi fondati ricevano finanziamento, riducendo il contenzioso temerario.
  • Deterrenza delle condotte illecite da parte delle imprese: il TPLF incentiva le aziende a rafforzare i programmi di compliance ed evitare comportamenti rischiosi che prestino il fianco a successive azioni collettive. Le imprese sono maggiormente consapevoli che i ricorrenti possono accedere al capitale necessario per affrontare contenziosi lunghi e complessi. Questo riduce le motivazioni delle aziende a porre in essere pratiche dannose o ignorare gli obblighi legali.

Al contrario, c’è chi evidenzia numerosi aspetti negativi del TPLF:

  • Riduzione del risarcimento per i ricorrenti: i finanziatori in genere ricevono una quota compresa tra il 20% e il 30% dell’importo riconosciuto, ma la percentuale può essere più alta o strutturata in proporzione ai costi sostenuti. In alcuni casi le spese sostenute possono ridurre in modo significativo l’importo netto percepito dal ricorrente.
  • Possibili conflitti di interesse: i finanziatori possono esercitare un certo controllo o influenza sulla strategia processuale, sulle decisioni di transazione e persino sulla scelta del legale, sollevando preoccupazioni riguardo ai conflitti di interesse e potenzialmente compromettendo l’indipendenza dell’avvocato.
  • Mancanza di trasparenza: le parti non sono obbligate a divulgare l’esistenza o i termini degli accordi di TPLF ai tribunali o alla controparte. Questo crea incertezza su chi controlli la strategia processuale e se esistano conflitti di interesse. In alcune giurisdizioni, i ricorrenti possono accettare condizioni sfavorevoli senza comprendere appieno l’impatto sul loro risarcimento finale.

In conclusione

Il TPLF è in crescita, ma rappresenta ancora una parte limitata del mercato dei servizi legali in Europa. Dal punto di vista degli effetti economici, le opinioni sono divergenti: alcuni rilevano un aumento dei costi del contenzioso e dei premi assicurativi, mentre altri non riscontrano impatti significativi. Le discussioni interne evidenziano la rapida espansione del TPLF nell’UE, in particolare in Paesi come Germania e Paesi Bassi. Il TPLF è collegato all’aumento dei costi delle assicurazioni di responsabilità civile, con paralleli all’esperienza degli Stati Uniti, dove la social inflation (in parte alimentata dal TPLF) ha fatto aumentare in modo significativo il costo dei sinistri.

Gli approcci regolatori variano, ma si osserva una tendenza verso maggiore trasparenza e garanzie minime. Gli stakeholder sono divisi tra chi considera il TPLF essenziale per l’accesso alla giustizia e chi teme possibili abusi.

In termini generali, la mancanza di trasparenza e supervisione in Europa solleva preoccupazioni riguardo a conflitti di interesse e imprevedibilità per assicuratori e riassicuratori.

Con una dichiarazione congiunta pubblicata nel novembre 2024, Insurance Europe, EuroCommerce, lo European Justice Forum, la European Banking Federation e altre associazioni industriali europee hanno richiesto con forza una regolamentazione a livello UE del TPLF, con l’obiettivo principale di garantire trasparenza e standard etici per prevenire conflitti di interesse e assicurare che i finanziatori agiscano nell’interesse dei ricorrenti: «l’introduzione di un soggetto terzo, motivato esclusivamente dal profitto e spesso con sede al di fuori dell’UE, nella tradizionale relazione avvocato‑cliente, solleva gravi questioni etiche e rappresenta una minaccia alla sicurezza economica dell’Europa. (…) Pertanto, le nostre organizzazioni, che rappresentano un ampio spettro del settore imprenditoriale europeo, chiedono una regolamentazione del TPLF a livello dell’UE per contribuire a mantenere la fiducia nei sistemi giudiziari e finanziari e per garantire che l’ambiente legale resti giusto, equo e bilanciato per tutti».

Nella stessa direzione, il Reinsurance Advisory Board (RAB) e altri stakeholder sottolineano che il TPLF è un fenomeno globale in rapida espansione, da miliardi di dollari, con impatti significativi su costi dei sinistri, inflazione e spese legali, ma rimane un settore in larga parte non regolamentato e poco trasparente. Secondo il documento Policy brief: Towards regulating Third‑Party Litigation Funding (TPLF), pubblicato dallo European Justice Forum (EJF) nel maggio 2025, numerosi gruppi industriali (incluso il RAB) hanno espresso forte preoccupazione per i rischi derivanti da un TPLF non regolamentato, come aumento dei costi del contenzioso, scarsa trasparenza e potenziale sfruttamento dei ricorrenti. Le posizioni richiamate segnalano come necessaria la presenza di norme chiare e vincolanti a livello UE per salvaguardare l’integrità dei sistemi giudiziari, proteggere le imprese e garantire risultati equi per i ricorrenti.

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