Procura alle liti conferita dall’amministrato in violazione dei limiti fissati dal giudice tutelare

La Redazione
12 Marzo 2026

La Corte di cassazione, nell’ordinanza 7 marzo 2026, n. 5177, ha stabilito che la procura alle liti conferita dal soggetto amministrato al difensore in violazione delle limitazioni fissate dal giudice tutelare è invalida.

Nell’ambito di un giudizio promosso dall’amministratore di sostegno per l’accertamento dell’incapacità di intendere e di volere dell’amministrata in relazione a determinati prelievi di denaro, quest’ultima  depositava atto di intervento volontario in ragione di procura alle liti rilasciata al difensore.

Quale conseguenza dell’intervento spiegato, l’amministratore eccepiva l’inesistenza della procura alle liti conferita dall’assistita. Veniva quindi disposta la separazione del giudizio originario da quello inerente all’inesistenza della procura alle liti.

Il Tribunale, con sentenza confermata dalla Corte d’appello, valutava la procura come atto di straordinaria amministrazione non autorizzato, compiuto in violazione del decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, dichiarando l’inesistenza della procura e, per l’effetto, condannando il difensore in proprio al pagamento delle spese del giudizio.

L’avvocato proponeva ricorso per cassazione lamentando l’illegittimità della statuizione relativa alla condanna alle spese di lite, rilevando che il giudizio promosso dall’amministrata non rientrava negli atti soggetti all’autorizzazione del giudice tutelare, costituendo, piuttosto, espressione della sfera intangibile dei propri diritti personali.

La Corte di cassazione ha evidenziato che la procura alle liti conferita dal soggetto amministrato al ricorrente non era inesistente ma invalida, siccome in violazione delle limitazioni fissate dal giudice tutelare circa la necessità di una sua autorizzazione per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, con la conseguente insussistenza dei presupposti per condannare in proprio il difensore, essendo configurabile un vizio della procura alle liti diverso dall’inesistenza.

In merito, i giudici di legittimità richiamano l’orientamento a tenore del quale «nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo» (Cass. civ. n. 29209/2024; Cass. civ. n. 34638/2021).

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