Identità di genere, libera circolazione e limiti ai controlimiti nazionali

La Redazione
12 Marzo 2026

La CGUE, nella causa C‑43/24, afferma che l’art. 21 TFUE e l’art. 4, par. 3, dir. 2004/38, letti alla luce dell’art. 7 CDFUE, ostano al divieto bulgaro di rettificare i dati di genere nei registri civili di una cittadina UE residente in altro Stato membro. 

La sentenza della Seconda Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 12 marzo 2026, causa C‑43/24, affronta in modo sistematico il rapporto tra riconoscimento giuridico dell’identità di genere, libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione e vincoli derivanti dalla giurisprudenza costituzionale nazionale.

La controversia origina dal caso di K.M.H., cittadina bulgara registrata alla nascita come persona di sesso maschile, che ha successivamente intrapreso un percorso di transizione di genere e vive stabilmente in Italia, dove ha instaurato una relazione familiare stabile. La ricorrente lamenta la costante discordanza tra il proprio aspetto e comportamento femminile e l’indicazione maschile nei documenti d’identità bulgari, con rilevanti ripercussioni nella vita quotidiana, in particolare in ambito lavorativo e nei controlli di frontiera e di polizia. 

Dinanzi ai giudici bulgari, K.M.H. chiede la dichiarazione di appartenenza al sesso femminile, con conseguente modifica di prenome, patronimico, cognome e numero di identificazione personale nei registri dello stato civile. La domanda viene respinta in primo e secondo grado sul presupposto che l’ordinamento bulgaro non prevede una procedura di cambiamento di genere fondata sull’autodeterminazione e consente modifiche solo in caso di mutamento corporale

Rivolgendosi alla Corte di giustizia, il giudice del rinvio chiede se tale assetto normativo e giurisprudenziale sia compatibile con gli artt. 9 TUE, 8, 10 e 21 TFUE e con l’art. 7 CDFUE, nonché con gli obblighi derivanti dall’art. 8 CEDU, in particolare alla luce del principio di uguaglianza dei cittadini UE e della libertà di circolazione. 

La Corte qualifica la situazione di K.M.H. come rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 21 TFUE, poiché la ricorrente ha esercitato la propria libertà di circolazione stabilendosi in Italia. Essa richiama l’art. 4, par. 3, dir. 2004/38, che impone agli Stati membri di rilasciare documenti d’identità idonei a consentire l’esercizio effettivo della libera circolazione. 

La Corte afferma che il rifiuto di consentire il cambiamento dei dati relativi al genere – sesso, cognome, patronimico, prenome e numero di identificazione personale – ostacola l’esercizio del diritto di circolare e soggiornare liberamente, in quanto costringe la persona interessata a dissipare continuamente dubbi sulla propria identità e sull’autenticità dei documenti, generando seri inconvenienti amministrativi, professionali e privati. 

Sul piano dei diritti fondamentali, la Corte valorizza l’art. 7 CDFUE, da interpretarsi in armonia con l’art. 8 CEDU, come elaborato dalla Corte EDU, che riconosce l’identità di genere come elemento essenziale della vita privata e impone agli Stati obblighi positivi di predisporre procedure chiare, rapide e accessibili di riconoscimento giuridico del genere, senza subordinare tale riconoscimento a interventi chirurgici indesiderati. 

Viene anche sottolineato che tollerare una discriminazione fondata sulla differenza tra sesso biologico e identità di genere equivale a negare il rispetto della dignità e della libertà della persona transgender. Essa qualifica quindi la normativa bulgara, nella misura in cui non consente alcuna procedura effettiva di modifica dei dati di genere per i cittadini che hanno esercitato la libera circolazione, come incompatibile sia con l’art. 21 TFUE, sia con l’art. 7 CDFUE. 

In conclusione, la decisione in oggetto rafforza la tutela dell’identità di genere delle persone transgender nel quadro della cittadinanza europea, imponendo agli Stati membri l’istituzione di procedure effettive di rettifica dei dati di genere e chiarendo che i vincoli derivanti dalla giurisprudenza costituzionale interna non possono prevalere sul diritto dell’Unione, specie quando incidono sulla libertà di circolazione e sulla dignità della persona.