L’ambito di applicazione temporale del nuovo art. 2407 c.c.: due recenti arresti della Corte di cassazione

12 Marzo 2026

I provvedimenti in commento hanno recentemente offerto alla Corte di cassazione l’occasione di confrontarsi direttamente con gli effetti intertemporali della riforma dell’art. 2407 c.c., introdotta dalla legge 14 marzo 2025, n. 35, e con il problema della applicabilità della stessa ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

I casi

Le pronunce traggono entrambe origine da azioni di responsabilità esercitate da curatele fallimentari di società a responsabilità limitata nei confronti degli amministratori e dei componenti dell’organo di controllo delle società fallite.

In entrambe le vicende, la curatela fallimentare ha promosso l’azione di cui all’art. 146 l. fall., deducendo una grave mala gestio imputabile agli amministratori e, in via concorrente, all’omessa vigilanza dei sindaci sull’operato gestorio, con conseguente domanda di condanna solidale al risarcimento dei danni in favore della procedura. I giudizi di merito si erano conclusi con l’accoglimento, ancorché parziale, delle domande risarcitorie e con la conseguente condanna anche dei componenti dell’organo di controllo, nonostante le eccezioni sollevate dai convenuti, tra cui quella di prescrizione. In particolare, le decisioni di primo grado erano state confermate in appello dalle rispettive corti territoriali, inducendo i sindaci a proporre ricorso per cassazione. In sede di legittimità, le impugnazioni hanno investito, oltre ai profili di responsabilità, anche la questione dell’applicabilità del nuovo regime di limitazione dell’obbligazione risarcitoria introdotto dalla recente riforma e, in uno dei giudizi (quello concluso con la sent. n. 1390 del 2026), hanno condotto alla prospettazione di una questione di legittimità costituzionale.

È in tale contesto che la Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi, in modo diretto e sistematico, sull’ambito temporale di operatività della nuova formulazione dell’art. 2407 c.c.

Le questioni

La riscrittura dell’art. 2407 c.c. tra massimali risarcitori e prescrizione

Nel 2025 il legislatore è intervenuto in modo incisivo sulla disciplina della responsabilità dei sindaci, riscrivendo integralmente il secondo comma dell’art. 2407 c.c. e introducendo, nella medesima disposizione, un quarto comma dedicato al regime di prescrizione dell’azione.

Nel testo previgente, com’è noto, il secondo comma configurava una responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, subordinandola all’esito negativo del giudizio controfattuale, volto a verificare se il danno si sarebbe prodotto ugualmente ove i sindaci avessero vigilato in conformità ai doveri d’ufficio. La novella, invece, abbandona espressamente sia il richiamo alla solidarietà con gli amministratori sia la struttura argomentativa imperniata sul nesso «se avessero vigilato» e delimita ex ante l’esposizione risarcitoria del sindaco. Al di fuori dalle ipotesi di dolo, infatti, la responsabilità per i danni cagionati alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi è ora contenuta entro un massimale determinato in misura multipla del compenso annuo «percepito», secondo scaglioni graduati (quindici, dodici o dieci volte, a seconda del relativo ammontare).

Parallelamente, il legislatore ha inciso sulla disciplina della prescrizione dell’azione, prevedendo un termine quinquennale che – ed è questa la novità – decorre dal deposito della relazione di cui all’art. 2429 c.c. relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno.

Una riforma, dunque, che non si limita a meri ritocchi lessicali, ma ridisegna (almeno sul piano testuale) l’architettura della responsabilità dell’organo di controllo: da un lato, mediante l’introduzione di tetti risarcitori numerici; dall’altro, attraverso l’ancoraggio della decorrenza della prescrizione a un dies a quo tipizzato.

Molte solo le questioni interpretative che già si sono poste. In particolare, la dottrina si è interrogata sulla nozione di compenso «percepito», sui rapporti tra massimale e possibili plurimi inadempimenti, sino al problema – tutt’altro che secondario – della persistente configurabilità, in via sistematica, di un vincolo di solidarietà tra sindaci e amministratori, pur dopo la sua formale espunzione dal testo. Non meno delicati appaiono, inoltre, i raccordi tra il nuovo art. 2407 c.c. e l’art. 25-octies c.c.i. (sul complesso dei profili problematici, v. N. ABRIANI, Sulla riforma dell’art. 2407 c.c.: responsabilità dei sindaci ed efficienza del regime dei controlli societari, in Soc. contr. bil. rev., 2024, 12, 6; N. DE LUCA, M. HOUBEN, Limitazione di responsabilità dei sindaci: una medicina con effetti collaterali maggiori degli effetti curativi, in Soc., 2025, 6, 634; G. GUIZZI, Lobbying e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell’art. 2407 c.c., in Riv. Soc., 2024, 2-3, 251; G. ROMANO, La riforma della responsabilità dei sindaci. Riflessioni ad una prima lettura, in Soc. contr. bil. rev., 2025, 3, 6; R. RORDORF, La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c., in Soc., 2025, 6, 625).

Applicazione nel tempo della nuova disciplina della prescrizione

Uno degli aspetti più controversi della riforma dell’art. 2407 c.c., tuttavia, è quello relativo all’ambito temporale di applicazione. Il problema si pone perché manca una espressa disciplina transitoria, che chiarisca se la nuova formulazione debba applicarsi anche ai procedimenti pendenti ovvero soltanto a quelli instaurati successivamente alla sua entrata in vigore o, ancora, se rilevi esclusivamente con riferimento alle condotte negligenti poste in essere dai sindaci sotto il vigore del nuovo testo normativo.

Per dare una soluzione al dubbio interpretativo è opportuno scindere i due profili della norma interessati dalla riforma, partendo innanzitutto da quello concernente la decorrenza del termine di prescrizione.

Come si è già detto, la riforma individua un dies a quo tipizzato, coincidente con il deposito della relazione di cui all’art. 2429 c.c. relativa all’esercizio in cui il danno si è verificato. La norma, dunque, incidendo direttamente sul regime prescrizionale dell’azione di responsabilità, non sembra possa essere qualificata come meramente processuale, ma sembra introdurre una disciplina di carattere sostanziale.

Dottrina e giurisprudenza concordano, infatti, nel ritenere che il nuovo regime trovi applicazione esclusivamente con riferimento alle omissioni imputabili ai sindaci poste in essere successivamente alla sua entrata in vigore (si veda, al riguardo, G. GUIZZI, Spigolature intorno all’applicazione del nuovo art. 2407 c.c., in Soc., 2025, 6, 675; G. ROMANO, La riforma della responsabilità dei sindaci. Riflessioni ad una prima lettura, in Soc. contr. bil. rev., 2025, 3, 17; nonché, per la giurisprudenza di merito, Trib. Bari, sez. spec. impr., 24 aprile 2025; Trib. di Palermo, sez. spec. impr., 4 luglio 2025; Trib. Roma, sez. spec. impr., 19 giugno 2025; Trib. Venezia, sez. spec. impr., 7 luglio 2025).

Tale conclusione risulta, altresì, confermata dalla giurisprudenza di legittimità, nella decisione n. 1392 del 2026 qui in commento, ove si afferma che la modifica dell’art. 2407 c.c. in punto di prescrizione è di per sé strutturata in modo da disporre solo per l’avvenire e ciò non solo perché, in difetto di diverse previsioni, la legge entra in vigore al quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma anche perché, facendo essa riferimento a un dies a quo inesistente nella precedente versione della norma, risulta ragionevolmente operativa a partire dal deposito dei bilanci dell’esercizio 2024.

Applicazione nel tempo del nuovo regime di limitazione dell’obbligazione risarcitoria

Più complessa e controversa risulta la questione relativa all’ambito di applicazione temporale del nuovo secondo comma dell’art. 2407 c.c., relativo alla limitazione dell’obbligazione risarcitoria dei sindaci.

Secondo un primo orientamento della giurisprudenza di merito, tale disciplina troverebbe applicazione anche con riferimento ai fatti anteriori all’entrata in vigore della riforma.

In particolare, il Tribunale di Bari, con ordinanza del 24 aprile 2025, ha ritenuto che la novella abbia natura lato sensu procedimentale, in quanto si limiterebbe a indicare al giudice un criterio di quantificazione del danno – mediante l’introduzione di un tetto massimo – senza incidere sull’an della responsabilità, ma soltanto sul quantum. In questa prospettiva, il nuovo regime sarebbe applicabile anche ai fatti pregressi.

A sostegno di tale impostazione, il Tribunale di Bari ha richiamato i precedenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di risarcimento del danno da responsabilità promossa dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 l.fall. nei confronti dell’amministratore, il meccanismo di liquidazione del “differenziale dei netti patrimoniali”, di cui all’art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall’art. 378, comma 2, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. codice della crisi d’impresa), è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall’accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell’integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, salva la deduzione e individuazione di elementi di fatto legittimanti l’uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto (Cass., 28 febbraio 2024, n. 5252 e di Cass., 25 marzo 2024, n. 8069).

Analoga conclusione è stata raggiunta dal Tribunale di Palermo (sez. spec. impr., 4 luglio 2025), che ha valorizzato l’assenza di una disciplina transitoria e la natura meramente quantitativa dell’intervento normativo.

L’orientamento ora espresso trova, peraltro, taluni riscontri in dottrina (cfr., F. TERRUSI, La limitazione di responsabilità dei sindaci ai sensi dell’art. 2407 c.c., in Judicium, 2025, par. VII), laddove si è affermato che «il risarcimento del danno non può essere considerato autonomamente rispetto a ciò che genera l’obbligazione, non essendo altro che un rimedio a tutela di posizioni giuridiche. La relativa obbligazione è vicaria, nasce in funzione ripristinatoria, equilibratrice e satisfattoria a fronte di un diritto ingiustamente leso. Fintanto che il danno non è liquidato, la riparazione in termini sistemico-compensativi non può dirsi concretizzata, e la fattispecie non è compiuta. L’eventualità di un limite all’entità riparatoria si risolve all’interno della tecnica di liquidazione, e il danno – si insegna comunemente – va liquidato sulla base delle regole vigenti al momento. Sicché la norma a ciò dedicata opera pure nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge che la contiene, essendo il ius superveniens normalmente applicabile agli effetti ancora in corso di rapporti sorti anteriormente. In base a un insegnamento condiviso le norme sopravvenute si applicano immediatamente ai rapporti pendenti, sempreché queste non siano dirette a regolare il fatto o l’atto generatore del rapporto ma solo gli effetti di esso».

Tale orientamento non è stato, però, seguito da altra parte della giurisprudenza di merito e della dottrina. In particolare, il Tribunale di Roma (sez. spec. impr., 19 giugno 2025) ha osservato che il principio di irretroattività della legge sancito dall’art. 11 disp. prel. c.c. impedisce l’applicazione della disciplina sopravvenuta non solo ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, ma anche a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso; la legge nuova è, invece applicabile ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore.

In questa prospettiva, la dottrina ha osservato che, nell’interpretazione del novellato art. 2407 c.c., non possono essere riproposte le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza con riferimento alla modifica apportata all’art. 2486 c.c., poiché essa non ha inciso sul contenuto del diritto al risarcimento, ma si è limitata a codificare un meccanismo equitativo già utilizzato in via pretoria. Al contrario, la riforma dell’art. 2407 c.c., pur lasciando invariati gli obblighi sostanziali gravanti sui sindaci, incide direttamente sull’estensione del diritto al risarcimento, che può risultare non più integrale (G. GUIZZI, Spigolature intorno all’applicazione del nuovo art. 2407 c.c., cit., 678; A. PICCIAU, La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici, 653; G. ROMANO, La riforma della responsabilità dei sindaci. Riflessioni ad una prima lettura, cit., 17). Si evidenzia, inoltre, che il massimale previsto dalla legge definisce l’oggetto stesso dell’obbligazione risarcitoria, analogamente a quanto avviene nel contratto di assicurazione contro i danni, circoscrivendo l’obbligo di prestazione del debitore (G. GUIZZI, Spigolature, cit., 678). L’applicazione retroattiva della nuova disciplina determinerebbe, pertanto, una compressione ex post di un diritto di credito già sorto, in violazione dell’affidamento del danneggiato a ottenere l’integrale risarcimento del pregiudizio subito (A. PICCIAU, La nuova disciplina, cit., 654).

In tale contesto, l’estensione della limitazione risarcitoria ai fatti anteriori all’entrata in vigore della riforma si risolverebbe in una riduzione retroattiva del credito risarcitorio già maturato nei confronti del sindaco, esito difficilmente compatibile con i principi generali in materia di diritto intertemporale.

La soluzione giuridica

Con i provvedimenti adottati dalla Prima Sezione civile nella medesima camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 e pubblicati il 22 gennaio 2026 (Cass., sent. n. 1390 e Cass., ord. n. 1392), la Corte di cassazione ha espresso un orientamento pienamente convergente in ordine all’ambito di applicazione temporale della riforma dell’art. 2407 c.c., escludendo in modo netto l’efficacia retroattiva del nuovo regime di limitazione dell’obbligazione risarcitoria dei sindaci introdotto dalla legge n. 35 del 2025.

In particolare, con la sentenza n. 1390 la Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui «la norma contenuta nell’art. 2407, comma 2, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12 aprile 2025, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore», principio ribadito, con argomentazioni del tutto sovrapponibili, anche nell’ordinanza n. 1392.

Il percorso motivazionale seguito dalla Corte muove dal principio generale della irretroattività della legge sancito dall’art. 11 disp. prel. c.c., ribadendo che la disciplina sopravvenuta non può incidere su effetti giuridici già integralmente prodotti sotto il vigore della normativa previgente. In tale prospettiva, il diritto al risarcimento del danno sorge, nella sua interezza, nel momento in cui il pregiudizio patrimoniale si verifica, ed è a tale momento che deve farsi riferimento per individuare la disciplina applicabile, anche sotto il profilo della determinazione del quantum risarcibile.

Comune a entrambi gli arresti è, poi, il rigetto della tesi che qualifica la novella come norma meramente processuale o contenente un mero criterio di valutazione del danno. La Corte chiarisce, infatti, che il massimale introdotto dal nuovo art. 2407, comma 2, c.c. non si limita a orientare l’esercizio del potere di liquidazione del giudice, ma incide direttamente sulla consistenza dell’obbligazione risarcitoria, delimitando l’oggetto stesso della prestazione dovuta dal sindaco responsabile e comprimendo il contenuto del diritto di credito del danneggiato. In quanto tale, la disposizione ha natura sostanziale e innovativa e non può essere applicata retroattivamente senza incidere su situazioni giuridiche già consolidate.

La Corte opera, inoltre, una netta distinzione rispetto ai precedenti di legittimità che hanno ammesso l’applicazione ai giudizi pendenti di discipline sopravvenute in materia di danno non patrimoniale, come nel caso del danno alla salute causato da colpa medica, liquidato in base ai criteri stabiliti dall’art. 7, comma 4, della legge n. 24 del 2017 anche per fatti commessi prima della sua entrata in vigore; del danno da morte dei prossimi congiunti, liquidato in base alle tabelle vigenti al momento della liquidazione e non dell’illecito; del danno alla persona derivante da lesioni di lieve entità a seguito di sinistro stradale, liquidato in base all’art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla legge n. 27 del 2012, anche per i sinistri anteriori alla sua entrata in vigore; del danno da ingiusta detenzione, liquidato in base al massimale vigente al momento della liquidazione e non della detenzione. In tali ipotesi, osservano i giudici di legittimità, la norma si rivolge esclusivamente al giudice, delimitandone la discrezionalità nella liquidazione equitativa di un pregiudizio ontologicamente non quantificabile.

Diversamente, nel caso della responsabilità dei sindaci, il danno risarcibile è di natura patrimoniale e oggettivamente determinabile, sicché la disciplina sopravvenuta che ne limita l’entità incide sulla fattispecie sostanziale e non può operare per il passato, poiché «[l]’attribuzione del diritto al risarcimento del danno patrimoniale nella misura in quel momento imposta dalla legge […] si configura come un effetto giuridico che, in conseguenza del fatto illecito commesso, si è già interamente prodotto e che, una volta venuto ad esistenza in quella dimensione quantitativa, non può più essere negato o modificato da una norma sopravvenuta».

Infine, entrambi i provvedimenti valorizzano i profili di tutela dell’affidamento e di coerenza sistematica dell’ordinamento, sottolineando come un’applicazione retroattiva del nuovo art. 2407 c.c. determinerebbe una riduzione ex post di crediti risarcitori già maturati, introdurrebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto agli amministratori, tuttora responsabili per l’intero danno, e comprimerebbe indebitamente il potere‑dovere del giudice di accertare e liquidare integralmente il pregiudizio patrimoniale subito.

Una conclusione diversa, al contrario, finirebbe per arrecare una irrimediabile lesione: i) alla parità di trattamento tra amministratori e sindaci che la precedente versione della norma, in ipotesi di responsabilità solidale degli stessi in conseguenza del concorso omissivo di questi ultimi alla mala gestio dei primi, senz’altro garantiva, coerentemente, del resto, con il principio generale previsto dall’art. 2055 c.c.; ii) alla legittima aspettativa della società (e dei creditori) danneggiati (e, in caso di fallimento, del curatore) a far valere la piena e completa responsabilità, almeno nei rapporti esterni, sia degli uni, sia degli altri e, dunque, di ottenere tanto dagli amministratori, quanto dei sindaci che abbiano concorso nell’inadempimento o nell’illecito degli stessi, un risarcimento corrispondente all’unico pregiudizio arrecato al patrimonio sociale; iii) alla prerogativa-funzione propria del giudice di procedere, nell’esercizio della giurisdizione civile, non solo all’accertamento dell’an del diritto risarcitorio azionato in giudizio dal danneggiato, ma anche, quale necessario e imprescindibile completamento della tutela invocata, alla determinazione, secondo il suo prudente apprezzamento, dell’intero pregiudizio risarcibile.

D’altra parte, una volta ammesso che la modifica in punto di dies a quo del termine prescrizionale si applichi soltanto alle condotte serbate dai sindaci successivamente all’entrata in vigore della riforma, non pare irragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso far entrare in vigore tutte le nuove disposizioni alla medesima data, piuttosto che dare una decorrenza diversa al comma che disciplina la prescrizione rispetto a quello che introduce un “tetto” alla “consistenza” del danno risarcibile (così, Cass. n. 1392 del 2026 qui in commento).

Nel loro insieme, i due arresti delineano, dunque, un orientamento compiuto e coerente, che chiarisce in senso restrittivo l’ambito temporale di operatività della riforma del 2025 e offre un punto di riferimento stabile per l’interpretazione del nuovo art. 2407 c.c. in chiave di diritto intertemporale. Come è stato efficacemente osservato (S. Ambrosini, La non retroattività del nuovo art. 2407, c. 2, c.c., nel “parto gemellare” della cassazione, in Ilcaso.it, par. 6), «ben si comprende (…) perché la Cassazione qualifichi l’eventuale retroattività interpretativa del limite di risarcibilità come fonte di “irrimediabile lesione”: non è questione di mera tecnica liquidatoria del danno, ma di riallocazione retrospettiva del rischio economico del dissesto a detrimento delle ragioni  del ceto creditorio e della funzione reintegratoria del risarcimento patrimoniale».

Guida all'approfondimento

N. Abriani, Sulla riforma dell’art. 2407 c.c.: responsabilità dei sindaci ed efficienza del regime dei controlli societari, in Soc. contr. bil. rev., 2024, 12, 6 e

S. Ambrosini, Vincolo di solidarietà, danno risarcibile e prescrizione nel nuovo art. 2407 c.c., in Soc., 2025, 6, 655

S. Ambrosini, La non retroattività del nuovo art. 2407, c. 2, c.c., nel “parto gemellare” della cassazione, in Ilcaso.it

N. De Luca, M. Houben, Limitazione di responsabilità dei sindaci: una medicina con effetti collaterali maggiori degli effetti curativi, in Soc., 2025, 6, 634;

G. Guizzi, Lobbying e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell’art. 2407 c.c., in Riv. Soc., 2024, 2-3, 251

G. Guizzi, Spigolature intorno all’applicazione del nuovo art. 2407 c.c., in Soc., 2025, 6,675 (nota a Trib. Bari, sez. spec. impr., 24 aprile 2025)

B. Inzitari, Limitazione della responsabilità dei sindaci secondo il nuovo art. 2407 c.c. ed obblighi di segnalazione nel codice della crisi, in Contr. impr., 2025, 2, 265

A. Picciau, La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici, in Soc., 2025, 6, 644

G. Romano, La riforma della responsabilità dei sindaci. Riflessioni ad una prima lettura, in Soc. contr. bil. rev., 2025, 3, 6

R. Rordorf, La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c., in Soc., 2025, 6, 625

F. Terrusi, La limitazione di responsabilità dei sindaci ai sensi dell’art. 2407 c.c., in Judicium, 2025

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