Atti abnormi nel processo penale: recenti approdi della giurisprudenza di legittimità

13 Marzo 2026

Con le sentenze in esame, accomunate dal tema della conoscenza del processo (in un caso da parte dell’imputato e, nell’altro, da parte della persona offesa), la Suprema Corte fa uso della categoria pretoria dell’abnormità, di cui ribadisce la duplice declinazione strutturale e funzionale.

L'abnormità

L’abnormità è una categoria di origine pretoria che permette l’espunzione, attraverso il ricorso per cassazione, di provvedimenti anomali ed imprevedibili, e come tali non impugnabili in via ordinaria.

È configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica (cfr. Cass. pen., sez. un., 20 dicembre 2007-1° febbraio 2018, n. 5307, Rv. 238240).

Nella categoria degli atti definibili come abnormi e denunciabili sotto tale aspetto mediante ricorso per cessazione rientrano sia quelli che, per la singolarità o la stranezza del loro contenuto, risultano avulsi dall’intero ordinamento processuale (c.d. abnormità strutturale), sia quelli che, pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, sono adottati fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, tanto da determinare una indebita stasi per effetto di una regressione del procedimento non conforme rispetto alle norme processuali di riferimento (c.d. abnormità funzionale) (cfr. ex multis Cass. pen., sez. II, 21 ottobre 2014-20 gennaio 2015, n. 2484, Rv. 262275; Cass. pen., sez. II, 16 maggio 2014-7 luglio 2014, n. 29382, Rv. 259830).

Occorre rilevare anche che l'abnormità dell'atto processuale è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità allorquando la stessa incida, in termini essenziali, sul thema decidendum devoluto alla Corte (cfr. Cass. pen., sez. III, 14 settembre 2021-20 settembre 2021, n. 34683, Rv. 282159).

La sentenza n. 326 del 2026

Nel caso affrontato dalla Quarta Sezione con la pronuncia in esame, il giudice, in sede di udienza predibattimentale, verificato che nel decreto di citazione diretta a giudizio era stato omesso il nome della persona offesa, aveva restituito gli atti al pubblico ministero affinché provvedesse a notificare il decreto alla persona offesa.

Più in dettaglio, secondo il giudice la rinnovazione della notificazione doveva ritenersi di competenza del giudicante solo nel caso in cui il pubblico ministero vi avesse provveduto senza buon esito e non nel caso in cui tale notifica fosse stata completamente omessa.

Secondo il procuratore della Repubblica ricorrente, il giudice avrebbe adottato un provvedimento abnorme sia perché privo di addentellati normativi, sia perché tale da determinare un’indebita regressione del procedimento, dato che il giudice avrebbe potuto invitare il pubblico ministero a integrare il decreto di citazione con l'indicazione della persona offesa, individuabile d'ufficio da parte dello stesso giudice, e provvedere, quindi, direttamente alla relativa notifica.

Nel quadro normativo precedente al d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), le Sezioni Unite Manca (sentenza n. 28807/2002) avevano stabilito che in caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall'art. 552, comma 3, c.p.p., il giudice del dibattimento dovesse provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, e non potesse disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si sarebbe configurato come abnorme.

La giurisprudenza successiva ha reiteratamente confermato la competenza del giudice a rinnovare la citazione omessa o invalida, mentre si è avuta una spaccatura in ordine all’abnormità dell’eventuale provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero.

Infatti, a fronte di pronunce orientate in senso favorevole sul presupposto che tale restituzione determina una indebita regressione del procedimento, in quanto rientra nei poteri del giudice ordinare, in tal caso, la rinnovazione della citazione (cfr. ex multis Cass. pen., sez. I, 4 marzo 2022-27 maggio 2022, n. 20772, Rv. 283389), si registrano altre decisioni che escludono l’abnormità, competendo al giudice la rinnovazione della notificazione della citazione, ai sensi dell'art. 143 disp. att. c.p.p., solo in ipotesi di notificazione tardiva o invalida, ma non nei casi di notificazione del tutto inesistente (cfr. Cass. pen., sez. V, 26 marzo 23024-31 maggio 2024, n. 21888, Rv. 286393).

In verità, sulla correttezza del richiamo all’art. 143 disp. att. c.p.p. non vi è una visione unitaria, ma, indipendentemente dalla corretta o meno applicazione di tale norma, si ritiene che il provvedimento restitutorio sia comunque espressione dei poteri riconosciuti al giudice e non determini la stasi del procedimento, ben potendo il pubblico ministero rinnovare la notificazione dell'avviso (Cass. pen., sez. II, 17 luglio 2020-1° settembre 2020, n. 24633, Rv. 279668, la quale sottolinea che l'illegittimità di un provvedimento non giustifica di per sé la sua impugnabilità in nome della categoria dell'abnormità, che altrimenti si risolverebbe in un agevole escamotage per «bypassare» il disposto dell'art. 568 c.p.p.).

La pronuncia in esame si confronta con il nuovo quadro normativo introdotto dalla riforma Cartabia. L’art. 554-bis c.p.p., in tema di udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta a giudizio, prevede, al secondo comma, che «il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità». Tale previsione, stante la comune ratio, viene ritenuta applicabile anche agli avvisi e alle notificazioni delle quali sia stata ravvisata la totale omissione. Ne consegue che la novella ha attribuito al giudice dell'udienza predibattimentale, in quanto giudice che interviene negli atti preliminari al dibattimento, la competenza funzionale a disporre la rinnovazione delle citazioni necessarie, lasciando inalterato l'art. 143 disp. att. c.p.p., la cui rilevanza sistematica era stata già espressamente sottolineata nella citata pronuncia Manca delle Sezioni Unite.

Nello stesso senso, osserva la sentenza in esame, si è pronunciato anche l’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte, che, nella relazione sulla riforma, rileva che «l'art. 554-bis c.p.p. demanda al giudice della udienza predibattimentale la verifica della regolare costituzione delle parti - da operare alla stregua della nuova disciplina in terna di assenza - al cui esito compete allo stesso giudice ordinare la regolarizzazione. Il secondo comma della disposizione prescrive che, in caso di nullità di ogni atto a contenuto comunicativo (avvisi, citazioni, comunicazioni e notificazioni), il giudice ne ordini la rinnovazione. Si pone fine, in tal modo, ad un indirizzo invalso nella prassi che aveva alimentato un contrasto, ad oggi ancor vivo in giurisprudenza, in ordine alle conseguenze del provvedimento con cui il giudice abbia ordinato, invece la restituzione degli atti al pubblico ministero per vizi di notifica, perché sia questi a provvedere ai relativi incombenti».

In conclusione, la sentenza ritiene che il legislatore del 2022 abbia inteso concentrare di fronte al giudice dell'udienza predibattimentale tutte le attività attinenti alla corretta costituzione delle parti, individuando altresì in modo specifico i singoli casi in cui è consentita la restituzione degli atti al pubblico ministero (mancata enunciazione dell'imputazione in forma chiara mancata contestazione dei fatti e delle circostanze aggravanti secondo quanto emergente dagli gli atti), nel cui ambito non rientra l’omessa notificazione del decreto di citazione.

Da tale ricostruzione, la Quarta Sezione fa discendere l’abnormità, strutturale e funzionale, del provvedimento restitutorio censurato, in quanto ha determinato un'indebita regressione del procedimento nonostante la previsione normativa di uno specifico strumento volto a rimuovere nella fase dibattimentale l'eventuale causa di nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa.

La sentenza n. 7521 del 2026

Nel caso affrontato dalla Sesta Sezione con la pronuncia in esame, il giudice dell’udienza preliminare aveva rinviato a giudizio l’imputato dichiarandolo assente sulla base di alcuni indici presuntivi della conoscenza del processo e delle volontà di sottrarvisi (ricezione a mani dell’avviso dell’interrogatorio di garanzia, poi disertato per ritorno volontario nel paese di origine, ricezione dell’avviso di udienza presso il difensore domiciliatario). Il giudice del dibattimento, ritenendo che non si potesse procedere in assenza dell’imputato in mancanza della ricezione a mani dell’avviso dell’udienza preliminare, dichiarava la nullità del decreto che dispone il giudizio e restituiva gli atti al giudice dell’udienza preliminare.

Il procuratore della Repubblica ricorreva avverso tale ordinanza lamentandone l’abnormità perché avrebbe determinato una stasi del procedimento, il cui esito, essendo sconosciuti i luoghi dove reperire l’imputato, sarebbe stata necessariamente una sentenza di improcedibilità ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p.

La Corte, nel rigettare il ricorso, ha rilevato che il provvedimento impugnato non è abnorme né sotto il profilo strutturale né dal punto di vista funzionale, conformandosi all’insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 42603/2023).

Sul piano strutturale, si rileva che il provvedimento adottato dal collegio rientra nei poteri del giudice del dibattimento di controllare la regolare costituzione del rapporto processuale, rilevando eventuali nullità degli atti introduttivi del processo.

Dal punto di vista funzionale, si osserva che il procedimento non rimane irrimediabilmente in stasi, perché o proseguirà a seguito della regolare notificazione dell’avviso di udienza a mani dell’imputato oppure si concluderà con sentenza di improcedibilità per mancata conoscenza effettiva del processo.

In conclusione

Nella fase iniziale del processo il codice di rito demanda al giudice (sia esso dell’udienza preliminare, predibattimentale o dibattimentale) la verifica della regolare costituzione del rapporto processuale. Si tratta di un accertamento della massima delicatezza in quanto assolve al compito di evitare che il processo si instauri senza la consapevole partecipazione dei suoi protagonisti: non soltanto l’imputato, ma anche la persona offesa, che potrebbe avere interesse ad esercitare l’azione di danno. In ordine alle conseguenze di tale verifica, ed in particolare sulla possibilità per il giudice di sanare eventuali nullità degli atti comunicativi oppure restituire gli atti al pubblico ministero affinché vi provveda, si è formato un contrasto che ha inevitabilmente investito la categoria pretoria dell’abnormità, stante la possibile regressione del procedimento ad una fase precedente. Il tema è stato affrontato dalla riforma Cartabia che, con l'art. 554-bis c.p.p., ha attribuito al giudice la competenza funzionale a disporre, ove necessario, la rinnovazione delle citazioni e delle notificazioni, lasciando inalterato il disposto dell'art. 143 disp. att. c.p.p. Da tale assetto normativo deriva l’abnormità dell’eventuale ordinanza con cui il giudice, all'udienza predibattimentale, in esito all'accertamento dell'omessa citazione della persona offesa, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché provveda a tale adempimento, in luogo di procedere all'effettuazione della relativa notifica.

Per quanto riguarda, invece, la dichiarazione di assenza (consapevole) dell’imputato, che costituisce un giudizio valutativo instaurato si una notificazione regolare, rientra nella fisiologia del sistema che il giudice del dibattimento possa dissentire dalla valutazione del giudice dell’udienza preliminare, investendo quest’ultimo del compito di integrare la conoscenza effettiva del processo da parte dell’imputato. Il sistema non prevede una competenza funzionale del giudice del dibattimento perché altrimenti l’imputato verrebbe privato della possibilità di una partecipazione consapevole all’udienza preliminare, sede nevralgica dal punto di vista delle strategie processuali e degli epiloghi alternativi al dibattimento. D’altro canto, la regressione non pone il processo in una situazione di irrimediabile stallo perché l’ordinamento consente di chiudere il processo di fronte a un’assenza inconsapevole che non può essere, allo stato, superata.

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