Contumacia nel rito del lavoro
13 Marzo 2026
Premessa La contumacia, come noto, è la condizione in cui si trova una parte che non si costituisce in giudizio pur essendo stata regolarmente citata in giudizio. L’assenza dal processo costituisce, quindi, una scelta legittima della parte che, però, comporta notevoli conseguenze processuali. La dottrina e la giurisprudenza hanno affrontato molte questioni derivanti dall’assenza della parte nel processo e che hanno riguardato, soprattutto nel processo del lavoro, le conseguenze derivanti dalla mancata contestazione delle allegazioni in fatto contenute nel ricorso da parte del contumace e quelle derivanti dalla costituzione tardiva nel giudizio. In questo contributo si farà il «punto della situazione» sulle questioni ancora sul «tappeto». La mancata contestazione delle allegazioni contenute nel ricorso da parte del contumace La Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo cui la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda. Rimane, dunque, inalterato il potere dovere del giudice di accertare se l'attore ha dato la prova dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o meno proposte dalla parte legittimata a contraddire contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (si veda, tra le tante, Cass. civ. n. 15777/2006 e Cass. civ. n. 1898/1990, Cass. civ. n. 7186/1986). L’orientamento della Suprema Corte anzidetto afferma, in particolare, che la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore. La stessa, infatti, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (si veda Cass. civ. n. 10554/1994, Cass. civ. n. 4800/1989). Questo orientamento rileva che non è possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (sullo specifico punto si veda Cass. civ. n. 2410/1985, Cass. civ. n. 1293/1998) per il rilievo che la contumacia non esclude il potere - dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposti, come detto sopra, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche. La contumacia, in altri termini, per la Suprema Corte, è un atto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e disciplinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova; pertanto, dalla contumacia del convenuto non possono ritenersi incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore (si veda, Cass. civ. n. 10182/2007, Cass. civ. n. 10947/2003). In buona sostanza, la mancata costituzione in giudizio, non può essere equiparata, quanto alle conseguenze probatorie, ad una confessione o ammissione di fatti, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere - dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito. Infatti, poiché la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema, la preclusione alla contestabilità è ravvisabile soltanto nel caso di inequivocabile non contestazione (vedasi Cass. civ. n. 10098/2007). Non può non rilevarsi che, nel settore lavoro, persiste un orientamento di merito (vedasi, tra le tante, Trib. Pistoia del 2022 e Trib. Prato del 2017) che ritiene che la contumacia equivale a mancata contestazione dei fatti allegati nel ricorso purché vi sia prova che il ricorso sia stato effettivamente ricevuto «nelle mani» della parte convenuta. Questo orientamento (vedasi anche Trib. Ancona, 7 giugno 2019, (ud. 05 giugno 2019, dep. 7 giugno 2019, n.1082) ha affermato, in particolare, che la contumacia costituisce una «significativa» e consapevole scelta di indifferenza alle pretese di parte ricorrente e tale comportamento costituisce elemento di prova che può essere posto alla base del libero convincimento del giudice (art.116, comma 1, c.p.c.). La tardiva costituzione del contumace La costituzione tardiva del contumace nel giudizio può essere sia «fisiologica», quando il contumace sceglie consapevolmente di intervenire in «ritardo» nel giudizio accettandone lo stato in cui si trova, che «patologica», quando il contumace interviene in giudizio rappresentando (ad esempio soltanto in sede di impugnazione della sentenza emessa in sua «assenza») la intervenuta conoscenza tardiva del processo, magari in fase già avanzata, per l’illegittimità della notifica del ricorso o dell’atto di citazione. Con riferimento alla costituzione tardiva del contumace cd. «patologica», nel 2022 le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla «vocatio in ius» (esattamente come nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c., né sanato dalla costituzione del convenuto, e il processo sia proseguito, alla deduzione della nullità come motivo di gravame – da proporre unitamente alla contestazione del merito (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 36596/2021) – consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente (posto che l'appello sana la nullità della citazione ma non degli atti successivi), senza che la rinnovazione degli atti nulli ordinata dal giudice comporti ex sé la rimessione in termini dell'appellante, già dichiarato contumace, nello svolgimento delle attività difensive impedite dalla mancata instaurazione del contraddittorio, essendo suo onere chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse, se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c. (Cass. civ., sez. un., n. 2258/2022). In particolare, il massimo organo nomofilattico ha scisso ogni ipotizzata corrispondenza biunivoca tra rinnovazione e rimessione in termini per nullità dell'atto introduttivo. Infatti, la rinnovazione degli atti nulli espletati in primo grado, «dipendenti dalla nullità della citazione, mediante ripetizione degli stessi nel contraddittorio delle parti», ha lo scopo di «riattribuire al contumace i poteri difensivi inesercitati ma non soggetti a preclusione». E quindi, ad esempio, la rinnovazione di una prova «si esaurisce nella nuova assunzione della stessa conformemente all'originaria allegazione del deducente, ostando la declaratoria di nullità al verificarsi di preclusioni o decadenze in dipendenza della iniziale assunzione, ma senza che in occasione della rinnovazione possa essere introdotta dalla controparte una prova contraria». La rimessione in termini, invece, è «rimedio che riammette la parte all'esercizio di attività soggette a preclusione (quali, indicativamente, quelle di cui agli artt. 38,167 e 183 c.p.c.), e però impone che la nullità della citazione abbia impedito al convenuto di avere conoscenza del processo». Di conseguenza, quando la nullità della citazione dedotta dall'appellante rimasto contumace in primo grado, dipende, ad esempio, dall'inosservanza dei termini a comparire (o dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163 c.p.c.), «la rimessione in termini per le attività che gli sarebbero precluse, ai sensi dell'art. 294 c.p.c., resta, di regola, impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, a differenza di quanto accade in ipotesi di omissione o assoluta incertezza del giudice adito», fatte salve «le ipotesi limite in cui tale conoscenza materiale del processo in capo al convenuto sia avvenuta in tempo comunque non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione». La ratio di questa conclusione riposa su «un'interpretazione orientata all'effettività del diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo», volendosi escludere che dalla nullità della citazione – cui non segue la rimessione al primo giudice – «discenda la necessaria rimessione in termini del contumace appellante, perché ciò, come si avverte anche in dottrina, comporterebbe un "premio" per lo stesso, sebbene egli abbia avuto cognizione del processo ed avrebbe perciò potuto comunque costituirsi sin dalla prima udienza, mentre ha preferito attendere l'intero decorso del giudizio di primo grado per poi spiegare gravame». Anche successivamente si è detto che, in ipotesi di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire o per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sarebbero precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo che il convenuto ne sia venuto a conoscenza in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione, ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse (Cass. 19265/2023). Inoltre, affinché in sede di appello si debba consentire lo svolgimento di tutte le attività processuali, comprese quelle afferenti all'istruzione probatoria, che siano state precluse alla parte per non essersi potuta costituire nel processo di primo grado, a causa del suddetto vizio di nullità, occorre che la parte stessa ne abbia fatto richiesta (Cass. civ. n. 30969/2023). La Suprema Corte ha poi affrontato il tema del deposito in giudizio di documenti da parte del contumace che si sia costituito tardivamente. La decisione della Cass. civ. n. 108/2024, ha affermato di recente che in tema di processo civile, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e dunque senza la necessità di invocare l'art. 294 c.p.c., il quale, diversamente, consente al contumace di essere rimesso in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile. La Corte di cassazione ritiene poi che il termine per appellare una sentenza pronunciata nei confronti di una parte rimasta incolpevolmente contumace non può che decorrere dal momento in cui l'appellante abbia avuto conoscenza (piena) anche solo di fatto della sentenza a lui sfavorevole. Ciò per più ragioni. La prima ragione è che la parte incolpevolmente decaduta dal compimento di un atto processuale ha diritto di essere rimessa in termini, ex art. 153 c.p.c.: ma anche la rimessione in termini non può essere domandata sine die, ma va richiesta entro i termini e con le forme previsti dall'ordinamento processuale. Calato nella materia delle impugnazioni, tale principio comporta che la parte incolpevolmente decaduta dal diritto di impugnare resta pur sempre soggetta al termine di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dal momento in cui abbia avuto conoscenza di fatto del provvedimento ad essa sfavorevole (vedasi, tra le tante, Cass. civ. 532/2020, Rv. 656583 - 02; Cass. civ. n. 17236/2013, Rv. 627273 - 01; Cass. civ. n. 6048/2013, Rv. 625941 - 01). La seconda ragione è che, diversamente, resterebbe frustrata la certezza del diritto, se il termine per proporre l'appello da parte di chi ne sia incolpevolmente decaduto si facesse decorrere dalla maggiore o minore solerzia con cui l'appellante raccogliesse le prove necessarie a giustificare la rimessione in termini. La terza ragione è che qualsiasi diversa interpretazione dell'art. 153 c.p.c. non sarebbe coerente col principio di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost. (cfr., tra le tante, Cass., civ. n. 9114/2012, Rv. 622946 - 01, ove si afferma che quando il compimento di un atto processuale deve avvenire in un termine perentorio che non sia stato possibile rispettare per cause non imputabili alla parte onerata, questa «ha l'onere di attivarsi tempestivamente, entro un termine rispettoso del principio della ragionevole durata del processo, per evitare decadenze»). Conclusioni La contumacia nel processo del lavoro non ha, come noto, una disciplina peculiare e «diversa» rispetto a quella generale. Tuttavia le esigenze di celerità che connotano il processo del lavoro e la delicatezza degli interessi sottesi ai giudizi di lavoro e previdenza impongono, secondo un orientamento della giurisprudenza di merito, necessariamente che le parti siano costituite nel giudizio e la scelta di non costituirsi in giudizio viene particolarmente stigmatizzata tanto che, in qualche Tribunale, come detto, è stato affermato che la contumacia può costituire elemento di prova che può essere posto, anche da solo, alla base del libero convincimento del giudice (116, comma 1, c.p.c.). |