Favor rei per le sanzioni al CAF
12 Marzo 2026
Al fine di dare una risposta il più possibile esaustiva al quesito proposto, è necessario fare un breve excursus storico della disciplina di riferimento introdotta nell’ordinamento tributario con l’art. 39 del d.lgs. n. 241/1997, contenente disposizioni in materia di assistenza fiscale al contribuente. In un primo momento il legislatore avevo previsto una sanzione autonoma a carico dell’intermediario per poi prevedere (2007) una responsabilità solidale del CAF per le somme dovute dal contribuente a titolo di sanzione. Successivamente (2014), in concomitanza con l’avvento della dichiarazione precompilata, il regime sanzionatorio veniva ulteriormente inasprito prevedendo che CAF e professionisti abilitati al visto dovessero corrispondere, in luogo della sanzione ordinaria, una somma pari alla maggiore imposta con interessi e sanzioni (coobbligato). Rientrando in canoni di proporzionalità e ragionevolezza, il legislatore, con la novella successiva (2019), revisionava la disciplina non prevedendo più a carico dell’intermediario, in caso di infedeltà, il pagamento di una somma pari all’imposta, interessi e sanzioni bensì, esclusivamente, il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogabile al contribuente ovvero il 30% della maggiore imposta accertata, fermo restando che nulla è dovuto dall’intermediario se l’apposizione del visto infedele è stata indotta da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Fatta questa doverosa premessa, necessaria al fine di delimitare i confini della responsabilità del CAF rispetto all’asseverazione della dichiarazione da egli apposta sulla dichiarazione e richiesta dal contribuente, viene in rilievo il tema dell’applicabilità alle favor rei rispetto all’infedeltà nell’apposizione del visto alimentato sia dall’apparente natura risarcitoria delle somme dovute dal CAF sia dalla precedente formulazione normativa che lo individuava anche quale coobbligato al pagamento dell’imposta dovuta dal contribuente: un principio pacifico è quello per cui l’illecito amministrativo deve essere assoggettato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della normativa sopravvenuta più favorevole; nello stesso senso lo Statuto dei diritti del Contribuente laddove stabilisce che le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo. Sennonché, si perviene agevolmente alla soluzione opposta, sì riscontrando positivamente il quesito proposto, laddove si consideri la stessa rubrica della norma di riferimento (intitolata “Sanzioni”) applicandosi, di conseguenza, la disciplina generale sulle sanzioni amministrative-tributarie in cui esplicitamente si prevede che «Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo». Va, tuttavia, segnalato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale attuale sulla tenuta costituzionale del nuovo sistema sanzionatorio, come riformato dalla recente delega fiscale, che deroga espressamente il favor rei (tale aspetto, però, non concerne la fattispecie di cui al quesito proposto). In definitiva, anche qualora la violazione contestata dovesse fare riferimento ad un’annualità d’imposta precedente rispetto all’entrata in vigore della citata novella del 2019, al CAF sarà irrogabile una sanzione pari al 30% della maggiore imposta accertata nei confronti del contribuente assistito. Rif. normativi e giurisprudenziali: art. 39 d.lgs. 241/1997; decreto-legge n. 4 del 2019; art.1 L 24.11.1981 n.689; art. 3, l. 212/2000; art.3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997; CGT II Lombardia 2802/2024 |