Responsabilità per allagamenti da rete fognaria e concorso di colpa
16 Marzo 2026
In tema di responsabilità da cose in custodia, il Comune risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c. dei danni agli immobili derivanti da infiltrazioni d’acqua piovana quando sia accertato il malfunzionamento, per difetto di manutenzione o sottodimensionamento, della rete fognaria, non potendo l’eccezionalità delle precipitazioni integrare caso fortuito se non quale causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento; grava sul custode l’onere di provare tale efficacia esclusiva del fenomeno meteorico. Il concorso di colpa del proprietario, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., è configurabile solo ove sia dimostrato che gli allacci o le caditoie degli immobili privati abbiano effettivamente aggravato il deflusso o lo sversamento delle acque nella rete fognaria; va escluso quando sia accertato che l’immobile scarica su diversa condotta e non presenta caditoie idonee ad aumentare il flusso nella rete malfunzionante. In presenza di danni tendenzialmente sovrapponibili a quelli già oggetto di precedenti giudizi tra le stesse parti, il giudice deve detrarre, in applicazione del principio della natura ripristinatoria del risarcimento, quanto già corrisposto in forza di pregresse sentenze, ove non sia dimostrato il ripristino dello status quo ante mediante specifici interventi documentati; è inammissibile in appello, ex art. 345, comma 3, c.p.c., la produzione di consulenza tecnica di parte corredata da fotografie, costituenti nuovi mezzi di prova, se non se ne provi l’oggettiva impossibilità di produzione nel primo grado. La compensazione delle spese può essere confermata in presenza di soccombenza reciproca, anche quando sia riconosciuta la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., costituendo tale esito processuale ragione idonea ai sensi dell’art. 92 c.p.c. |