Modifica del contratto Internet: recesso gratuito per l’utente

La Redazione
16 Marzo 2026

L’utente di servizi Internet può recedere senza penali se il provider modifica il contratto per adeguarsi all’interpretazione della CGUE. Non si tratta infatti di modifiche imposte da nuove norme legislative. L’eccezione al diritto di recesso gratuito, quindi, deve essere interpretata in senso restrittivo.

È quanto chiarito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza resa nella causa C-514/24, relativa alla disciplina dei contratti di comunicazioni elettroniche e alla pratica commerciale della cosiddetta “tariffa zero” (zero rating). Si tratta di offerte che consentono di utilizzare determinate applicazioni senza che il traffico dati generato venga conteggiato nel volume previsto dal piano tariffario.

La questione nasce dalle precedenti decisioni della Corte del 2020 e del 2021 sull’articolo 3 del Regolamento (Ue) 2015/2120, che tutela il principio di Internet aperta. In quelle pronunce la Corte aveva stabilito che clausole contrattuali basate sulla tariffa zero possono risultare incompatibili con il diritto dell’Unione.

A seguito di tali sentenze, l’autorità ungherese per i media e le comunicazioni ha imposto ai fornitori di servizi di modificare i contratti contenenti tali clausole, riconoscendo agli utenti il diritto di recedere senza costi. Un operatore del settore ha tuttavia contestato questa interpretazione, sostenendo che il recesso gratuito dovrebbe essere escluso anche quando le modifiche derivano da interpretazioni del diritto Ue o da decisioni delle autorità nazionali.

La CGUE ha respinto questa tesi. L’eccezione al diritto di recesso senza penali – ha affermato – deve essere interpretata restrittivamente e riguarda esclusivamente le modifiche direttamente imposte dall’adozione o dalla modifica di atti legislativi o regolamentari dell’Unione o degli Stati membri.

Di conseguenza, se il provider modifica il contratto per adeguarsi a tali interpretazioni, l’utente conserva il diritto di recedere gratuitamente, poiché la clausola contrattuale originaria risulta illegittima fin dall’inizio se incompatibile con la corretta interpretazione della normativa europea.