La mancata iscrizione all’AIRE non osta alle agevolazioni fiscali per i residenti all’estero tornati in Italia

La Redazione
13 Marzo 2026

La Corte di giustizia tributaria di Vicenza ha annullato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'inapplicabilità del regime agevolativo previsto dall'art. 24-bis TUIR a una cittadina italiana non iscritta all’AIRE durante tre anni di residenza all’estero.

La mancata iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) non impedisce automaticamente l'accesso al regime agevolativo previsto dall'art. 24-bis TUIR (Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia) laddove i criteri di fonte sovranazionale sulla residenza fiscale consentano di ritenere che l'impatriato fosse residente all'estero.

Così ha ritenuto, con sentenza del 19 gennaio 2026, n. 34, depositata il 22 gennaio, la Corte di giustizia tributaria di Vicenza.

La CGT (che richiama Cass. 29463/2024) ha ritenuto che il criterio formale dell’iscrizione del contribuente all’Anagrafe della Popolazione Residente (APR) ed il correlativo difetto d’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani all’Estero (AIRE) non assumono – come erroneamente ritenuto dall’AdE nel caso di specie – valore di presunzione assoluta in grado di radicare la residenza fiscale. Vi osta in primo luogo la normativa sovranazionale contro le doppie imposizioni che prevale sulla normativa domestica e, in secondo luogo, le c.d. “tie-breaker rule”.

La Corte richiama anche la risposta ad interpello 6 novembre 2020, n. 533 (posizione confermata dalla circolare 28 dicembre 2020, n. 33/E) e la giurisprudenza, in particolare CGT secondo grado della Lombardia n. 542/2025 e 1253/2025, CGT primo grado di Milano, sentenze nn. 2441/2024, 2439/2024 e 2438/2024 che hanno ritenuto non necessaria l’iscrizione all’AIRE per accedere alla c.d. “Misura di Radicamento” sanatoria AIRE prevista dall’art. 16, comma 5-ter, d.lgs. n. 147/2015.

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