Il “diritto all’esdebitazione” e la non applicabilità del c.c.i.i al fallito
12 Marzo 2026
La domanda di esdebitazione attiene al riconoscimento di un diritto sostanziale (diritto alla liberazione dai debiti concorsuali con correlativa perdita dei crediti dei creditori concorsuali), sicché la decisione che accerta o esclude la sussistenza dei presupposti per il beneficio non può che compiersi alla stregua delle norme disciplinanti la procedura concorsuale in cui i debiti sono stati accertati. In altre parole, non esiste un diritto del debitore all’esdebitazione sic et simpliciter, ma un diritto all’esdebitazione all’esito della procedura concorsuale in cui i debiti sono stati accertati e se ne è tentato il soddisfacimento. La connessione tra l’esdebitazione e la procedura concorsuale impedisce di applicare, a un soggetto dichiarato fallito nella vigenza del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, la disciplina dell’esdebitazione prevista per la liquidazione giudiziale e per la liquidazione controllata dagli artt. 278 e ss. del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Ciò trova conferma nell’art. 390, comma 2, c.c.i.i., da cui si evince l’ultrattività della legge fallimentare con riferimento a tutti i procedimenti ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore del codice della crisi dell’impresa, il che vale sia per i procedimenti principali sia per i subprocedimenti, quale appunto quello in cui il fallito chiede la dichiarazione d’inesigibilità dei debiti (artt. 142 e ss. l. fall.). Il fatto che la norma transitoria non contempli specificatamente i procedimenti di esdebitazione, lungi dal comportare l’applicazione del codice della crisi dell’impresa alle domande di debitori falliti nella vigenza della legge fallimentare, conferma la volontà del legislatore di ricondurre anche tali procedimenti, che si inseriscono in una procedura concorsuale regolata dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267, alla medesima disciplina del procedimento principale cui accedono. Diversamente, il legislatore avrebbe disposto che il fallito può richiedere l’esdebitazione alle condizioni ora previste dal codice della crisi di impresa per la liquidazione giudiziale e per la liquidazione controllata, il che non è avvenuto. In questo senso si sono espresse Cass. civ., ord., 3 giugno 2025, n. 14835 e Cass. civ., ord., 23 ottobre 2025, n. 28137. Non è prospettabile un dubbio d’incostituzionalità dell’art. 390, comma 2, c.c.i.i., il quale non si pone in contrasto con l’artt. 3 Cost. Appartiene alla discrezionalità del legislatore mutare la disciplina dell’esdebitazione, senza che sia prospettabile la violazione del principio di uguaglianza, il quale non ha valenza diacronica. Diversamente, qualunque legge posteriore (e non solo quella penale, per la quale la retroattività è prevista dalla stessa Costituzione), più favorevole al debitore rispetto a quella anteriore, troverebbe sempre applicazione anche per il passato, peraltro con somma incertezza delle situazioni giuridiche. |