Il concordato semplificato nel c.c.i.i.

13 Marzo 2026

Una panoramica sul concordato semplificato, disciplinato agli artt. 25-sexies e 25-septies c.c.i.i.: uno strumento indubbiamente vantaggioso per l’imprenditore nonché leva persuasiva per i creditori per l’accettazione del progetto di piano di risanamento proposto nell’ambito della composizione negoziata, ma che può anche prestarsi ad abusi da parte del debitore, che potrebbe accedere alla composizione negoziata soltanto al fine di giovarsi delle misure protettive, per poi proporre un piano di liquidazione senza soddisfare economicamente i creditori.

Natura del concordato semplificato

Il concordato semplificato è stato introdotto dal d.l. n. 118/2021 convertito nella l. n. 147/2021, ed è poi stato inserito nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019, di seguito “d.lgs. n. 14/2019”) agli artt. 25-sexies e 25-septies dal d.lgs. n. 83/2022.

La nuova figura di concordato così introdotta risulta non essere autonoma, a differenza del concordato preventivo di cui risulta essere in estrema sintesi una forma grandemente semplificata, in quanto il debitore non può accedervi direttamente, ma soltanto all’esito della composizione negoziata della crisi di impresa, quando le trattative – svolte secondo correttezza e buonafede – non hanno condotto ad una soluzione diversa.

Tale concordato, il quale - contrariamente a quanto il suo nome potrebbe condurre a ritenere - non ha alcuna forma di accordo in quanto nulla viene concordato tra debitore e creditori (i quali potranno solo proporre opposizione all’omologazione), può consistere soltanto in un concordato liquidatorio. Ed infatti l’art. 25-sexies d.lgs. n. 14/2019, nel disciplinare tale istituto, sancisce che l’imprenditore, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione finale redatta dall’esperto nominato nella composizione negoziata della crisi ai sensi dell’art. 17, comma 8, d.lgs. n. 14/2019, possa presentare “una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione”, proponendo quindi la cessione unitaria dell’azienda o di un suo ramo.

Qualora quindi non si sia potuto raggiungere alcun accordo con i creditori all’esito delle trattative svolte nel corso della procedura di composizione negoziata, l’unica possibilità resta la liquidazione del patrimonio per mezzo del concordato semplificato o della liquidazione giudiziale. Giunti a questo punto, non vi è più alcun intento di preservare la continuità aziendale, nemmeno in via indiretta, essendo anche la cessione della azienda soltanto una forma di liquidazione del patrimonio al fine di ottenere un maggior ricavo rispetto alla vendita di porzioni separate.

I presupposti

Il primo requisito per l’accesso alla procedura di concordato semplificato consiste, quindi, in un presupposto procedurale: la domanda di concordato può essere proposta soltanto da chi in precedenza, senza successo ma agendo secondo correttezza e buonafede, ha tentato la via della composizione negoziata, all’esito della quale l’esperto abbia dichiarato impraticabili tutte le soluzioni elencate all’art. 23 ,commi 1 e 2, lett. a) e b), ovvero accordi con i creditori, convenzione di moratoria, accordo di ristrutturazione dei debiti (in tal senso P.F. Censoni, Il concordato semplificato nel Codice della crisi e dell’insolvenza: un istituto enigmatico, Giur. comm., 2023, 187 ss.).

Il presupposto soggettivo coincide conseguentemente con quello per l’accesso alla composizione negoziata: il concordato semplificato è, infatti, riservato a tutti i soggetti che, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 14/2019, possono chiedere la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative tra lui e i creditori per il superamento della crisi della propria impresa. Si tratta di una formulazione molto ampia che comprende tutti gli imprenditori commerciali o agricoli, sopra o sotto la soglia di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 14/2019, iscritti nel Registro delle Imprese: con la conseguenza che anche gli imprenditori sotto soglia o agricoli che non potrebbero accedere alla liquidazione giudiziale e al concordato preventivo possono accedere al concordato semplificato e quindi ad una forma di “liquidazione concordata”, restando sostanzialmente esclusi soltanto coloro che non sono iscritti nel Registro Imprese, come le società di fatto o gli imprenditori iscritti e poi cancellati ed anche se non è decorso l’anno dalla cancellazione.

Le uniche preclusioni consistono nelle circostanze che non risulti pendente un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e che l’imprenditore non abbia già presentato ricorso per l’ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione o ricorso per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza, ricorsi e domande a valle dei quali non si può presentare la domanda di composizione negoziata ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 14/2019

Anche il presupposto oggettivo per l’accesso al concordato semplificato coincide di conseguenza con quello previsto dall’art. 12 d.lgs. n. 14/2019 per l’accesso alla composizione negoziata e consiste quindi nello stato di crisi o di insolvenza oppure in una generica situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rende probabile la crisi o l’insolvenza, purché risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, e sempre che (lo ricordiamo) si siano svolte in buonafede e correttezza le trattative e queste non abbiano portato ad un accordo con i creditori. Ne consegue, quindi, che non potrà essere presentata domanda di concordato semplificato qualora la procedura di composizione negoziata finisca prima dell’inizio delle trattative, ovvero quando l’esperto nominato a seguito della istanza di composizione negoziata – al momento della sua nomina o all’esito della convocazione del debitore o in un momento successivo (ad esempio dopo la convocazione dell’organo di controllo) - ritenga non sussistano concrete prospettive di risanamento e, di conseguenza, il segretario della Camera di Commercio disponga l’archiviazione della istanza di composizione negoziata.

Si presta a qualche dubbio interpretativo la formulazione letterale dell’art. 17, comma 5, d.lgs. n. 14/2019, la quale, prevedendo la possibilità per l’esperto di provocare l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata in un momento successivo alla convocazione dell’imprenditore, potrebbe far ritenere che tale archiviazione possa essere disposta anche successivamente all’inizio delle trattative con i creditori, con conseguente preclusione all’accesso al concordato semplificato: si dovrebbe, tuttavia, ragionevolmente ritenere che, se l’esperto ravvisi l’impossibilità di perseguire il risanamento durante le trattative con i creditori, egli non dovrebbe archiviare la domanda di composizione negoziata, ma più propriamente predisporre la relazione finale dando atto dell’impossibilità di addivenire ad un accordo, diversamente precludendo l’accesso al concordato semplificato nonostante lo svolgimento di trattative in buonafede e correttezza. D’altronde, la finalità delle trattative è proprio quella di verificare con i creditori le concrete possibilità di risanamento sulla base della possibilità di accordi con gli stessi che consentano la sostenibilità del debito e conseguentemente il risanamento aziendale. Qualora si abbia contezza che le trattative finalizzate a trovare una soluzione concordata della crisi non possono avere esito positivo e non sia quindi possibile un accordo con i creditori, l’esperto deve quindi attestare che è venuta meno la possibilità di risolvere la crisi salvando la continuità e che l’unico scenario possibile è la liquidazione del patrimonio dell’imprenditore. Da qui, di conseguenza, la possibilità di accedere al concordato semplificato (G. Bozza, Il concordato semplificato introdotto dal d.l. n. 118 del 2021, convertito con modifiche dalla l. n. 147 del 2021, in dirittodellacrisi.it, 2021, 7 ss.).

Resta poi sempre la possibilità che lo strumento si presti ad utilizzi abusivi, in quanto non è agevole verificare se la situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario in cui si trova l’impresa al momento di accesso alla composizione negoziata potrebbe condurre, in base ad un giudizio prognostico sulla inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici, all’incapacità di soddisfare regolarmente le passività e conseguentemente all’impossibilità del risanamento dell’impresa: in tali casi l’accesso alla composizione negoziata sarebbe soltanto un modo per bloccare le azioni esecutive e cautelari dei creditori per il tramite della concessione delle misure protettive, al fine di giungere al concordato semplificato e di usufruire in tal modo dei benefici concessi da tale procedura come di seguito illustrati (in tal senso P.F. Censoni, op. cit., 187 ss.).

Il procedimento: la domanda introduttiva e il controllo del Tribunale

Il ricorso. Come accennato, ai sensi dell’art. 25-sexies d.lgs. n. 14/2019 l’imprenditore, entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell’esperto della sua relazione finale nella procedura di composizione negoziata, può presentare una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti di cui all’art. 39 (ovvero i documenti che si devono depositare per l’accesso ad uno qualsiasi degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ovvero – inter alia – scritture contabili e fiscali, dichiarazioni dei redditi IVA e IRAP e bilanci degli ultimi 3 anni, relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, elenco creditori e cause prelazione), chiedendone - con ricorso - l’omologazione al Tribunale del luogo ove l’impresa ha il centro dei suoi interessi principali. Il ricorso viene poi comunicato al Pubblico ministero e pubblicato nel Registro Imprese a cura del Cancelliere del Tribunale, entro il giorno successivo alla data di deposito in cancelleria.

Il termine di sessanta giorni per il deposito del ricorso è da ritenere decadenziale, in quanto la norma non prevede alcuna possibilità di proroga ed eccezioni.

La norma citata prevede anche la possibilità di un “ricorso prenotativo” con riserva di presentare la proposta ed il piano di concordato semplificato comunque entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto.

Gli effetti della presentazione della domanda di omologa del concordato semplificato sono gli stessi della presentazione del concordato ordinario ai quali si rinvia (artt. 6, 46, 94e 96 d.lgs. n. 14/2019).

Passando all’esame del contenuto della proposta e del piano concordatario, esso deve prevedere la cessione dell’azienda o di suoi rami, potendo indicare, ad esempio, anche il prezzo di vendita dell’azienda (preceduta spesso da contratto di affitto di azienda) e la predeterminazione delle modalità di liquidazione del patrimonio, eventualmente prevedendo anche la suddivisione in classi dei creditori. In ogni caso il piano non deve arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o controllata (a tale riguardo si ritiene che dovrà essere rispettato l’ordine di distribuzione delle somme di cui all’art. 221 d.lgs. n. 14/2019) e deve assicurare una utilità a ciascun creditore.  Non sono previsti altri limiti, quali ad esempio quelli tipici del concordato preventivo, come la previsione di una percentuale minima di soddisfazione dei creditori chirografari oppure un apporto minimo di risorse esterne, coincidendo la finalità di questo concordato soltanto nella liquidazione dei beni del debitore al fine di soddisfare al meglio i creditori.

Continuando l’esame della fase introduttiva, si osserva preliminarmente che manca un vaglio sostanziale di ammissibilità della domanda di omologa del concordato semplificato da parte del giudice, vaglio che evidentemente si ritiene già avvenuto, avendo l’esperto nominato nella composizione negoziata valutato la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e la non percorribilità di altre soluzioni.

A seguito del ricorso dell’imprenditore, il Tribunale effettua, infatti, un controllo più propriamente formale, in quanto deve:

- acquisire la relazione finale dell’esperto, verificando che l’esperto vi abbia indicato se le trattative si siano svolte secondo correttezza e buonafede (in tal senso si è sostenuto che il concordato semplificato può essere considerato una sorta di misura premiale per il debitore) e che le soluzioni individuate dall’art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b), non risultano praticabili,

- acquisire il parere dell’esperto circa i presumibili risultati della liquidazione e le garanzie offerte,

- valutare le ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi,

- nominare un ausiliario che dovrà a sua volta rilasciare un parere sui presumibili risultati della liquidazione (in tal senso G. Bozza, op. cit., 21 ss.), ed infine

- fissare l’udienza per l’omologazione.

La relazione dell’esperto, il suo parere e il parere dell’ausiliario unitamente alla proposta ai creditori dovranno poi essere trasmessi ai creditori, a mezzo PEC o raccomandata a.r., a cura del debitore, al fine di consentire a costoro di proporre opposizione all’omologazione nel termine di 10 giorni prima dell’udienza fissata per l’omologazione.  

Si osserva, quanto alla relazione dell’esperto e al presupposto dello svolgimento in buonafede delle trattative, che il Tribunale di Firenze, con sentenza 31 agosto 2022, ha precisato che tale presupposto sussiste se c’è stata una effettiva e completa interlocuzione con i creditori interessati al piano di risanamento, se essi hanno ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa e sulle misure proposte per il risanamento, e hanno potuto esprimersi al riguardo; inoltre, il debitore deve essersi comportato in buonafede e correttezza, ad esempio rappresentando in modo corretto e completo la propria situazione, gestendo l’impresa senza pregiudicare i creditori. L’esperto dovrà altresì indicare nella sua relazione finale che non risulta praticabile altra soluzione all’esito delle trattative e che il concordato risulta quindi essere l’ultima possibilità; diversamente non sarà possibile accedere al concordato semplificato (in tal senso M. Greggio, Concordato semplificato: presupposti, assenza di pregiudizio e utilità per ciascun creditore, in Fall. 2025, 250 ss.).

Come detto, il controllo del Tribunale in sede di ammissione della domanda di omologa del concordato semplificato è di fatto più che altro un controllo di regolarità formale e non afferisce al merito della proposta. Infatti l’art. 25-sexies, comma 3, d.lgs. n. 14/2019 prevede espressamente, oltre al controllo della sussistenza della relazione finale dell’esperto e del suo parere circa i presumibili risultati della liquidazione, la valutazione della ritualità della proposta: il Tribunale deve in tal senso verificare la regolarità formale della proposta con riferimento alla sua competenza territoriale e alla completezza della documentazione depositata in allegato al ricorso, la sussistenza dei presupposti procedurali, soggettivo ed oggettivo, e pertanto la ragionevolezza della prospettiva di risanamento dal momento iniziale della procedura di composizione negoziata, che il piano abbia carattere liquidatorio e non alteri le cause di prelazione, ed infine la corretta formazione delle classi (in tal senso Trib. Parma 12 luglio 2023, in Fall., 2023, 1463-1464).

La fase di omologazione del concordato semplificato

All’udienza fissata per l’omologazione della proposta di concordato semplificato, il Tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, deve compiere ulteriori valutazioni entrando anche nel merito della proposta e, segnatamente, verifica:

  • la regolarità del contraddittorio e del procedimento,
  • il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione,
  • la fattibilità del piano di liquidazione, a livello economico e giuridico, anche sulla base di quanto indicato dall’esperto e dall’ausiliario nei loro pareri,
  • la circostanza che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o controllata e che assicuri comunque una utilità a ciascun creditore.

Se l’esito di queste verifiche è positivo, il tribunale omologa il concordato, con decreto motivato immediatamente esecutivo. Avverso tale decreto i creditori possono proporre reclamo avanti alla Corte di appello entro 30 giorni dalla sua comunicazione e successivamente ricorso per cassazione.

Con riferimento alla verifica circa l’assenza di pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa liquidatoria, si osserva che il Tribunale dovrà verificare la mancanza di un danno rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e quindi che i creditori ricevano un trattamento economico almeno pari a quello che ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale. In ogni caso, poiché non è richiesto che il debitore assicuri un quid pluris rispetto al trattamento economico della liquidazione giudiziale, è stato osservato che la convenienza della proposta di concordato semplificato rispetto alla liquidazione è dovuta alla tempistica di liquidazione dei beni e di riparto, più veloce rispetto alla liquidazione giudiziale (in tal senso Trib. Treviso 3 ottobre 2023).

Con riferimento all’utilità della proposta concordataria per ciascun creditore, si deve considerare che la giurisprudenza ritiene che tale utilità possa anche non essere economica, nel senso che è ipotizzabile che il soddisfacimento di qualche creditore avvenga in modo diverso dal denaro, ad esempio mediante la continuazione dei rapporti contrattuali in corso attraverso la cessione dell’azienda a terzi (Trib. Como  27 ottobre 2022): tuttavia, come osservato dalla dottrina (P.F. Censoni, Sulla (presunta) utilità del “concordato semplificato” per i creditori anche in assenza di soddisfacimento degli stessi e abuso dello strumento concordatario, in Fall., 2023, 401 ss.) tale possibilità si presta a qualche perplessità se portata all’estremo, in quanto l’assenza di alcuna utilità economica per tutti o la maggioranza dei creditori farebbe sorgere il dubbio che la proposta di piano presentata in composizione negoziata non prevedesse la concreta possibilità di risanamento dell’impresa, ma realizzasse solo uno strumento per procrastinare la liquidazione della impresa, avvantaggiandosi delle misure protettive, di fatto quindi un utilizzo abusivo dello strumento. Tale possibilità di soddisfazione non economica dei creditori dovrà quindi essere vagliata con grande attenzione dal parte del Tribunale.

Si precisa, infine, che non è prevista alcuna votazione da parte dei creditori circa la proposta di concordato semplificato: è infatti il Tribunale a garantire la posizione dei creditori, valutando se verranno soddisfatti in misura pari oppure inferiore rispetto alle alternative liquidatorie, uniche alternative ormai possibili.

La fase di liquidazione

Come sopra visto, il concordato semplificato si basa su un piano di liquidazione del patrimonio dell’imprenditore. Ai sensi dell’art. 25-septies d.lgs. n. 14/2019, il Tribunale, con il decreto di omologa del concordato semplificato, nomina un liquidatore, di norma coincidente con quello designato dal debitore, qualora ne abbia i requisiti. Si applicano in quanto compatibili le norme del concordato preventivo in tema di liquidazione.

Il liquidatore dovrà quindi compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione del patrimonio nel rispetto del piano di liquidazione previsto dal debitore e del decreto di omologa, ripartendo poi il ricavato secondo quanto indicato nella proposta omologata.

Nell’ambito della liquidazione del patrimonio dovranno quindi essere ceduti i beni del debitore, incassati i crediti, esercitate le azioni risarcitorie o recuperatorie di ogni potenziale attivo facente parte del patrimonio messo a disposizione dei creditori.

Nel caso in cui il piano di liquidazione preveda il trasferimento dell’azienda o di uno o più dei suoi rami ad un terzo che ha presentato offerta, il liquidatore deve verificare l’assenza di soluzioni migliori sul mercato e dà quindi esecuzione all’offerta; qualora invece il piano di liquidazione preveda che il trasferimento dell’azienda debba essere eseguito prima della omologazione, la verifica circa l’assenza di soluzioni migliori sul mercato viene effettuata dall’ausiliario, il quale ne dà successivamente esecuzione, previa autorizzazione del Tribunale.

La perplessità riguarda la verifica dell’assenza di migliori condizioni sul mercato, che può astrattamente essere constatata in qualunque modo, non essendo prescritta l’apertura di una procedura competitiva, che sarebbe incompatibile con la velocità e semplificazione della procedura di concordato semplificato. D’altronde, nel concordato semplificato la vendita dell’azienda è soltanto un mezzo di liquidazione del patrimonio, è di fatto una vendita coattiva posto il rinvio operato dall’art. 25-septies, comma 2, d.lgs. n. 14/2019 agli artt. 2919e 2929 c.c..

Considerazioni conclusive

Alla luce della disciplina sopra esposta, il concordato semplificato sembrerebbe essere una misura premiale per l’imprenditore che ha iniziato la procedura di composizione negoziata e nell’ambito della quale si è comportato, unitamente ai creditori, secondo buona fede e correttezza.

L’accesso al concordato semplificato realizza, infatti, indubbi vantaggi per l’imprenditore che, nell’ambito di tale procedura, non è sottoposto al vincolo di una soglia minima di soddisfazione dei creditori chirografari e di apporto di finanza esterna, avendo invero soltanto il vincolo di non prevedere un trattamento inferiore rispetto alla alternativa liquidatoria. Di certo non è agevole per l’imprenditore adempiere al requisito di garantire un’utilità a ciascun creditore, anche se la giurisprudenza ammette che tale utilità possa anche non essere economica.

Inoltre, l’imprenditore non è sottoposto alla votazione dei creditori, i quali possono solo fare opposizione. D’altronde, anche i creditori risultano avvantaggiati in termini di maggiore celerità della liquidazione del patrimonio del debitore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale: la cessione di azienda avviene infatti normalmente sulla base di una offerta probabilmente migliorativa rispetto a quella ricevibile nell’ambito della liquidazione giudiziale (in tal senso P.F. Censoni, op. cit., 187 ss.; G. Bozza, op. cit., 45 ss.).

Peraltro la possibilità che la composizione negoziata sfoci nel concordato semplificato realizza di fatto una forte leva persuasiva per i creditori per l’accettazione della progetto di piano di risanamento proposto nell’ambito della CNC, in quanto essi sanno bene che in caso la procedura di composizione dovesse avere esito negativo, si profilerebbe la possibilità di un concordato semplificato dove non possono votare e potrebbero ricevere solo una utilità non economica (G. Bozza, op. cit., 45 ss.).

Invero, come abbiamo evidenziato, lo strumento può prestarsi ad abusi in quanto il debitore può accedere alla composizione negoziata soltanto al fine di giovarsi delle misure protettive, per poi proporre un piano di liquidazione senza soddisfare i creditori economicamente: tali utilizzi abusivi dovrebbero tuttavia essere arginati in primo luogo dall’esperto nominato nella procedura di composizione negoziata che,  qualora non ravvisi concrete possibilità di risanamento, dovrebbe chiedere l’archiviazione della procedura, e successivamente dal Tribunale in sede di omologa del concordato semplificato.

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