Offerte anomale: rimodulazioni del costo della manodopera fornite dall’operatore economico
16 Marzo 2026
Per quanto qui d’interesse, la giurisprudenza afferma che, sulla base del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, per l'operatore economico che applichi il ribasso ai costi della manodopera, la conseguenza non è l'esclusione dalla gara, ma l'assoggettamento della sua offerta alla verifica dell'anomalia. Devono poi ritenersi legittime le modificazioni ovvero le rimodulazioni del costo della manodopera fornite dall'operatore economico in fase di verifica dell'anomalia dell'offerta, purché ciò avvenga nel rispetto dei minimi salariali inderogabili. Ciò, tuttavia, potrà avvenire a condizione che tale ribasso dei costi della manodopera risulti coerente con una «più efficiente organizzazione aziendale» che l'operatore dovrà dimostrare in sede di verifica dell'anomalia, doverosamente promossa dalla stazione appaltante, richiedendo ai concorrenti le dovute giustificazioni (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 24 aprile 2025, n. 578; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 19 marzo 2025, n. 434). |