Disegno di legge "Casa nel Bosco": soluzione affrettata a un problema reale

16 Marzo 2026

Sull'onda emotiva del procedimento della "casa nel Bosco", è stato depositato al Senato, in data 11 marzo 2026, il disegno di legge n. 1831-"Disposizioni in materia di allontanamento del minore", finalizzato, così legge nella relazione di accompagnamento, a "rafforzare l'istruttoria da compiersi in caso di allontanamento del minore dall'ambiente familiare nell'ambito dei procedimenti de potestate" (rectius: de responsabilitate) in modo che il Giudice "prima di assumere decisioni sul collocamento extrafamiliare" valuti "comparativamente il beneficio" del distacco con le sue conseguenze. L'autore, partendo dall'analisi del testo, evidenzia le criticità delle norme proposte, sottolineando, da un lato, la necessità di non assumere decisioni sulla base di un singolo caso e, dall'altro, di ripensare il peso che, nella decisione finale riguardante l'affidamento, il Giudice deve dare alle relazioni dei Servizi Sociali e alla Consulenza Tecnica.

Le norme proposte

La vicenda dei bambini "della casa nel bosco" ha avuto un enorme clamore mediatico che ha legittimato chiunque - dalle persone comuni a titolati neuropsichiatri- ad improvvisarsi giurista esperto con la soluzione in tasca: nel paese dei Guelfi e Ghibellini, le due fazioni (allontanamento si/allontanamento no) si scontrano quotidianamente senza esclusioni di colpi. In questo clima incandescente, in cui gli spazi per le riflessioni ponderate sono ridotti al lumicino, prima è stato introdotto il Registro Nazionale dei minori in affidamento eterofamiliare (approvata l'11 marzo 2026 e in fase di promulgazione e pubblicazione) e poi è stata presentato in Senato il Disegno di Legge n. 1831 recante "Disposizioni in materia di allontanamento del minore".

Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

Obbligo di Consulenza Tecnica collegiale. L'art. 1, che introduce lart. 473-bis.25.1 al codice di procedura civile prevede che, nei casi di cui all'art. 330e 333 c.c., la decisione sull'allontanamento del minore dalla sua famiglia debba essere preceduto dall'espletamento di una consulenza tecnica affidata a un collegio composto sempre da un neuropsichiatra infantile, un pediatra e uno o più professionisti in possesso di "adeguate e comprovate competenze in relazione all'oggetto del procedimento". I primi due devono essere scelti all'esterno dell'albo del Tribunale in cui il procedimento pende e devono "appartenere" (qualunque cosa si intenda con questa locuzione) a un ente pubblico; il terzo può essere iscritto all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale che procede. Tutti i consulenti tecnici, poi, non devono essere in "conflitto di interessi" nello specifico procedimento o in altri connessi.

Motivazione rafforzata. Il nuovo (rectius: proposto) art. 473-bis.25.1. al comma 3 c.p.c., impone l'obbligo di motivazione rafforzata. Il giudice, infatti, non può limitarsi a richiamare la perizia svolta ma deve dare conto, in maniera specifica dei seguenti elementi: a) contenuto della perizia; b) ogni altro elemento rilevante, non accertato ma semplicemente "posto alla sua attenzione nel corso dell'istruttoria"; c) delle possibili soluzioni alternative; d) delle ragioni della rispondenza della misura disposta al superiore interesse del minore.

I casi di urgenza. Nelle ipotesi di cui all'art. 403 c.c., ovverosia quando il pregiudizio per il minore è grave (art. 330 c.c.) e vi è anche l'urgenza di provvedere (art. 403 c.c.), la consulenza tecnica non è obbligatoria ma è facoltà delle parti richiederla nella "fase di merito" conseguente alla convalida dell'allontanamento disposto dalla Pubblica Autorità (comma 4).

Procedimenti con allegazioni di violenza. L'allontanamento può essere disposto dal Giudice, senza la preventiva consulenza tecnica "nei procedimenti in cui sono emersi abusi familiari o condotte di violenza domestica in danno del minore". La norma non specifica, a differenza dell'ipotesi cui all'art. 403 c.c., se, in questi casi, la CTU possa essere richiesta dalle parti nella fase successiva all'allontanamento. Si tratta di dimenticanza di poco conto, considerato che gli accertamenti peritali possono sempre essere richiesti, anche in assenza di specifica disposizione normativa, dalle parti e, comunque sia, possono sempre essere disposti dal giudice, in ragione dei poteri officiosi di cui all'art. 473-bis.2 c.p.c.

La norma proposta potrebbe ingenerare, in una materia tanto delicata, confusione, giacché dal suo dettato ("abusi familiari o condotte di violenza in danno del minore") non emerge con chiarezza se, nei procedimenti con allegazioni di violenza in danno del solo genitore (ma non del figlio), permanga l'obbligo di preventiva consulenza tecnica oppure no. L'eventuale interpretazione letterale della norma potrebbe segnare una battuta d'arresto nella prevenzione e repressione del fenomeno delle violenze domestiche.

Costi a carico dello Stato. L'art. 2 prevede che gli onorari dei consulenti tecnici siano, sempre e comunque, anticipati dallo Stato. Nel caso poi di condanna - e, dunque, all'esito del procedimento- il giudice potrà condannare le parti (o anche solo una di esse) alla rifusione delle spese a favore dell'Erario, che, per effetto del meccanismo sopra descritto, le ha anticipate ai consulenti tecnici nominati. L'art. 4 stima che i costi complessivi siano pari a € 2.500.000 all'anno a partire dal 2026.

Le criticità

La lettura del testo del disegno di legge suscita qualche perplessità.

livello generale, se l'intento è [era]quello di limitarsi il ricorso agli allontanamenti familiari, sarebbe stato preferibile dirlo con maggiore chiarezza e agire direttamente sulle norme sostanziali. L'obiettivo prefisso - sempre ammesso che sia [fosse] quello- non si raggiunge mediante una moltiplicazione degli accertamenti - o dei soggetti incaricati degli accertamenti- o la riduzione degli spazi decisori del giudice. Sarebbe preferibile incidere sugli artt. 330 e 333, prevedendo, ad esempio, che l'allontanamento del minore dalla famiglia è possibile solo come extrema ratio, ovvero quando ogni altra decisione è impossibile o irrealizzabile. Il problema, nel sistema del diritto delle relazioni familiari, non è, a parere di chi scrive, il Giudice ma, semmai, tutti i numerosi soggetti che gravitano attorno a lui che spesso producono pareri contraddittori, lesivi del diritto di difesa, ridondanti, non sempre utili quando non dannosi. Il Giudice deve tornare a essere centrale e non, come accade da tempo, periferico. In questo senso, peraltro, si muove, senza troppo clamore, la Suprema Corte di Cassazione che ha di recente precisato che, nel caso di affidamento all'Ente, i Servizi Sociali non possono considerarsi "terzi" disinteressati (Cass. 3723/2026) e che il giudice non può basarsi, nella sua decisione solo sulle elazioni dell'Ente o sulla Consulenza, dovendo semmai utilizzare tutti gli elementi fattuali risultanti dall'istruttoria, che possono superare le risultanze peritali (p.e. Cass. 3239/2023)

Sotto il profilo dell'ambito applicativo, il richiamo agli artt. 330, 333e 403 c.c. potrebbe essere generare difficoltà. Nel nostro ordinamento l'allontanamento del minore può essere disposto sempre dal giudice, in forza dell'art. 473-bis.2 c.p.c., tutte le volte in cui il provvedimento realizza il superiore interesse del minore. Sono poi codificate tre ipotesi distinte e gradate: il pregiudizio grave (art. 330 c.c.), il pregiudizio (art. 333 c.c.) e, infine, il pregiudizio così grave da imporre un intervento urgente (art. 403 c.c.) svincolato, nella fase iniziale, dell'intervento del giudice. Il richiamo a tre specifiche ipotesi - ferma restando la "franchigia" dei casi urgenti indicati al futuribile art. 473-bis.25.1 ultimo comma c.p.c.- potrebbe provocare paradossalmente, un maggior ricorso allo strumento dell'art. 403 c.c. così da superare l'obbligo di consulenza tecnica preventiva e di motivazione rafforzata.

La scelta della consulenza tecnica collegiale (neuropsichiatra, pediatra e consulente tecnico) ne segna il destino: l'inattuabilità. Da un lato non è chiaro se il neuropsichiatra e il pediatra debbano essere iscritti all'albo di un seppur diverso tribunale oppure no. L'interpretazione letterale (neuropsichiatra e pediatra devono essere "esterni" all'albo e non " iscritti all'albo" del tribunale in cui si procede) sembra far propendere per la soluzione affermativa, senonché si aggiunge, sempre con riferimento ai due "membri esterni", che essi devono "appartenere" a un ente pubblico. Già in attualità vi è "penuria" di consulenti tecnici. Imporre al giudice di nominare un professionista operante in altro tribunale (p.e. il Tribunale di Aosta deve nominare un pediatra iscritto all'albo dei CTU di Torino) avrà l'effetto di non effettuare alcuna consulenza tecnica per impossibilità di reperimento dei periti. Un effetto ancora più esteso ove il procedimento sia pendente al Tribunale per i minorenni - che ha struttura distrettuale e non circondariale- giacché è presumibile che, in quel caso, il giudice dovrebbe nominare un co-CTU appartenente a un'altra regione (p.e. il Tribunale per i minorenni di Firenze dovrebbe scegliere un CTU iscritto all'albo del Tribunale di Genova). La differente opzione interpretativa (neuropsichiatra e pediatra non iscritti ad alcun albo) sarebbe, forse, anche peggiore, giacché affiderebbe una consulenza tecnica, che ha delle regole -seppure poche e inefficaci, poste a garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio- che un professionista non formato, anche se competente nella sua disciplina, non sa e non è neppure tenuto a sapere.

Anche l'obbligo di nominare, sempre, un pediatra non sembra particolarmente corretto, giacché lascia scoperti tutti i casi in cui i minori da allontanare abbiano un'età superiore ad anni 14.

Apprezzabile è sicuramente il riferimento alla motivazione rafforzata da parte del giudice. Ma anche in questo caso non mancano alcune criticità. L'obbligo di riferimento al contenuto della perizia sembra mettere il giudice in una condizione di subalternità rispetto al parere (perché sia chiaro, di parere che sfugge al principio di falsificabilità) dei professionisti incaricati che, peraltro, potrebbero anche non raggiungere una soluzione unitaria. L'esperienza, invece, dimostra che si dovrebbe, invece, andare nel senso diametralmente opposto, rafforzando, invece, il ruolo del peritus peritorum, a cui, purtroppo e sempre più spesso, i giudici sembrano abdicare, preferendo "adagiarsi" acriticamente sulle risultanze peritali. Rischioso è anche l'obbligo di verificare, prima della decisione "ogni elemento rilevante sottoposto alla sua attenzione nel corso dell'istruttoria", giacché in contrasto con il principio dell'onere della prova. Positivo, invece, l'obbligo del giudice di valutare tutte le soluzioni alternative all'allontanamento che, dunque, anche in linea con i principi della l. 184/1983, è e deve rimanere l'extrema ratio.

La previsione normativa, se approvata, produrrà, poi, un ulteriore affollamento del processo. La consulenza tripartita legittima le parti (i genitori) alla nomina di tre consulenti tecnici per parte (6 persone). Se si aggiunge ad essi il curatore speciale del minore, la cui nomina nei procedimenti ex art. 403 e 330 è obbligatoria, che a sua volta potrebbe nominare 3 suoi consulenti tecnici, si possono ipotizzare riunioni peritali con una quindicina di persone (3 consulenti dell'ufficio, 9 consulenti di parte, due genitori, il curatore e magari anche gli avvocati che hanno diritto di partecipare alle operazioni): una cacofonia che neppure il miglior direttore potrebbe trasformare in una sinfonia.

Il disegno di legge prevede un costo di € 2.500.000 all'anno. Si tratta di denaro che, ove unito a quello liquidato a favore dei curatori speciali (non ci sono dati ufficiali disponibile ma non è peregrino pensare ad almeno € 15.000.000 all'anno), forse potrebbe essere dirottato per creare tribunali realmente funzionanti, efficienti e rapidi.

La necessità di ripensamento complessivo del sistema

Come indicato in premessa, il disegno di legge è il collettore di un problema sempre più sentito da parte dell'avvocatura specializzata e, seppur in misura ridotta, della magistratura: le decisioni devono tornare ad essere ponderate e basate sulla storia di quel minore che si vuole allontanare; occorre sempre valutare, caso per caso, quale sia la soluzione che meglio realizza l'interesse di quel minore e non di una figura idealizzata di minore. Una criticità che non riguarda solo gli allontanamenti dalla famiglia ma, semmai, tutte le decisioni che sono assunte nell'ambito dei procedimenti retti dal rito unico familiare (separazioni, divorzi, procedimenti de responsabilitate) in cui, nel corso degli ultimi anni si è preferito attuare il meccanismo della delega: ai Servizi, al consulente, al curatore speciale che, in certi casi ha assunto il ruolo di decisore di ultima istanza, in piena lesione dei principi del giusto processo.

Il legislatore, dunque, dovrebbe farsi carico di un ripensamento complessivo del sistema, apportando le doverose modifiche agli artt. 473-bis.25 e art. 473-bis.27 c.p.c. Si dovrebbe precisare, in particolare, che il consulente tecnico (che non è un giurista) non debba mai pronunziarsi sul modello di affidamento ma limitarsi a fornire un parere clinico sulle capacità genitoriali; d'altra parte, lo psicologo, il neuropsichiatra o il pediatra nulla sanno - e nulla sono tenuti a sapere- di responsabilità genitoriale o delle differenze tra i diversi moduli di affidamento (condiviso, esclusivo, esclusivo rafforzato, affidamento ex art. 5 bis. L.ad, etc.). Quanto all'intervento dei Servizi Sociali, occorre, come sostenuto da tempo, costituzionalizzarne l'intervento mediante la previsione della presenza obbligatoria, nel corso degli accertamenti a loro delegati, di un difensore o di un consulente tecnico; la previsione di "controllo" e "critica" successiva, introdotta dalla Riforma Cartabia è insufficiente. Se, come sostiene la Suprema Corte, le relazioni dei Servizi hanno efficacia di prova, seppur atipica, è necessario che, nel momento della sua formazione la parte (il genitore) abbia diritto di difendersi.

Apprezzabilissima è anche il riferimento all'assenza di conflitti di interessi nei periti nominati; anche sotto tale profilo, però, ci dovrebbe essere maggior coraggio. L'assenza di conflitti di interessi dovrebbe essere meglio codificata, riguardare tutti i periti (non solo quelli nominati nei procedimenti di "allontanamento"), gli assistenti sociali e i curatori speciali. Non di rado assumono questo delicato incarico professionisti che svolgono attività di consulenza, non retribuita, per Consultori, cooperative ed enti territoriali: una commistione di incarichi che rischia di rendere il curatore - o rischia di non far apparire il curatore- completamente imparziale e indipendente.

In conclusione, non è aumentando i soggetti del processo (ad oggi: parti, avvocati, curatori, consulenti, assistenti sociali, coordinatori genitoriali, esperti ex art. 473-bis.26 c.p.c., terapeuti del minore e, anche se non obbligatori, terapeuti dei genitori) che è possibile realizzare una giustizia a misura di bambino.

Occorre, semmai, da un lato semplificare e, dall'altro, rafforzare ciò che, in alcuni contesti, viene compresso: il diritto, per tutti, di difendersi.

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