Housing sociale in condominio: prevale la funzione pubblica del bene confiscato

La Redazione
18 Marzo 2026

Il TAR Lazio respinge il ricorso del condominio contro la concessione, a un ETS, di un appartamento confiscato destinato a progetto di housing sociale per persone senza dimora con disagio psichico e dipendenze. Ribadita la natura pubblicistica del bene confiscato, la piena legittimità della destinazione sociale e la non vincolatività del regolamento condominiale.

In tema di beni immobili definitivamente confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell’art. 48, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, la scelta della destinazione a finalità sociali (nella specie, progetto di housing sociale per persone senza dimora con disagio psichico e/o dipendenze patologiche) costituisce espressione di potere-dovere vincolato alla funzione pubblica del bene, insuscettibile di essere compressa né dalle garanzie partecipative procedimentali, la cui eventuale violazione risulta irrilevante ex art. 21-octies l. n. 241/1990, né da previsioni del regolamento condominiale che limitino l’uso degli appartamenti, non potendo tali clausole incidere sulla prevalente disciplina pubblicistica della confisca e dovendo comunque essere interpretate in modo restrittivo e non estensivo

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