Quorum costitutivo nelle s.r.l.: rileva la quota del socio in conflitto di interessi

16 Marzo 2026

L’ordinanza veneziana accoglie l’istanza di sospensione ex art. 2378 c.c. di una delibera di revoca per giusta causa dell’amministratore di s.r.l., in un contesto di compagine “50/50” e maggioranza rafforzata statutaria (51% del capitale). Il Tribunale valorizza la funzione della clausola, evitare che uno solo dei due soci possa revocare l’altro, e precisa che, anche aderendo all’opzione interpretativa che richiama in via analogica la disciplina del conflitto di interessi delle s.p.a., la partecipazione del socio in conflitto di interessi non può essere espunta dal quorum costitutivo.

Massima

Nella s.r.l. con due soci al 50% e clausola statutaria che richiede il voto favorevole di almeno il 51% del capitale per la revoca per giusta causa dell’amministratore, l’assemblea non è validamente costituita in assenza del socio-amministratore revocando. Anche a voler richiamare in via analogica i criteri di cui agli artt. 2373 e 2368, comma 3, c.c., la sua quota può incidere sul quorum deliberativo, ma resta computabile ai fini del quorum costitutivo; sussistono quindi fumus e periculum per la sospensione ex art. 2378 c.c.

Il caso

Un socio al 50% di una società a responsabilità limitata impugnava la delibera con cui l’assemblea della società lo revocava per giusta causa dalla carica di amministratore. In corso di causa ha proposto ricorso ex art. 2378 c.c. per la sospensione dell’efficacia della delibera stessa. Il socio deduceva, tra l’altro, la violazione dell’art. 2479-ter, comma 1, c.c. e dell’art. 4, comma 11, dello statuto, ai sensi del quale la revoca dell’amministratore poteva essere deliberata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale, nonché la violazione dell’art. 2479-ter comma 2, c.c. per essere la delibera stata adottata con il voto determinante di un socio in conflitto di interessi.

La questione

Le questioni giuridiche sottoposte all’attenzione del Tribunale di Venezia sono due: la prima riguarda la violazione, o meno, dell’art. 2479-ter, comma 1, c.c. e dell’art. 4, comma 11, dello statuto societario, ai sensi del quale la revoca dell’amministratore poteva essere deliberata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale; la seconda questione riguarda invece la lamentata violazione dell’art. 2479-ter, comma 2, per essere stata la delibera adottata con il voto determinante di un socio in conflitto di interessi.

Le soluzioni giuridiche

Come detto, lo statuto della società prevedeva che, per la revoca per giusta causa dell’amministratore, sia richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentino il 51% del capitale sociale. La clausola richiede dunque una maggioranza “rafforzata” da intendersi quale quorum costitutivo e deliberativo, finalizzata ad evitare, nel caso di società costituita da due soci con quote paritarie, che il voto di uno solo di essi possa determinare la revoca dell’amministratore in carica.

Il Tribunale, alla luce di quanto sopra, concentra la propria attenzione sul dovere di astensione, o meno, dell’amministratore-socio dal voto e sulla quantificazione, o meno, della propria quota ai fini del quorum costitutivo.

Il Tribunale, in mancanza di una disciplina specifica sul punto in materia di società a responsabilità limitata, richiama l’art. 2373 c.c. dettato in materia di conflitto di interessi in società per azioni, in forza del quale «gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità», al fine di valutare la propria estensione in via analogica al caso in oggetto.

Nel confronto tra la disciplina della s.r.l. in tema di conflitto di interessi e la corrispondente regolamentazione della s.p.a. emerge infatti una lacuna relativa all'obbligo di astensione degli amministratori nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità, prescritta, come detto, per la s.p.a. dall' art. 2373, comma 2, ma non per le s.r.l. Si discute quindi della applicazione analogica di quella disposizione al modello non azionario. È dato rilevare un orientamento favorevole in dottrina (Guerrieri, sub art. 2479 ter, in Maffei Alberti (a cura di), Commentario breve al diritto delle società, Padova, 2008; Patriarca, sub art. 2479 ter, in Benazzo, Patriarca (a cura di), Commentario delle s.r.l., Assago Milanofiori, 2006) e, seppure incidentalmente, in giurisprudenza laddove si afferma che «Come accennato, nell’ipotesi in cui i soci in potenziale conflitto di interesse decidano di non astenersi dalla votazione, il rimedio è costituito dall’’impugnazione a valle della delibera ed il suo annullamento ex art. 2373 c..c, che richiede i seguenti due presupposti, oltre al conflitto; a) che il voto sia stato determinante per determinare la maggioranza (mediante la prova della resistenza); b) che abbia creato danno alla società, anche in via meramente potenziale (ex plurimis Cass. Civ., sez. I, n. 15950/2007), perseguendo solo interessi extrasociali» (Tribunale di Milano, 26 Settembre 2024).

Non mancano neppure pronunce in senso contrario rispetto all’applicabilità di tale articolo in materia di s.r.l.: «In assenza di diversa disposizione statutaria, un soggetto che sia al tempo stesso socio e amministratore di srl è legittimato a votare nella delibera assembleare concernente l’esercizio dell’azione di responsabilità nei suoi confronti, non applicandosi analogicamente alla srl l’ipotesi tipica di conflitto d’interessi di cui all’art. 2373, co. 2, c.c., prevista per la s.p.a.» (Tribunale di Palermo, 4 Maggio 2018).

In ogni caso, prosegue l’argomentazione del Tribunale di Venezia, anche a voler aderire all’orientamento in forza del quale l’art. 2373 c.c. possa essere applicato in via estensiva alla disciplina delle s.r.l., la quota del socio in conflitto di interessi andrebbe comunque computata ai fini del quorum costitutivo e scomputata solo dal quorum deliberativo, ai sensi dell’art. 2368, comma 3, c.c., in forza del quale «salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione».

Anche su questo punto non vi è uniformità di vedute in giurisprudenza, rilevandosi come vi siano pronunce che affermano come «non è applicabile alle delibere di assemblea di s.r.l. l’art. 2368, co. 3, c.c., che per le assemblee di s.p.a. statuisce la computabilità al quorum costitutivo delle azioni (e della quota di capitale) appartenenti al socio astenutosi per conflitto d’interessi e ne nega, al contrario, la computabilità al quorum deliberativo» (Tribunale di Milano, 10 Novembre 2017).

Ma, come detto, il Tribunale di Venezia ritiene invece applicabile l’art. 2368, comma 3, c.c. al caso in commento e, rilevato che il socio ricorrente non ha partecipato all’assemblea, ritiene non raggiunto il quorum costitutivo del 51% richiesto dallo statuto societario per la deliberazione di revoca dell’amministratore.

Sul resto, pur rilevando che, dalla visura, il ricorrente risulta ancora legale rappresentante (delibera non iscritta), il Tribunale esclude la necessità di curatore speciale, poiché la società è rappresentabile in giudizio dall’altro amministratore rimasto in carica: manca, dunque, la “piena coincidenza” tra parte attrice e parte convenuta.

Quanto alla sussistenza dei presupposti cautelari ex art. 2378 c.c., il Tribunale valorizza la privazione dei poteri connessi alla carica in capo al ricorrente; l’assenza nel verbale di specifici addebiti idonei a sorreggere la revoca; e il fatto che la società continuerebbe in ogni caso a essere amministrata da due soggetti. Il Tribunale Accoglie quindi il ricorso e sospende l’efficacia della delibera, in attesa del giudizio di merito.

Osservazioni

Il provvedimento è significativo soprattutto sul piano pratico-statutario. Nelle s.r.l. “50/50” la clausola di maggioranza rafforzata (qui: 51%) opera come regola di governance “anti-revoca unilaterale”, ma produce un effetto inevitabile: in assenza (o dissenso) del socio revocando, l’assemblea può risultare incapace di deliberare.

Sul tema del conflitto di interessi nelle s.r.l., l’ordinanza veneziana si colloca in un punto di equilibrio: non afferma in via generale l’automatica trasposizione delle regole delle s.p.a., ma chiarisce che l’eventuale “sterilizzazione” del voto non può tradursi nel “taglio” della quota dal quorum costitutivo. La precisazione è rilevante perché neutralizza prassi assembleari “difensive” (tipiche delle compagini ristrette) che, per superare quorum statutari, tentano di ridurre ex ante il denominatore del calcolo qualificando un socio come “in conflitto”. In altri termini, la gestione del conflitto resta affidata, secondo il modello del controllo ex post (impugnativa e verifica del danno/potenzialità lesiva), più che a un potere di esclusione preventiva dal computo, salvo specifiche regole statutarie e nei limiti di compatibilità sistematica.

Conclusioni

L’ordinanza conferma che, nelle s.r.l. con assetto paritetico e maggioranze rafforzate, il presidio contro la revoca “a maggioranza semplice” può trasformarsi in un forte vincolo di funzionamento dell’assemblea: proprio per questo, la disciplina dei quorum va letta in modo rigoroso e coerente con la ratio della clausola. La quota del socio eventualmente “in conflitto” non può essere cancellata dal quorum costitutivo per ottenere artificialmente la maggioranza: in mancanza, la delibera espone la società al rischio (anche cautelare) di sospensione ex art. 2378 c.c., con immediati effetti sulla governance.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.